La riscossione

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La disciplina relativa alla riscossione delle imposte è stata oggetto di riforma nel 1997, gli obiettivi della riforma erano:

  • semplificare il pregresso sistema dei versamenti delle imposte dirette ed indirette con l’accorpamento dei termini e l’unificazione delle procedure di riscossione;
  • razionalizzare il sistema di riscossione delle imposte indirette attraverso la soppressione dei servizi di cassa degli uffici del Ministero delle finanze e con attribuzione delle funzioni da essi svolte ai soggetti già legittimati a ricevere i versamenti spontanei dei tributi diretti, quali aziende di credito, uffici postali e concessionari della riscossione.

La riforma ha istituito il versamento unitario, che permette il pagamento di più imposte e contributi, riguarda tanto il soggetto, quanto le modalità di versamento ed i termini; e le compensazioni, con le quali si possono compensare i crediti d’imposta con i debiti di altri tributi. Il versamento unitario e le compensazioni riguardano: le imposte sui redditi, il sistema delle ritenute alla fonte, l’IVA, i contributi previdenziali, INPS, INAIL, eccetera. Fino alla riforma ognuna di queste imposte aveva un termine diverso e doveva essere versata ad un soggetto diverso, oggi il versamento avviene per tutte al 16 di ogni mese, con l’eccezione degli acconti e del saldo dell’imposta sui redditi e dell’acconto IVA.

FORME DI RISCOSSIONE:

  • Ritenuta diretta: si ha nel caso  in cui si riuniscano nella stessa persona (Stato), l’ente impositore e il sostituto d’imposta.
  • Versamento diretto: è il pagamento di somme effettuato dal contribuente in esecuzione di un obbligo stabilito dalla legge ed in base ad autonoma liquidazione della somma da versare, è detto diretto per distinguerlo dall’iscrizione a ruolo che è indiretta e non volontaria. Essi vengono effettuati al netto della compensazione e sono eseguiti mediante delega irrevocabile ad una banca convenzionata o all’ente Poste o ai concessionari della riscossione.
    1. Ritenuta alla fonte, a titolo d’imposta o di acconto, in questi casi il sostituto trattiene dalla busta paga una somma che verserà all’erario; chi subisce la ritenuta acquisisce un diritto di pari ammontare nei confronti del fisco che sarà indicato in dichiarazione dei redditi e compensato con il debito d’imposta.
    2. Versamenti in autotassazione: spontanei, dei contribuenti, avvengono in tre fasi: due di acconto e una di saldo;
  • Iscrizione a ruolo: era l’unica forma conosciuta fino agli anni ’60, si effettua l’iscrizione a ruolo tutte le volte che non è avvenuta la riscossione mediante ritenuta diretta o versamento diretto, sono quindi casi patologici anche se in taluni casi il ruolo è previsto in casi fisiologici, se il contribuente ha cambiato lavoro, se riceve il TFR da più datori di lavoro, eccetera.

Vi sono due forme di riscossione anticipata:

  1. la ritenuta d’acconto da parte del sostituto e della pubblica amministrazione;
  2. il versamento di acconti da parte del contribuente.

I versamenti di acconti che ciascun contribuente deve effettuare nel corso del periodo d’imposta hanno come parametro l’imposta dovuta per il periodo precedente: la prima rata è pari al 40% dell’acconto e dev’essere versata nel termine previsto per il saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente, la seconda rata è da versare nel mese di novembre, dopo che il periodo d’imposta è terminato si versa il saldo.

VERSAMENTI UNITARI E COMPENSAZIONE: i contribuenti versano, cumulativamente, le imposte dirette, le ritenute, altre imposte erariali, i contributi previdenziali e assistenziali ed altri tributi locali, attraverso un apposito modello, F24, composto da una parte dare ed una avere, anche qualora non risultasse niente da pagare, il modello deve comunque essere presentato. In sede di versamento unitario è consentita la compensazione tra partite attive e passive del contribuente.

