Rimborsi e crediti d’imposta

Libri consigliati per approfondire questo argomento:

CREDITI VERSO IL FISCO

Vi sono tre possibilità di crediti verso il fisco:

  • crediti per il rimborso dell’indebito;
  • crediti per il rimborso di acconti od altre somme debitamente versate;
  • crediti d’imposta in senso stretto.

CREDITI PER IL RIMBORSO DELL’INDEBITO

Si hanno crediti per il rimborso dell’indebito qualora il contribuente abbia versato una somma che non avrebbe dovuto versare (l’indebito). La causa dell’indebito può essere:

  • dichiarazione di incostituzionalità di una norma tributaria, per cui i pagamenti assumono ex post la qualificazione di “non dovuti” – salvo che il pagamento sia stato effettuato in base ad un rapporto esaurito (per cui il rimborso è impedito da atti definitivi o scadenza del termine di richiesta del rimborso);
  • incompatibilità col diritto comunitario della norma tributaria;
  • dichiarazione erronea (dichiarazione inesatta a sfavore del contribuente);
  • annullamento dell’avviso d’accertamento a seguito dell’accoglimento di un ricorso;
  • errori vari sulle ritenute, sui versamenti, sulla riscossione, eccetera.

IL PROCEDIMENTO DI RIMBORSO

Il contribuente che ha diritto al rimborso ha l’onere di presentare istanza di rimborso entro termini e con modalità prefissate generalmente dalla disciplina specifica di ogni imposta: in mancanza di indicazioni, il termine generale è un termine decadenziale a partire da 2 anni dal pagamento (o, se posteriore, dalla data in cui è sorto il diritto alla restituzione). Ricevuta l’istanza di rimborso, l’amministrazione deve esaminarla e deve pronunciarsi:

  • l’atto di rifiuto è impugnabile entro 60 giorni dalla notifica;
  • se l’amministrazione non si pronuncia entro 90 giorni, si avrà rifiuto tacito che l’interessato potrà impugnare entro il termine di prescrizione ordinaria civilistica (decennale).

RIMBOROSO DI RITENUTE DIRETTE E VERSAMENTI DIRETTI

Per il rimborso delle ritenute dirette e dei versamenti diretti, l’istanza va presentata entro 48 mesi dal versamento (per il sostituto), o da quando si è subita la ritenuta (per il sostituito). Secondo la giurisprudenza, il sostituito non può rivolgersi in giudizio (dinnanzi al giudice ordinario) contro il sostituto per una ritenuta indebita, ma solo nei confronti del giudice tributario: dopo aver esperito istanza di rimborso, qualora questo gli sia stato negato, potrà agire dinnanzi al giudice tributario contro l’Amministrazione Finanziaria e poi anche nei confronti del sostituto (secondo la giurisprudenza questo è uno dei casi di litisconsorzio necessario).

RIMBORSO DI SOMME RISCOSSE MEDIANTE RUOLO

Quando vi è iscrizione a ruolo di una somma non dovuta, il contribuente può tutelarsi chiedendo in giudizio (dinnanzi al giudice tributario):

  • l’annullamento del ruolo;
  • la condanna dell’amministrazione a rimborsare l’indebito.

Secondo la giurisprudenza, quando la somma è stata riscossa mediante ruolo non se ne può ottenere la restituzione se non viene prima annullato il ruolo: tale interpretazione è dubbia in quanto non è dal ruolo che deriva l’esistenza dell’obbligazione tributaria, per cui la mancata impugnazione del ruolo non può stabilizzare il debito (indebito) e quindi non può impedire il rimborso. In generale, comunque, anche la giurisprudenza è concorde nel permettere rimborso senza impugnazione del ruolo qualora:

  • l’iscrizione a ruolo fosse a titolo provvisorio del ruolo;
  • emergano errori materiali o duplicazioni dovute all’ufficio delle imposte.

IL RIMBORSO D’UFFICIO

Vi sono casi in cui, per avere diritto al rimborso non è necessario presentare istanza, ma vale la regola del “rimborso d’ufficio:

  • per crediti risultati dalla dichiarazione dei redditi;
  • nel caso di accoglimento del ricorso dopo la sentenza della commissione tributaria provinciale;
  • nel caso di somme indebitamente riscosse a causa di errori materiali e duplicazioni imputabili all’ufficio.

In caso di ritardo nel rimborso, a scaglioni semestrali (tranne per il primo semestre), il contribuente ha anche diritto ad interessi.

CREDITI PER LA RESTITUZIONE DI SOMME DEBITAMENTE VERSATE

Vi sono crediti emergenti dalla dichiarazione dei redditi che sorgono quando l’imposta dovuta risulti inferiore alla somma dei versamenti d’acconto, delle ritenute d’acconto, dei crediti d’imposta. Il saldo creditorio (a scelta del contribuente) può essere oggetto di:

  • riporto a credito;
  • rimborso (eseguito d’ufficio secondo una procedura automatizzata);
  • cessione del credito.

Crediti per restituzione di somme debitamente versate possono derivare anche:

  • in ambito IVA, dove è fisiologico che l’imposta dovuta sulle vendite possa essere inferiore a quella a credito sugli acquisti;
  • nell’imposta di registro e nell’imposta sulle successioni, dove è previsto che ci siano somme dovute al momento del versamento che, per ragioni sopravvenute, risultino poi da restituire.

CREDITI D’IMPOSTA IN SENSO STRETTO

L’ordinamento conosce più tipi di crediti d’imposta:

  • crediti d’imposta per porre rimedio alla doppia imposizione;
  • crediti d’imposta per ragioni agevolative (extrafiscali);
  • eccetera.

Si distingue fra crediti d’imposta rimborsabili (gli agevolativi) e crediti d’imposta non rimborsabili (che rappresentano la maggioranza e danno diritto solo a compensazioni e detrazioni): di regola vanno indicati già nella dichiarazione dei redditi; alcuni crediti d’imposta devono invece essere presentati in apposita istanza.

CESSIONE DEI CREDITI D’IMPOSTA

I crediti d’imposta possono essere ceduti secondo le regole civilistiche: sono validi nei confronti del fisco solo se la cessione è fatta con atto pubblico o scrittura privata autenticata, ed è notificata all’ente pubblico debitore.