Le sanzioni penali

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Sono regolate dal codice penale ed inflitte dall’autorità giudiziaria. Gli illeciti penali si distinguono in:

  • delitti, che hanno come sanzione la multa o la reclusione;
  • contravvenzioni, che prevedono l’arresto o l’ammenda.

La disciplina dei reati relativi alle imposte sui redditi  e all’IVA è contenuta nel d. l.g.s. del 2000 e consta di un ristretto numero di fattispecie caratterizzate da notevole offensività per gli interessi dell’erario e con fini evasivi ovvero volti al conseguimento di rimborsi d’imposta indebiti; si tratta per lo più di delitti.

DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE:

1) Dichiarazione fraudolenta attuata attraverso l’uso di fatture false o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti: questo reato è dato dall’indicazione in dichiarazione di costi fittizi derivanti da fatture o altri documenti falsi. Perché il reato si perfezioni devono sussistere 3 requisiti:

  • una fattura o altro documento relativo ad operazioni inesistenti,
  • l’utilizzo di tale documento, mediante registrazione nelle scritture contabili obbligatorie o come mezzo di prova contro l’Amministrazione finanziaria, in seguito ad un procedimento impositivo,
  • l’inclusione delle false risultanze in dichiarazione.

La pena va da 1 anno e 6 mesi, fino a 6 anni di reclusione; è prevista una pena più mite, da 6 mesi a 2 anni di reclusione, se l’ammontare complessivo degli elementi passivi dichiarati è inferiore a 300 milioni.

2) Dichiarazione fraudolenta basata su dati contabili falsi o altri artifici: questo delitto si realizza quando, nelle scritture contabili, vengono registrati dati falsi ponendo, inoltre, in atto mezzi fraudolenti che siano idonei ad ostacolare l’accertamento della falsità.

In questo caso le indicazioni mendaci possono riguardare sia gli elementi attivi che passivi fittizi. Il reato sussiste solo se, congiuntamente all’indicazione di elementi fittizi e all’utilizzo di mezzi fraudolenti volti ad occultare il reato:

  • si evade un’imposta superiore a 150 milioni e, se,
  • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 5% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 3 Miliardi.

La pena prevista va da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

DICHIARAZIONE INFEDELE: è data dall’indicazione, nella dichiarazione, di elementi attivi inferiori a quelli reali. Non è richiesta la contabilizzazione dei dati falsi. Il reato è commesso quando, congiuntamente:

  • l’imposta evasa è superiore a 200 milioni;
  • l’ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all’imposizione è superiore al 10% dell’ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o comunque superiore a 4 Miliardi.

La pena prevista va da 1 a 3 anni di reclusione.

DICHIARAZIONE OMESSA: è punita quando l’imposta non dichiarata è superiore a 150 milioni. La pena prevista va da 1 a 3 anni.

TENTATIVO, i tentativi di evasione non sono puniti: l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti non sono punibili come delitti tentati di dichiarazione fraudolenta. Non sono punibili neppure:

  • le rilevazioni eseguite in violazione del principio di competenza, purché sulla base di metodi costanti;
  • le rilevazioni e le valutazioni estimative rispetto alle quali i criteri applicati sono indicati in bilancio.
  • le valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura inferiore al 10% da quelle corrette.

EMISSIONE DI FATTURE FALSE: colui che emette le fatture false e colui che le utilizza le fatture false non sono puniti a titolo di concorso, ma separatamente. È un delitto punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi, fino a 6 anni, tale pena è inflitta a chiunque emetta fatture false o altri documenti relativi a operazioni inesistenti al fine di consentire ai terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA. Come per l’utilizzatore anche per l’emittente, è prevista una pena più lieve, reclusione da 6 mesi a 2 anni, quando l’importo complessivo dei documenti falsi è inferiore, in un periodo d’imposta, a 300 milioni.

OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI: di cui sia obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d’affari. Pena prevista: da 1 a 5 anni.

ALIENAZIONE SIMULATA DI BENI: chi aliena simultaneamente o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva ( esecuzione forzata) commette un reato punito con reclusione da 1 a 4 anni, fatta salva l’ipotesi di figure di reato più gravi come la bancarotta fraudolenta patrimoniale. Va precisato che:

  • il delitto si perfeziona solo per il fatto che vengano posti in essere atti che potrebbero rendere inefficace la procedura, in questo caso è punito anche il tentativo;
  • è prevista una soglia di punibilità di 100 milioni.

PENE ACCESSORIE: spesso questi reati comportano pene accessorie di tipo interdittivo.

ATTENUANTI: le pene sono diminuite fino alla metà e non si applicano le pene accessorie, se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l’imputato assolve i debiti tributari evasi, pagando anche le sanzioni amministrative. Altra ipotesi si ha quando, essendo i debiti tributari estinti per prescrizione o decadenza, l’imputato venga ammesso a risarcire il danno arrecato all’erario, pagando una somma a lui indicata a titolo di equa riparazione. Il giudice, sentito il pubblico ministero, se ritiene congrua la somma, fissa con ordinanza il termine, non superiore a 10 giorni entro cui pagare, anche in questo caso la pena è ridotta alla metà e non sono applicate le pene accessorie.

RAPPORTO TRA PROCESSO PENALE E TRIBUTARIO : il procedimento amministrativo di accertamento ed il processo tributario non possono essere sospesi per la pendenza del procedimento penale avente ad oggetto i medesimi fatti. I due processi sono indipendenti, e non vi è alcuna relazione di pregiudizialità. Dato però il rapporto di alternatività tra sanzioni penali ed amministrative, occorre stabilire quale delle due sanzioni irrogare nell’ipotesi in cui uno stesso fatto sia punibile sia come illecito amministrativo che penale. In questo caso la sanzione penale esclude quella amministrativa, tuttavia, l’ufficio irroga comunque le sanzioni amministrative le quali diverranno ineseguibili se il processo penale si conclude con un provvedimento di condanna, mentre saranno eseguibili se il processo penale si conclude con l’assoluzione o l’archiviazione.