La tassazione separata

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La tassazione separata si applica, in via opzionale (nell’irpef l’aliquota cresce al crescere del reddito quindi è progressiva. Vi sono alcuni redditi a formazione pluriennale a cui è associato un problema. Es lavoratore a cui è dato il TFR, questo è un reddito a formazione pluriennale, quali sarebbero le conseguenze se tale trattamento di fine rapporto sull’aliquota di tassazione venisse tutto applicato al periodo d’imposta nel quale lo riceve? Negative allora si applica la tassazione separata perché il reddito si è formato nel tempo), a determinati redditi a formazione (anche solo normalmente) pluriennale, come (un altro esempio è cessione d’azienda dell’imprenditore individuale allora l’avviamento che riceve da questa transazione si è formato nei vari esercizi. Ebbene che aliquota applichiamo a questi redditi? All’aliquota media del biennio precedente e quell’aliquota li applico a questi redditi):

– quelli ricollegabili alla cessazione di attività lavorative

– quelli conseguiti per effetto della cessione o liquidazione di aziende possedute da più di 5 anni o della liquidazione di società (solo società di persone) se la partecipazione è posseduta da più di 5 anni (c’è il limite temporale perché deve essere a formazione progressiva. Nell’IRES non c’è questa regola perché intanto l’aliquota è fissa)