Indagini bancarie

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Gli uffici, previa autorizzazione della direzione regionale (serve una autorizzazione del capo dell’ufficio o per la GdF il capo della sezione) delle entrate, possono chiedere alle banche e alle poste (art.32) copia dei conti intrattenuti dal contribuente, con la specificazione di tutti i rapporti inerenti o connessi a tali conti, comprese le garanzie prestate da terzi (noi abbiamo un c/c presso una banca e abbiamo cassetta di sicurezza questo è inerente o connesso); e poi, mediante appositi questionari ulteriori dati e notizie di carattere specifico (fino a 20 anni fa c’era il segreto bancario, cioè l’amministrazione finanziaria non poteva richiedere al sistema bancario se non in presenza di gravi evasioni). Il principio era che non si potevano avere informazioni dalle banche riguardo ad un certo contribuente se non c’erano indizi di un’evasione forte.

La tutela sta in ciò per il contribuente, cioè che la banca deve avvisare subito il contribuente dell’indagine bancaria, la banca ha l’onere di fare questo poi spesso non conoscono la normativa e non avvisano oppure dicono più cose di quelle che devono al fisco. Vado ad uno sportello in banca per incassare un assegno senza depositarlo sul mio conto, questa operazione fino a poco tempo fa era al di fuori dell’ambito per cui le banche non avevano l’obbligo di comunicare questo all’amministrazione finanziaria.

Quindi è anche importante delimitare l’oggetto della comunicazione che le banche devono fare, qualora i dati richiesti non vengano forniti o si ha il sospetto che siano inesatti, l’ufficio può disporre l’accesso presso la banca o l’ufficio postale per rilevare direttamente i dati in questione (non possono essere fatte presso sportelli non italiani è il problema dell’efficacia nello spazio della norma tributaria) delle richiesti deve dare annuncio al contribuente. La disposizione di legge prevede il potere di indagine ma pone due presunzioni legali relative, cioè suscettibili di prova contraria: opera la presunzione legale per cui per gli imprenditori e per i professionisti qualsiasi entrata che emerga dal conto corrente e che non trovi giustificazioni nella attività dell’impresa (entrata nera, che non vuole dichiarare) si presume che questa entrata corrisponda ad un ricavo dell’imprenditore non dichiarato.

Quando c’è una presunzione legale c’è un inversione dell’onere della prova, di solito è l’ufficio che ha l’onere di provare i maggiori redditi che accerta, invece in questo caso l’ufficio non ha più onere di provare, però essendo relativa il contribuente ha la possibilità di provare il contrario. Poi c’è una seconda presunzione: per ogni uscita (non entrata) per cui somme che emergono in uscita, di cui il contribuente non sia in grado di darne spiegazione anche quella è presunzione di entrate non dichiarate. Che ragionamento sottostante c’è? Se io sto pagando una somma in nero vuol dire che a monte ho avuto un’entrata in nero. Quindi l’ufficio è esonerato dall’onere della prova e sta al contribuente dimostrare che non si tratta di redditi in nero.

Istruttoria tributaria ed indagini penali (finora abbiamo parlato dei poteri di indagine che non hanno rilevanza penale, di solito ci sono sanzioni amministrative verso un contribuente. In questo caso invece si sovrappongono ad altre cose anche l’azione penale. Prima succedeva che se c’era qualcosa di penale allora si fermava il procedimento amministrativo per prima concludere l’indagine penale. Solo la guardia di finanza ha poteri di polizia giudiziaria e non anche l’amministrazione finanziaria.

Può dunque accadere che la GdF venga a conoscenza di indizi di reato nell’ambito delle sue funzioni e previa autorizzazione utilizza e trasmette i dati. È in corso un accesso presso l’impresa che lo sta svolgendo l’amm fin e mentre c’è questo accesso la GdF scopre che fa anche reati e può trasmettere i dati all’ufficio delle entrate ad esempio e questa è una deroga alle norme generali di materia penale. Di solito non si trasmettono i dati ad altre autorità nelle indagini penali) la guardia di finanza, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria, utilizza e trasmette agli uffici documenti, dati e notizie acquisiti, direttamente o tramite altre forze di polizia, nell’esercizio dei poteri di polizia giudiziaria (art.33, co.3).

Tre sono i tipi di controllo: solo il controllo sostanziale può sfociare in un avviso di accertamento. In certi casi un contribuente può essere colpito da tutti e tre i controlli sostanziale, formale e l’avviso di accertamento (atto collegato soltanto al controllo sostanziale, non sempre si conclude con un avviso di accertamento se nella indagini non si provano irregolarità). E’ l’atto con il quale l’amministrazione finanziaria (non può essere emesso dalla guardia di finanza, il potere impositivo è dell’amministrazione finanziaria), verificato un inadempimento da parte del contribuente negli atti dell’accertamento (non negli atti della riscossione), determina autoritativamente l’imponibile e (solitamente) l’imposta dovuta dal contribuente medesimo (non c’è nulla di discrezionale in questo atto, il fisco se ravvisa degli inadempimenti non ha alcun potere discrezionale di fronte all’emettere o al non emettere, se ci sono violazioni deve emettere l’avviso e nemmeno deve esserci discrezione sul quantum cioè per i maggiori imponibili tutti quelli accertati dalle violazioni.

Per questo si dice che è un atto vincolato. Questo è applicazione dell’art.23 della costituzione). Deve essere notificato, a pena di decadenza, entro determinati termini (conseguenza della notifica non entro i termini è gravissimo, l’atto è giuridicamente inesistente. Non vale per qualsiasi atto della pubblica amministrazione, ci sono atti che se non notificati in tempo hanno una irregolarità sanabile , in questo caso invece conseguenza più grave si dice termine perentorio cioè a pena di decadenza. Esercita in modo illegittimo il suo potere. Quindi è illegittimo e il contribuente deve andare dal giudici per ottenerne l’annullamento quindi viene ad esistenza ma è illegittimo. Vizio formale).

Per le imposte sui redditi (art.43, dpr 600/1973) entro il 31/12 del quarto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata presentata; se la dichiarazione è stata omessa, il 31/12 del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata (se c’è forse reato i termini vengono raddoppiati. Dichiarazione del 2010 viene fatta nel 2011 quindi deve fare entro 2015 o 2016. La notificazione lo troveremo in atti amministrativi come l’avviso di accertamento, iscrizione a ruolo questi devono essere notificati al contribuente secondo modalità che devono assicurare al contribuente di riceverli; la notificazione degli atti processuali.

Quando parliamo di notificazione richiamiamo le norme del codice di procedura civile. Per queste notificazioni ci sono anche delle norme speciali che dicono che deve essere notificato a mezzo di messi presso il domicilio del contribuente). Deve essere motivato, con indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche su cui si basa (abbiamo il dispositivo e la motivazione. Stiamo parlando di vizi formali che sono gravissimi per gli effetti che producono. Determina illegittimità dell’atto. Abbiamo diritto a sapere sulla base di quale ragionamento l’amministrazione è arrivata a sapere che ho un maggior reddito. Presupposti di fatto (albergatore che tira il calcio al quaderno con annotate tutte le entrate e uscite nere) e ragioni giuridiche = disposizione di legge con la quale ha trovato il maggior reddito tipo non rispetta regole sugli ammortamenti allora devo richiamare queste norme) (se siamo in presenza di una presunzione legale come l’ufficio motiva il suo atto? Richiama la legge che giustifica la presunzione). se nella motivazione si richiama un altro atto (come un processo verbale di constatazione), questo deve essere allegato all’avviso (a meno che non sia già stato notificato al contribuente) (motivazione per relazione anche questo altro atto deve essere allegato perché il contribuente deve poter conoscere).