Soggetti passivi

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Irpef: persone fisiche residenti (fiscalmente) persone fisiche non residenti

Ires: società di capitali residenti enti commerciali e non commerciali residenti, società (sia di persone che di capitali) ed enti commerciali e non commerciali non residenti. I primi due sono come un gruppo unico perché hanno più o meno la stessa disciplina. Società di capitali: spa, sapa, srl, società cooperative, società di mutua cooperazione.

Ente commerciale: che svolge come attività principale attività commerciale quindi sono figure collettive diverse dalle società in particolare ente commerciale che svolge attività come ente cioè istituzionale ma anche attività commerciale (quindi è ente che svolge due attività, una istituzionale e una commerciale che è quella rilevante per il fisco).

Enti non commerciali residenti: università di Genova cioè come quello commerciale può svolgere duplice attività, istituzionale e commerciale ma quella commerciale non è quella prevalente. Società (comprese le società di persone) ed enti non residenti. Mancano associazioni professionali e società di persone che sono però trasparenti nei confronti del fisco.

Da questa classificazione rimangono fuori gli studi professionali associati e le società di persone residenti. Nei confronti di questi opera il meccanismo della trasparenza: società di persone fiscalmente residenti in Italia e studi associati per lo svolgimento di arti e professioni sono figure collettive prive di personalità giuridica che svolgono attività professionale ® il reddito pur prodotto dalla società o dalla associazione cioè è la società o associazione che produce il reddito questo è imputato ai soci o associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili e a prescindere dalla effettiva distribuzione al socio o associato, e così anche le perdite, la perdita è imputata ai soci o agli associati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione agli utili, unico limite solo le sas in cui gli accomandatari.

Es. snc che nel 2009 produce utile fiscale di 100.000 euro, due sono i soci X e Y uno al 40% e uno al 60%, allora nella denuncia irpef uno mette 40.000 euro e uno 60.000 euro. Nel 2009 nessuno dei soci ha prelevato utili eppure li paga lo stesso, se nel 2011 viene distribuita la riserva del 2009 non si tassa quella distribuzione perché sennò ci sarebbe doppia tassazione. Es. perdita di 100.000 euro in una sas, il socio accomandante ha partecipato al capitale per 30.000 euro esso però ha una quota del 40%. nella dichiarazione della società ci sarà perdita di 100.000 e dichiareranno uno 40.000 e uno 60.000 di perdita, però all’accomandante sarà imputata una quota che non eccede il 30% come se ci fosse utile perché ha responsabilità limitata.

Il presupposto non si verifica in modo unitario, ma ci consente di capire se una data figura rientra ad ires o no. Es: l’azienda è soggetto passivo autonomo cioè contribuente che realizza il presupposto da sola o no? L’azienda non è essa stessa imprenditore cioè appartiene all’imprenditore e quindi se è individuale è soggetto passivo irpef e se non è individuale allora bisogna vedere in cosa rientra. Es. il gruppo di società: la legge non configura il gruppo di società come un contribuente unico ma sono soggetti passivi le singole società che compongono il gruppo, anche se si prevede il consolidamento fiscale cioè riunire le base imponibili di alcune o tutte le società che compongono un gruppo ma questo non comporta il nascere di un soggetto super oltre le singole società ma rimangono questi.

La residenza

– Soggetti residenti: tutti i redditi ovunque prodotti (worl wide taxation); se sono residente in Italia dovunque produco reddito sono soggetto passivo italiano, questo principio vale per quasi tutti i paesi;

– Soggetti non residenti: solo redditi prodotti nel territorio dello Stato (source based taxation). Coloro che non sono residenti in Italia, essendo non residenti fiscalmente vige un principio di stretta territorialità. Es. soggetto francese che effettua investimenti azionari o obbligazionari in Italia oppure ha una casa in Italia allora è tassato sia dall’Italia che dalle Francia in quanto anche la Francia applica il principio di cui sopra. Per cui si verifica doppia imposizione giuridica e internazionale.

