Dichiarazione di insolvenza

Se l’impresa avente i requisiti previsti per l’ammissione alla procedura dell’amministrazione straordinaria si trova in stato d’insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha la sede principale, su ricorso dell’imprenditore, di uno o più creditori, del pubblico ministero, ovvero d’ufficio, dichiara tale stato con sentenza incamera di consiglio.

L’imprenditore che chiede la dichiarazione del proprio stato di insolvenza deve esporre, nel ricorso, le cause che lo hanno determinato, segnalando ogni elemento utile ai fini della valutazione dell’esistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla procedura.

Egli deve altresì depositare presso la cancelleria del tribunale:

  • le scritture contabili;
  • i bilanci relativi agli ultimi due esercizi, ovvero dall’inizio dell’impresa, se questa ha avuto una minore durata;
  • una situazione patrimoniale aggiornata a non più di trenta giorni anteriori alla data di presentazione del ricorso;
  • l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
  • l’elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali mobiliari su cose in suo possesso e l’indicazione delle cose stesse e del titolo da cui deriva il diritto.

Con la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza il tribunale:

  1. nomina il giudice delegato per la procedura;
  2. nomina uno o tre commissari giudiziali, in conformità dell’indicazione del ministro dell’industria, ovvero autonomamente, se l’indicazione non è pervenuta entro la data fissata per l’udienza;
  3. ordina all’imprenditore di depositare entro due giorni in cancelleria le scritture contabili e i bilanci, se non vi si è provveduto;
  4. assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali mobiliari su beni in possesso dell’imprenditore, un termine non inferiore a novanta giorni e non superiore a centoventi giorni dalla data dell’affissione della sentenza per la presentazione in cancelleria delle domande;
  5. stabilisce il luogo, il giorno e l’ora dell’adunanza in cui, nel termine di trenta giorni da quello indicato nella lettera d), si procederà all’esame dello stato passivo davanti al giudice delegato;
  6. stabilisce se la gestione dell’impresa è lasciata all’imprenditore insolvente o è affidata al commissario giudiziale.

La nomina di tre commissari giudiziali è limitata ai casi di eccezionale rilevanza e complessità della procedura.

Contro la sentenza dichiarativa dello stato d’insolvenza può essere proposta opposizione da qualunque interessato, davanti al tribunale che l’ha pronunciata, nel termine di trenta giorni che decorrono per l’imprenditore dalla data della comunicazione e, per ogni altro interessato, dalla data dell’affissione.

L’opposizione non sospende l’esecuzione della sentenza.