La dichiarazione

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Ogni soggetto, che in un dato periodo d’imposta, abbia posseduto redditi è obbligato a presentare la relativa dichiarazione. Casi particolari:

  • La dichiarazione deve essere presentata anche se dai redditi che si dichiarano non si consegue alcun debito d’imposta;
  • I soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili devono presentare annualmente la dichiarazione anche se non hanno prodotto redditi.
  • Vi sono poi soggetti esonerati, ovvero coloro che hanno solo redditi da lavoro dipendente e la casa in cui abitano. Nel caso in cui questi soggetti abbiano altri redditi da dichiarare, possono presentare una speciale dichiarazione al sostituto d’imposta che riporterà tali dati nella propria dichiarazione e provvederà alla liquidazione dell’imposta dovuta.

CONTENUTO: la dichiarazione è una dichiarazione di scienza ed espone quindi, fatti, dati, notizie. Il contribuente non deve, però, limitarsi all’esposizione di tali fatti e dati, ma deve anche qualificarli giuridicamente: ad es. un reddito non basta dichiararlo, ma occorre anche indicare la categoria cui appartiene (reddito d’impresa, di lavoro autonomo, eccetera). La dichiarazione ha un contenuto complesso: deve essere data indicazione di tutti gli elementi attivi e passivi necessari per la determinazione degli imponibili e cioè: l’indicazione dei singoli redditi e il reddito complessivo, gli oneri deducibili, l’imposta lorda e le detrazioni d’imposta, l’imposta netta, le ritenute e i versamenti d’acconto, il credito d’imposta e i saldi finali. Spesso contiene manifestazioni di volontà: è, infatti, anche la sede nella quale si esercitano delle opzioni: la scelta del regime di contabilità, la scelta tra rimborso e riporto a nuovo dei crediti d’imposta, l’opzione in materia di tassazione separata, eccetera.

REQUISITI FORMALI: deve essere redatta, pena la nullità, su stampati conformi ai modelli approvati annualmente con decreto dirigenziale. In caso di dichiarazione non sottoscritta, l’ufficio deve invitare il contribuente a sottoscrivere la dichiarazione non firmata, e solo in caso di inottemperanza da parte del contribuente si produce la nullità. E’ necessaria anche la firma del presidente del collegio sindacale, ma l’assenza in dichiarazione comporta solo sanzioni amministrative.Deve essere trasmessa all’Agenzia delle Entrate per via telematica, il contribuente può farlo direttamente o per tramite di un intermediario abilitato, oppure presentare una dichiarazione cartacea ad una banca, all’ente postale affinché provvedano loro alla trasmissione telematica.

TERMINI DI PRESENTAZIONE:

  • persone fisiche e società di persone: tra il 1 maggio e il 31 luglio se cartacea, entro il 31 ottobre se telematica;
  • i soggetti passivi IRES un mese dopo l’approvazione del bilancio o se non approvato un mese dopo dalla data in cui sarebbe dovuto essere stato approvato, se cartacea, e 2 mesi dopo se telematica;
  • i soggetti passivi IRES che non sono obbligati alla redazione del bilancio entro 6 mesi dalla fine del periodo d’imposta, se cartacea e 7 mesi se telematica;
  • i sostituti d’imposta nel corso del mese di maggio, se cartacea e giugno se telematica.

La scadenza del termine non provoca effetti irreparabili perché sono dichiarate valide le dichiarazioni presentate con 90 giorni  di ritardo, anche se con applicazione di sanzione amministrativa. Mentre, invece, si considerano omesse quelle con ritardo superiore a 90 giorni.

LA DICHIARAZIONE UNIFICATA ANNUALE: è una particolare forma di dichiarazione a contenuto plurimo comprendente:

  • la dichiarazione dei redditi,
  • la dichiarazione IVA,
  • la dichiarazione IRAP,
  • la dichiarazione del sostituto d’imposta.

Deve essere presentata dai contribuenti il cui periodo d’imposta coincide con l’anno solare e che hanno effettuato non più di 20 ritenute alla fonte.

EFFETTI. Possono essere visti da diversi punti di vista: quello procedimentale, quello della genesi del debito d’imposta, quello della riscossione e del rimborso.

  1. La dichiarazione è un atto che assume particolare rilievo nel procedimento amministrativo di determinazione dell’imposta, ha cioè rilevanza prcedimentale. In questo ambito deve essere considerato il suo rilievo probatorio: non fa piena prova contro il contribuente per i fatti dichiarati, ma esonera l’ufficio dal motivare e provare i fatti in essa esposti, diversamente da ciò che non è dichiarato e deve essere provato.
  2. Rispetto al sorgere dell’obbligazione tributaria, la dichiarazione è da considerare diversamente a seconda che si segua la teoria costitutiva o quella dichiarativa: secondo la prima, la dichiarazione è elemento costitutivo dell’obbligazione, mentre per la seconda è il presupposto che, da solo, determina il sorgere dell’obbligazione, per cui la dichiarazione è estranea al congegno che determina il sorgere dell’obbligazione.
  3. È titolo per la riscossione delle somme in essa indicate come somme da versare: il dichiarante non deve limitarsi a calcolare l’imposta, ma deve anche versarla.
  4. È inoltre il titolo che obbliga l’Amministrazione a provvedere al rimborso se dal saldo finale della dichiarazione risulti un credito per il dichiarante.

Può accadere che la dichiarazione sia errata a danno del fisco o del contribuente, in questi casi la legge pone dei rimedi:

LA DICHIARAZIONE INTEGRATIVA: in questo caso la dichiarazione originaria presenta degli errori a danno del fisco; il contribuente può porre rimedio alle violazioni commesse presentando una nuova dichiarazione, detta integrativa, che sani e violazioni formali, ovvero rechi un aumento dell’imponibile e dell’imposta o riduca la perdita dichiarata. Il termine previsto è entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria. Se la presentazione precede sia l’inizio dei controlli fiscali a suo carico, sia il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo successivo, le sanzioni amministrative sono ridotte ad un quarto del minimo.

LA DICHIARAZIONE RIDUTTIVA: è a favore del contribuente perché consente di fare una rettifica in diminuzione e quindi di ridurre l’onere tributario. Può essere presentata in 3 casi:

  • indicazione di un maggior reddito,
  • di un maggior debito d’imposta
  • o di un minor credito d’imposta.

Quando ricorre una di queste 3 situazioni, il contribuente può presentare una dichiarazione correttiva, in diminuzione, ma non oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo. In alternativa il contribuente può presentare un’istanza di rimborso per le maggiori somme versate. L’istanza deve essere presentata nei termini previsti dalle singole leggi d’imposta, o in mancanza entro 2 anni.

LA DICHIARAZIONE NULLA, INCOMPLETA, E INFEDELE: si parla di omissione consolo quando la dichiarazione non è presentata affatto, ma anche quando è presentata oltre 90 giorni dalla scadenza del termine. E’ nulla quando non è redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali; si parla di dichiarazione infedele quando un reddito netto non è indicato nel suo preciso ammontare e di dichiarazione incompleta quando è omessa l’indicazione di una fonte reddituale.

LA DICHIARAZIONE IVA E DELL’IMPOSTA DI REGISTRO:

  1. La prima deve essere presentata tra il 1 febbraio e il 31 maggio di ciascun anno per il periodo d’imposta precedente, deve essere presentata da tutti i soggetti passivi IVA, anche se non sono state compiute operazioni imponibili nel periodo d’imposta.
  2. La dichiarazione dell’imposta di registro ha un’importanza ridotta perché gli elementi da portare a conoscenza del fisco sono generalmente racchiusi nello stesso atto da registrare.