Es. soggetto residente in Italia tengo una relazione in un convegno a Mentone, ho un compenso ed è un reddito prodotto sul territorio francese, allora il fisco mi tassa su tutto il 100, i 99 prodotti in Italia e l’1 prodotto in Francia, lo stato francese mi tasserà invece l’1 per cui su quell’1 c’è doppia imposizione internazionale. E

sistono metodi per eliminare la doppia imposizione giuridica internazionale: trattati internazionali ® gli stati stipulano trattati per eliminare doppia imposizione tipo per ogni reddito si stabilisce chi deve tassare quel reddito, poi esistono regole unilaterale non si fanno trattati con tutti i paesi esistono accanto ai trattati norme che risolvono questi problemi e sono norme del diritto interno ad esempio art.165 TU che prevede un credito d’imposta a favore di coloro che producono redditi all’estero cioè gli rimborsa più o meno l’imposta pagata all’estero. È unilaterale perché non ci si accorda con un altro stato)

La residenza delle persone fisiche

S considerano residenti le persone che, (il fatto di essere residenti fiscalmente in Italia comportava che erano tassati per tutti i redditi prodotti nel mondo e quindi si è soggetti alle aliquote che sono alte quindi si trasferisce la residenza in uno stato che ci favorisce un po’) per la maggiore parte del periodo d’imposta (il periodo per le persone fisiche è formato dall’anno solare quindi significa almeno 6 mesi + 1 giorno, non è necessario che sia un periodo continuativo):

1. sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente

2. oppure hanno nel territorio dello Stato il domicilio (civile è importante: il centro dei propri affari ed interessi, cioè si dice che il grosso dei suoi redditi non sono prodotti in Italia) o la residenza (sempre se per la maggior parte del periodo d’imposta sposto il mio domicilio all’estero ma la mia dimora abituale tipo la mia famiglia è in Italia, cioè basta che hai la residenza in Italia che rientri nei soggetti passivi italiani) i sensi del c.c. (nuova norma: si considerano presunzione fiscale fiscalmente residenti in Italia anche chi è nato in Italia e chi si è trasferito in uno stato della black list salvo la prova contraria)

La residenza delle società e degli enti

Si considerano residenti le società e gli enti che, per la maggior parte del periodo d’imposta, hanno nel territorio dello Stato

1. la sede legale (indicata nell’atto costitutivo o nello statuto), se è ente pubblico lo si vede dalla legge che istituisce l’ente;

2. oppure la sede dell’amministrazione (luogo in cui si forma la volontà relativa agli atti di gestione), dove si riunisce il consiglio di amministrazione d’impresa, dove vengono prese le decisioni strategiche più importanti

L’oggetto principale (è l’atto costitutivo o lo statuto che stabilisce quel’è l’attività quindi se l’attività principale è svolta in Italia allora quella società o ente è considerata fiscalmente residente in Italia. Guardo sull’atto che attività deve compiere e poi verifico dove si fa quella cosa, inoltre se la sostanza non è allineata con la forma e l’attività è effettivamente svolta in Italia allora fa fede quella che è effettivamente esercitata).

Il luogo in cui si svolge in maniera prevalente l’attività principale, determinata in base all’atto costitutivo, se dotato della forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, altrimenti in base all’attività effettivamente esercitata (c’è poi una quarta ipotesi relativa al fatto che se la maggior parte degli amministratori sono residenti in Italia allora non sfugge). Anche una società può essere soggetto di doppia tassazione in quanto svolge attività in altri stati.

La commercialità

– Soggetti “commerciali” (società di capitali, società cooperative, società di mutuo soccorso, enti commerciali): reddito complessivo calcolato unitariamente come reddito d’impresa. (Cioè anche se abbiamo visto la distinzione in categorie del reddito qui è considerato in modo unitario come se fosse tutto reddito d’impresa. Es una spa ha fabbricati e quindi redditi di fabbricati e poi redditi di capitale perché ha fatto investimenti in azioni e obbligazioni questi perdono la loro natura e formano soltanto redditi d’impresa e sono tutti tassati secondo le regole del reddito d’impresa che sono le più complesse. Questa regola non vale solo per i primi due dell’ires ma anche per le società di persone commerciali residenti fiscalmente in Italia)

– Soggetti “non commerciali” (persone fisiche es enti non commerciali): reddito complessivo calcolato sommando i redditi delle diverse categorie (se guardiamo ai soggetti ires sono gli enti non commerciali residenti tipo università di Genova allora il reddito complessivo è formato in base alle varie categorie, cioè se io persona fisica o ente non commerciale è proprietario di immobili visto che da questi derivano redditi fondiari allora sono tassati secondo le regole del reddito fondiario poi faccio la somma e il totale è dato dalla somma di tante categorie. Questo significa semplicemente che per un soggetto commerciale nel bilancio confluiscono tutti i redditi di queste categorie cioè per questo soggetto tutto confluisce a formare il bilancio e dal punto di vista fiscale tutto confluisce a formare il reddito fiscale quindi c’è una derivazione dal diritto civile).

Per oggetto si intende l’attività che l’ente è preordinato a svolgere (attività per il quale è stato costituito) oppure l’oggetto principale di intende l’attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari dell’ante, così come indicati dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto