Requisito di attualità, personalità e progressività

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Requisito di attualità (derivato da quello di effettività) è la capacità contributiva. Essa deve essere attuale, non pregressa. Il fatto indicatore di capacità contributiva (individuato dalla norma) deve essere un fatto del presente, non del passato e nemmeno del futuro. La corte peraltro ha, in certi casi, ritenuto rispettoso del principio costituzionale taluni tributi retroattivi cioè che assumono come fatti indicatori fatti del passato. Perché ha fatto questo salvataggio? Ha fatto questa operazione ma ha ritenuto che deve esserci una condizione, cioè che questi fatti del passato siano ancora attuali, cioè che esprime ancora una capacità contributiva attuale.

Per quanto riguarda invece il futuro: è incostituzionale la norma che impone l’imposta su fatti del futuro. Ma l’ha salvata con delle condizioni (es. sono gli acconti sull’imposta sul reddito sopratutto per le imprese): l’obbligo di versamento non deve essere incondizionato (se ha previsioni di avere un minor reddito allora il contribuente può versare un minor contributo di acconto, ma se fa un’erronea valutazione allora poi è sanzionabile); se è assicurato il diritto al rimborso (io verso tutto l’acconto ma poi a fine anno vedo che il reddito è inferiore allora io ho diritto al rimborso); il prelievo non deve essere scollegato dal presupposto (deve essere sempre collegato ad esempio al possesso di un reddito).

Un altro requisito del principio di capacità contributiva è il requisito di personalità. Ciascuno deve contribuire per la propria capacità contributiva. La capacità contributiva deve essere personale non altrui. Si pone la questione della sostituzione: in materia tributaria abbiamo delle figure particolari di soggetti passivi tipo il datore di lavoro perché è obbligato a versare un’imposta ma il datore sta versando un’imposta che riguarda in realtà i redditi che distribuisce ai suoi lavoratori subordinati (la legge vuole che l’impresa compia una ritenuta e versi lui l’imposta). Colui che ha capacità contributiva è il lavoratore in questo caso, è lui il soggetto passivo.

Ciò nonostante la legge tributaria individua anche un’altra figura di soggetto passivo, ma il datore è obbligato a versare quest’imposta allo stato perché si fida poco del lavoratore dipendente e quindi la fa versare a lui. Allora è necessario che l’onere dell’imposta ricada poi sul lavoratore perché se non esistesse un principio di rivalsa del datore sul lavoratore allora il datore ha l’obbligo di ritenere e di versarla al fisco, ma ha anche un diritto di rivalsa verso il lavoratore. Il datore deve potersi rivalere sul sostituito.

Co.2 dell’art.53 dice che il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Quindi la costituzione pone un principio di progressività. Al crescere della base imponibile anche l’aliquota cresce. Se raddoppio il reddito l’imposta che devo è più che doppia. Questo principio riguarda il sistema nel suo complesso. Cioè c’è spazio anche per imposte proporzionali. In questo modo c’è anche una funzione economica redistributiva del reddito con la progressività.

Chiariamo cos’è il presupposto d’imposta, fattispecie imponibile o fatto generatore. È quel fatto economico (il reddito) che la legge tributaria qualifica come fatto tassabile. Se un padre fa un regalo, quel fatto economico non è qualificato dalla legge tributario come fatto tassabile quindi non è un fatto che possa generare l’obbligazione tributaria. Quindi il presupposto è l’area di applicabilità del tributo, ciò che è fuori dal presupposto è irrilevante, non può determinare alcun obbligo a carico del contribuente. Se siamo nel presupposto allora ne deriveranno obblighi formali (fare la fattura, fare la dichiarazione) e sostanziali. Dal verificarsi dei fatti deriva il fatto di dovere l’imposta, questo come effetto principale.

È in base al presupposto che si classificano le imposte. La distinzione più diffusa è quella tra imposte dirette e indirette. Dirette sono le imposte il cui evento è diretta manifestazione di capacità contributiva (imposta sul reddito, imposte sul patrimonio tipo l’IMU). Indirette, invece, sono il fatto che indirettamente rivela la capacità contributiva (IVA colpisce il consumi, il consumo è indice indiretto di capacità contributiva il fatto che consumo più di un altro significa che ho una capacità contributiva più elevata). Un’altra distinzione importante in base al presupposto, è l’imposta personale: è imposta personale quella in cui assumono rilievo elementi che attengono al soggetto.

