L’attuazione delle norme tributarie

Libri consigliati per approfondire questo argomento:

È scomponibile in due fasi (che si intrecciano):

  1. la fase dell’accertamento, alla quale appartengono tutti quegli atti aventi ad oggetto la determinazione della base imponibile e dell’imposta
  2. la fase della riscossione, alla quale appartengono tutti quegli atti aventi ad oggetto la realizzazione del prelievo tributario (in entrambe le fasi sono posti in essere atti dell’autorità finanziaria e del contribuente e non sono fasi successive ma si intrecciano; gli obblighi di acconto ad esempio la riscossione precede l’accertamento come nel caso dell’IVA) (deve esserci chiaro se quel certo atto è di accertamento o di riscossione)

Alla fase dell’accertamento appartengono: sia atti dei soggetti passivi, come le dichiarazioni sia atti dell’amministrazione finanziaria, come gli avvisi di accertamento (in rettifica, d’ufficio, parziali, integrativi) e gli avvisi di liquidazione (la fase dell’accertamento per ogni imposta è attuata con procedure diverse, può anche accadere che non vi siano atti dell’amministrazione finanziaria come nel caso di imposte sui redditi e IVA è il contribuente che fa tutto, l’intervento dell’autorità finanziaria può esserci in caso di rettifica ad esempio, nel caso di imposte sul reddito noi determiniamo l’imponibile e l’imposta. L’imposta di registro ha uno schema più semplice rispetto alle imposte sul reddito che sono molto complesse. L’imposta di bollo ha uno schema ancora più semplice, l’amministrazione finanziaria non fa alcun tipo di intervento).

Alla fase della riscossione appartengono: sia atti dei soggetti passivi, come i versamenti diretti (quando si versano gli acconti o i saldi) sia atti dell’amministrazione finanziaria, come il ruolo e la cartella di pagamento (SONO ATTI DELLA RISCOSSIONE, non c’è comportamento spontaneo del contribuente come nel versamento diretto in cui il contribuente ha già calcolato l’imposta e la paga, invece se c’è ruolo e cartella di pagamento l’amministrazione finanziaria aiuta la determinazione dell’imposta, come nel caso in cui siano accertati maggiori redditi). Gli atti della riscossione spesso precedono quelli dell’accertamento

Gli atti della riscossione spesso precedono quelli dell’accertamento disciplina del procedimento impositivo vi sono tre diverse fonti:

1. la legge generale sui procedimenti amministrativi (è una legge di diritto amministrativo che disciplina tutti i procedimenti amministrativi quindi regola anche questo);

2. lo statuto dei diritti del contribuente (è la specifica disciplina tributaria);

3. le norme sulle singole imposte (ogni imposta è diversa ed ha una propria disciplina) inapplicabile al procedimento d’imposizione le norme amministrative sulla partecipazione del cittadino al procedimento (nella fase del procedimento non si può avvisare il soggetto).

Il procedimento d’imposizione inizia sempre d’ufficio (a prescindere se la dichiarazione è stata presentata o meno), a differenza del procedimento amministrativo, può esserci un controllo sia quando non si presento la dichiarazione oppure se l’amministrazione non è d’accordo con quanto abbiamo dichiarato; nel procedimento d’imposizione non vi è una sequenza prestabilita, può chiudersi anche senza un atto. Infatti, l’ufficio può scegliere quali poteri esercitare, può anche chiudersi senza che sia emanato alcun atto, ad esempio se indaga e poi non scopre niente di illegale.