La dichiarazione (atto di accertamento)

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L’atto di accertamento è l’atto con il quale il contribuente porta a conoscenza dell’amministrazione finanziaria gli elementi considerati rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile e dell’imposta (dichiarazione dei redditi, dichiarazione IVA, dichiarazione IRAP. Queste tre dichiarazioni sono state riunite nel modello unico. Un’altra dichiarazione importante è quella dei sostituti d’imposta che hanno effettuato ritenute e le hanno versate sono obbligati a versare questa dichiarazione che non confluisce nel modello unico ma è a sé e n’è esistono due esemplari: una ordinaria e una speciale).

In taluni casi deve essere presentata anche se il presupposto del tributo non si è verificato, la legge pone obbligo di dichiarare redditi anche se questi soggetti non hanno prodotto un reddito ma una perdita. Tutti gli imprenditori hanno l’obbligo di fare dichiarazione dei redditi anche se nell’esercizio di riferimento non hanno prodotto un reddito. Altri soggetti che devono obbligatoriamente fare la dichiarazione sono gli artisti, che sono obbligati a tenere le scritture contabili.

In certi casi, come nella dichiarazione dei redditi, uno ha conseguito un reddito ma non deve fare la dichiarazione, tipo i lavoratori dipendenti che hanno solo quel reddito perché c’è già quella del sostituto ma può comunque presentare il modello 730 a cui provvede direttamente il datore di lavoro, lo si fa quando ho oneri da dedurre quindi ho un credito verso l’erario così il datore mi dà lui direttamente il credito che ho verso allo Stato. E’ per la sua gran parte una dichiarazione di scienza, relativa a fatti giuridicamente qualificati (che valore ha la dichiarazione? È di scienza cioè il contribuente indica ciò che è nella sua conoscenza ma non è una mera esposizione di elementi ma deve anche qualificarli giuridicamente; tipo ho avuto un reddito di 50.000€ ma da dove? Lavoro autonomo, reddito fondiario, lavoro dipendente quindi devo anche qualificarlo. Se sbaglio la qualificazione è sanzionabile). Spesso contiene anche la manifestazioni di volontà (esercizio di opzioni cioè casi in cui può optare ed esercita questa opzione) in passato era considerata una confessione (art.2730 c.c. “dichiarazione che una parte fa della verità di fatti ad esse sfavorevoli e favorevoli all’altra parte” con la conseguenza della revocabilità colo previa dimostrazione che era stata determinata da errore di fatto o da violenza. I

n realtà vi sono altre ipotesi in cui indico si dichiarano i redditi,  che siano quelli e invece poi sono diversi, quindi questa è una tesi ormai superata; c’era possibilità di modificare la dichiarazione in casi troppo marginali). Ciò che inserisco in dichiarazione l’ufficio non ha onere di provare alcunché, deve invece provare cose che noi non stiamo dichiarando, cioè deve addurre prove a sostegno della sua pretesa. L’onere della prova sussiste per l’ufficio, ma non per le cose esposte in dichiarazione.