Commissario straordinario

È l’organo esecutivo della procedura dell’amministrazione straordinaria e, per quanto attiene all’esercizio delle sue funzioni, egli è pubblico ufficiale.

Al commissario è affidata la gestione dell’impresa e l’amministrazione dei beni dell’imprenditore insolvente e dei soci illimitatamente responsabili ammessi alla procedura.

Il commissario esercita personalmente le attribuzioni del proprio ufficio, con facoltà di delegare ad altri, sotto la propria responsabilità, le funzioni inerenti alla gestione corrente dell’impresa. Negli altri casi, la delega può essere conferita soltanto per singole operazioni e con l’autorizzazione del ministero delle attività produttive.

Il commissario può essere altresì autorizzato dal ministero delle attività produttive a farsi coadiuvare da esperti, sotto la propria responsabilità.

Sono soggetti ad autorizzazione del ministero delle attività produttive, sentito il comitato di sorveglianza:

  1. gli atti di alienazione e di affitto di aziende e di rami di aziende;
  2. gli atti di alienazione e di locazione di beni immobili e di costituzione di diritti reali sui medesimi, gli atti di alienazione di beni mobili in blocco, di costituzione di pegno e le transazioni, se di valore indeterminato o superiore a € 206.582,76.

Il ministro delle attività produttive può in ogni tempo, su proposta del comitato di sorveglianza o d’ufficio, revocare il commissario straordinario. Il ministro provvede previa comunicazione dei motivi di revoca o contestazione degli eventuali addebiti e dopo aver invitato il commissario ad esporre le proprie deduzioni.

Il commissario straordinario che cessa dal suo ufficio, anche durante l’amministrazione straordinaria, deve rendere conto della gestione.