L’imposta sul reddito tiene conto di tutti i redditi del soggetto elemento di personalità e poi anche di elementi che incidono sulla capacità del soggetto, tipo figli a carico eccetera, sono elementi di personalizzazione dell’imposta. L’imposta reale non ha queste caratteristiche, non c’è considerazione del soggetto, c’è stata un’imposta che tassa un reddito a prescindere dal soggetto. Finora abbiamo parlato di fattispecie imponibile cioè presupposto. Invece la fattispecie esente è quando siamo di fronte ad una esenzione, cioè una norma che prevede esenzione allora è una norma che sta sottraendo da quell’area di applicabilità del tributo determinati fatti. Cioè in base alla regola generale dovrebbero essere nel cerchio ma ne sono esentati quindi implica una restrizione dell’area di applicabilità del tributo.

Quali effetti sono collegati a queste esenzioni? In tutti i casi di fronte ad una fattispecie esente l’imposta non è dovuta quindi non sorge l’obbligazione tributaria, non c’è norma sostanziale.

Invece gli obblighi formali dipendono dalla singola legge d’imposta. In certi casi la legge può stabilire che il contribuente deve presentare la dichiarazione o fare certe scritture contabili. Es.: IVA un caso di esenzione è quella delle prestazioni dei medici, la prestazione del medico è esente da IVA perché tutela la salute pubblica, se ci fosse applicazione dell’IVA noi malati dovremmo pagare l’imposta come se fosse un atto che fa presupporre capacità contributiva ma sto solo andando a curarmi. Però il medico ha l’obbligo di emettere fattura quindi ha comunque l’obbligo formale.

Dalle esenzioni si distinguono le esclusioni. Queste ultime, infatti, sono fatti che sono proprio fuori dall’area di applicazione del tributo cioè non sono fatti che vi ricadrebbero ma sono esenti, sono invece proprio fuori dal presupposto. Da questi fatti non possono derivare né obblighi formali né sostanziali. Se è una società a vendere l’auto deve esserci fattura, IVA. Se siamo noi privati a vendere l’auto questi sono fatti esclusi dall’applicazione dell’IVA.

Parliamo di territorialità dell’imposta cioè del suo profilo territoriale. La norma tributaria su quale territorio esplica i suoi effetti? L’efficacia della norma italiana vale sul territorio italiano. La norma tributaria di ciascuno Stato ha i suoi effetti sul territorio dello Stato. Parliamo invece ora del profilo territoriale della fattispecie imponibile: dove sono collocati i vari fatti che compongono la fattispecie imponibile? Nel definire la fattispecie si deve tenere conto di fatti economici che si verificano nel territorio dello Stato o anche di fatti che si sono verificati fuori? In linea di principio il legislatore tributario di ciascuno stato è libero di localizzare ovunque i fatti indicativi di capacità contributiva.

Il legislatore italiano è libero di stabilire che siano rilevanti anche redditi che il contribuente produce al fuori del territorio dello Stato italiano. Ad es. l’IRPEF tassa i contribuenti residenti in Italia su tutti i redditi che produco non solo in Italia ma anche all’estero (tassazione su base mondiale world wide taxation). Abbiamo quindi imposte che sono territoriali cioè che non si considerano fatti esteri, limitano l’area di applicazione del tributo solo a fatti che si verificano nel territorio dello Stato. Es. l’IRAP: rileva l’attività d’impresa svolta in Italia. Uguale per l’ICI/IMU: non pago per gli immobili all’estero. Viceversa per IRES e IRPEF.

Si può parlare di tassazione su base mondiale per i residenti, su base territoriale per i non residenti (il giapponese che viene a fare un progetto in Italia non viene a pagare per il reddito che produce in Giappone ma solo per quello che ha prodotto venendo in Italia). Tutti i paesi sviluppati fanno così. Da qui il problema della doppia imposizione: il giapponese produce 100 in Italia e sia il fisco italiano preleverà le imposte sia il fisco giapponese preleverà le imposte. Poiché questo è un grave ostacolo alle transazioni economiche a livello mondiale, gli stati stipulano trattati per eliminare la doppia imposizione.

Parliamo ora della fattispecie imponibile nel tempo o profilo temporale del presupposto d’imposta. Definisce l’estensione temporale del fatto assunto come presupposto d’imposta. Possiamo distinguere due fatti: istantanei e periodici. Quelli periodici (imposta periodica) il fatto assunto a presupposto deve essere non un fatto istantaneo ma individuato in un arco temporale nel corso del quale questo evento di capacità contributiva si deve manifestare (l’anno). Viceversa una imposta istantanea, come il bollo, è il fatto che determina l’obbligazione tributaria, è il fatto di aver prodotto l’atto su cui poi dovremmo mettere il bollo e quindi pagare l’imposta.