Gli organi del processo tributario

Libri consigliati per approfondire questi appunti:

I giudici tributari sono giudici speciali e la costituzione non ammette giudici speciali. Benché comunque siano speciali ciò nonostante la disciplina non è incostituzionale perché la costituzione ammette questi giudici. I decreti 545 e 546 del 96 sono il riferimento del processo tributario. Nel 545 c’è disciplina sul funzionamento dei vari organi, nel 546 c’è invece proprio il procedimento tributario. Rivestono importanza le norme amministrative perché ci sono lacune in quelle sul procedimento tributario e se sono norme compatibili si usano le norme di principi contabili.

Sono organi del processo tributario le commissioni tributarie provinciali (giudici speciali), le commissioni tributarie regionali (giudici speciali: la sentenza provinciale è sfavorevole ad una delle parti si può proporre appella dinnanzi alla commissione regionale), la corte di cassazione sezione tributaria (giudice ordinario). Contro le sentenze del giudice regionale che potrebbe essere sfavorevole ad una delle parti oppure per alcune parti è sfavorevole ad una e per altre parti all’altra, è possibile proporre RICORSO dinnanzi alla corte di cassazione. È unica in Italia e non è un giudice speciale perché è terzo grado di giudizio anche in civile e penale. Entro la corte di cassazione dal 2000 c’è sezione per le controversie tributarie.

Cosa significa allora essere giudice speciale? In quella ordinaria parliamo di organi formati da magistrati cioè togati, persone che hanno fatto concorso per diventare magistrato e lo hanno superato, viceversa le commissioni tributarie non sono formate da magistrati, solo il presidente deve essere magistrato gli altri sono laici e cioè nell’800 le commissioni erano formate da funzionari del ministero delle finanze cioè era giudicato da un giudice che invece di essere terzo alle parti e indipendente quindi il contribuente non aveva tutela. Quindi è criticato il fatto che non siano formate da magistrati. Questo significa che la composizione delle commissioni non è altamente specialistica perché basta essere laureati con qualche anno di anzianità. In quanto giudice tributario questa attività non è principale e quindi si sacrifica molto questa attività, lo fa come secondo lavoro e residuale e di primo lavoro è magistrato magari amministrativo.

Sono attribuite alle commissioni tributarie tutte le controversie in materia di tributi (fin qui è abbastanza ovvio, però prima non era così, all’inizio c’era un elenco di tributi e tassativa che poi è stata aumentata, per alcuni tributi c’era la giurisdizione tributaria, invece alcune imposte e tasse ricadevano nella materia amministrativa. Anche questioni di sanzioni e interessi collegate ai tributi) ad eccezione di quelle riguardanti gli atti dell’esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento (tutti gli atti successivi alla cartella di pagamento queste controversie ricadono nella giurisdizione ordinaria perché non sono propriamente tributarie. La nozione di tributo va intesa in senso lato. Giurisdizione tributaria quindi è l’individuazione delle controversie che sono devolute alle commissioni tributarie, individua quindi i limiti esterni).

La competenza territoriale (la competenza non viene in rilievo sotto tanti profili come nel processo civile ad esempio in base al valore della pratica si va da un giudice o da un altro) delle commissioni provinciali è determinata sulla base della sede dell’ufficio che ha emesso l’atto impugnato (io devo presentare ricorso contro un avviso di accertamento dell’amministrazione finanziaria, presso quale provincia deposito il mio ricorso? È del tutto irrilevante la residenza del contribuente. Prima devo individuare la sede dell’ufficio da cui proviene l’atto impugnato che è scritto in alto nell’avviso di accertamento. Potrebbe essere l’ufficio di Roma magari perché tre anni fa ero residente a Roma come domicilio fiscale)

La competenza territoriale delle commissioni regionali è determinata sulla base della sede della commissione provinciale che ha emesso la sentenza impugnata (se è stata quella provinciale di La Spezia competente è il regionale della Liguria che ha sede sempre nel capoluogo quindi Genova). [Chi sono le parti del processo tributario? Se stiamo parlando in generale sono il contribuente e dall’altra parte ci deve essere un ufficio delle entrate (imposte statali IRPEF, IRES), apparato amministrativo-finanziario della regione (imposte regionali), il comune (imposte comunali). A seconda dell’imposta considerata abbiamo uffici statali oppure regioni o comune.

Allora una parte è il contribuente e l’altra è una di quelle tre. Una lite tra lavoratore e datore di lavoro non è tributaria perché le parti sono due privati quindi rientra nella giurisdizione del giudice ordinario. Se quindi l’altra parte è l’ente impositore allora può essere anche l’agente della riscossione, non un ente impositore, la cartella è emessa dall’agente quindi se la cartella contiene dei vizi allora non si tira in causa l’ufficio delle entrate ma l’agente della riscossione]