Requisito di effettività

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La capacità contributiva deve essere effettiva non fittizia. Siamo tassati, cioè dobbiamo concorrere alle spese pubbliche in ragione della nostra forza economica e quindi è ovvio che questa forza deve essere misurata e non presunta. La nostra forza economica che determina il concorso alle spese pubbliche deve essere effettiva. Il fatto che nella singola legge d’imposta è indicativo della capacità contributiva allora questo fatto deve essere un rilevatore effettivo della capacità contributiva. Da ciò deriva che non sono ammesse presunzioni legali (la legge non può dire che si presume che un tale soggetto abbia un reddito di x €): presunzioni relative. Sono ammesse perché posso essere provate. Presunzione assoluta (che non ammettono la prova contraria): se hai una certa macchina hai un certo reddito e non puoi provare il contrario.

Non sono ammesse, ad esempio nella sentenza in tema di cumulo legale dei redditi dei coniugi in quanto è stata ritenuta infondata la duplice presunzione (i redditi della moglie sono cumulati a quelli del marito così succedeva che si cumulavano sul marito tutti e due i redditi quindi il fatto di cumulare tutto su un soggetto l’aliquota cresce allora si paga di più rispetto a se fossero due redditi autonomi). La capacità contributiva di due coniugi (non separati) sia superiore a quella delle stesse due persone non coniugi, a causa della riduzione delle spese generali. Altra pronuncia riguarda l’ICIAP (Imposta Comunale sull’esercizio di Imprese, Arti e Professioni). Quando l’ICIAP fu introdotta l’imposta era dovuta in funzione del reddito ma si teneva conto anche della superficie dei locali. È venuta fuori la sua incostituzionalità perché questa ampiezza dei locali veniva a pesare molto.

Assume come fatto di capacità contributiva la superficie dei locali, ma questo fatto non è reale perché se ho una gioielleria in centro a Roma ho piccolo negozio invece una falegnameria in campagna può essere anche molto estesa. Un’altra ipotesi in cui potrebbe esserci un problema di effettività riguarda gli immobili. Anche nell’ipotesi in cui siano usati direttamente dal proprietario da questo immobile non deriva alcun reddito. Ma in Italia c’è il sistema catastale per cui questo immobile produce comunque reddito in base alle caratteristiche dell’immobile stesso. Ciò nonostante la corte ha salvato questo sistema ritenendo che non urtasse il requisito di effettività.