IL RUOLO E LA CARTELLA DI PAGAMENTO: il ruolo è l’atto con cui sono riscossi, su iniziativa della pubblica amministrazione, i tributi ed anche molte entrate tributarie. E’ un atto amministrativo collettivo, predisposto dall’ufficio delle entrate e racchiude un elenco di somme da riscuotere. Tali somme sono iscritte in base ad un titolo che le legittima, cioè la dichiarazione o un avviso di accertamento. Il ruolo è sottoscritto dal titolare dell’ufficio o da un suo delegato, è con la sottoscrizione che diventa esecutivo; dopo di che è consegnato al concessionario che provvede alla notifica della cartella di pagamento a ciascun contribuente. Il ruolo deve contenere una serie di dati: la data in cui diventa esecutivo, la motivazione della pretesa, anche sintetica, salvo l’ipotesi di ruolo innovativo, derivante cioè da controllo automatico o formale della dichiarazione. Tali dati devono essere riflessi nella cartella di pagamento. Dalla notifica della cartella di pagamento decorre il termine per effettuare ricorso contro il ruolo, e l’invito a pagare entro 60 giorni altrimenti si procederà ad esecuzione forzata.

ISCRIZIONE A RUOLO IN BASE A DICHIARAZIONE: le iscrizioni a ruolo presuppongono un titolo che le giustifichi, essi sono: la dichiarazione o l’avviso di accertamento. L’iscrizione a ruolo ha per base la dichiarazione dei redditi in tre ipotesi:

  • in caso di mancato versamento di somme che risultano dovute in base alla liquidazione fatta nella stessa dichiarazione;
  • quando dai controlli automatici o formali della dichiarazione risulta discutibile una somma maggiore di quella liquidata e versata dal dichiarante;
  • quando vi siano da riscuotere imposte su redditi soggetti a tassazione separata.

In questi casi l’ufficio deve interpellare il contribuente e inviargli una comunicazione, in cui lo invita a versare la somma che intende iscrivere a ruolo.

ISCRIZIONI A RUOLO PROVVISORIE: le iscrizioni a ruolo provvisorie sono quelle eseguite in base ad un avviso di accertamento non definitivo, perché impugnato. Il ricorso, tuttavia non ne sospende la riscossione, è consentito riscuotere una parte dell’imposta accertata: in materia di imposte sui redditi e di IVA, l’ufficio può iscrivere a ruolo la metà delle imposte accertate; dopo le sentenze delle commissioni diventano esigibili ulteriori frazioni, in particolare:

  • dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale che respinge il ricorso, il ricorrente deve versare i due terzi del tributo;
  • in caso di accoglimento parziale deve versare l’intero ammontare che risulta dovuto in base alla sentenza, ma comunque non superiore ai 2/3;
  • se l’esito è favorevole ha diritto al rimborso delle somme già versate;
  • la sentenza della Commissione tributaria regionale rende riscuotibile l’intero importo che risulta dovuto.

ISCRIZIONE STRAORDINARIA: la legge prevede ruoli straordinari, in cui sono iscritte in via anticipata rispetto ai tempi ordinari le somme per le quali vi sia fondato pericolo di non riscuotere.

ISCRIZIONI A RUOLO DEFINITIVE: sono quelle che hanno come titolo dichiarazioni o accertamenti definitivi perché non impugnati o passati in giudicato, sono inoltre a titolo definitivo tutte le iscrizioni che seguono a controllo formale o alla liquidazione automatica e i redditi dominicali.

TERMINI PER L’ISCRIZIONE A RUOLO: sono previsti termini decadenziali anche per l’iscrizione a ruolo:

  • per le iscrizioni a titolo provvisorio, l’iscrizione in base all’avviso di accertamento impugnato, può essere fatta fino alla sentenza di primo grado, quella che segue la sentenza di primo grado, fino all’appello.

 Per le iscrizioni a titolo definitivo,

  • le somme da riscuotere a seguito di liquidazione delle somme dovute in base alla dichiarazione, devono essere iscritte a ruolo entro il 31/12 del secondo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • le somme da riscuotere in seguito a controllo formale della dichiarazione, entro il 31/12 del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione;
  • le somme dovute in base ad accertamento devono essere iscritte a ruolo entro il 31/12 dell’anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

DILAZIONI E SOSPENSIONI: l’ufficio può concedere al contribuente di corrispondere in modo dilazionato le somme iscritte a ruolo in più rate mensili fino ad un massimo di 60 ovvero la sospensione per un anno e dopo la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili. La dilazione può essere concessa quando il contribuente si trova in situazioni temporanee di obiettiva difficoltà e dietro concessione di garanzia. La sospensione può essere concessa in casi eccezionali come ad esempio calamità naturali.

EFFETTI DEL RUOLO: un primo effetto è l’obbligo di pagamento delle somme iscritte a ruolo, e in caso di inadempimento un ulteriore effetto è l’esecuzione forzata. Quando il ruolo è fondato sull’avviso di accertamento di un’imposta sui redditi, il ruolo rende esigibile l’obbligazione che scaturisce dall’avviso di accertamento, l’iscritto non può adempiere prima del ruolo, mentre in caso di ruolo fondato sulla dichiarazione il ruolo non determina l’esigibilità del credito dato che l’imposta era esigibile anche prima di tale iscrizione.

SOSPENSIONE DEL RUOLO: il contribuente ha a disposizione due strade per ottenere la sospensione del ruolo: può chiederla alla stessa amministrazione o al giudice tributario. Ovvero si chiede la sospensione della riscossione fino all’esito del ricorso purché sussistano due presupposti:

  • il fumus boni juris, cioè la probabile fondatezza del ricorso
  • il periculum in mora, pericolo di danno grave ed irreparabile a danno del contribuente.

L’ESECUZIONE FORZATA: quando il contribuente non paga le somme iscritte a ruolo, il concessionario può sottoporre ad esecuzione forzata i suoi beni. È esercitata dagli ufficiali della riscossione e non è previsto il precetto, cioè il titolo esecutivo, dato che lo stesso avviso di accertamento vale da titolo esecutivo: l’esecuzione forzata può avere inizio 60 giorni dopo la notifica della cartella di pagamento. Se l’espropriazione non avviene però entro un anno da tale notifica, allora è necessaria la notifica di un ulteriore atto, l’avviso di mora, che contiene l’intimazione ad adempiere entro 5 giorni. Per verificare che la procedura coattiva sia realmente fruttuosa, i concessionari della riscossione possono svolgere indagini sui beni e documenti del contribuente. Se, dopo l’inizio della procedura emerge che la l’esecuzione sarà infruttuosa, l’Agenzia delle entrate può far cessare la procedura in cambio di una congrua offerta del contribuente. L’esecuzione forzata si articola in tre momenti:

  1. Pignoramento,
  2. Vendita dei beni, attraverso la messa all’incanto degli stessi; se dopo un primo ed un secondo incanto il bene non è venduto, la Direzione regionale dell’agenzia delle entrate può autorizzarne un terzo, ma se anche questo ha esito negativo, il bene è devoluto allo Stato.
  3. Assegnazione del ricavato.

LITI ESECUTIVE: contro il processo esecutivo sono previsti tre rimedi:

    1. opposizione all’esecuzione; in questo caso si contesta il diritto della parte istante a procedere all’esecuzione forzata, se questa non è ancora iniziata, si può proporre opposizione al giudice competente per materia o per territorio o per valore; se la procedura è già iniziata si fa ricorso al giudice dell’esecuzione stessa, il quale fissa un’udienza di comparizione ed il termine per la presentazione del ricorso.
    2. opposizione agli atti esecutivi; con cui si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo, da farsi prima che sia iniziata l’esecuzione, da notificarsi entro 5 giorni
    3. opposizione di terzo; promossa dal terzo che assume di essere proprietario dei beni pignorati o di avere su di essi un diritto reale.

Chiunque si ritenga leso dall’esecuzione forzata può agire contro il concessionario, dopo il compimento dell’esecuzione, per il risarcimento dei danni.