Le operazioni extracomunitarie

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LE IMPORTAZIONI

Le importazioni di beni e servizi sono operazioni imponibili IVA. L’IVA all’importazione viene accertata, liquidata e riscossa secondo le norme della legislazione doganale: ha come base imponibile il valore della merce determinato secondo le disposizioni doganali aumentato degli oneri accessori (diritti doganali, spese di importazione, eccetera).

LE ESPORTAZIONI

Le esportazioni sono operazioni non imponibili (“operazioni ad aliquota zero“), in quanto manca il requisito della territorialità: così come le operazioni imponibili, le esportazioni danno diritto alla detrazione delle imposte dovute o pagate sulle operazioni a monte. Fra quelle non imponibili si individuano anche:

  • cessione dell’esportazione;
  • operazioni assimilate alle cessione dell’esportazione;
  • servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali.

OPERAZIONI TRIANGOLARI

Le operazioni triangolari sono quelle in cui il cedente residente esporta al cessionario non residente avvalendosi dell’intermediazione di un esportatore con un passaggio fisico dei beni direttamente allo straniero: in tal caso l’IVA non si applica né all’esportatore né al cedente pur essendoci due passaggi di proprietà.

ACQUISTO SENZA PAGAMENTO D’IMPOSTA DA PARTE DEGLI ESPORTATORI

Agli esportatori che sono perennemente in credito con l’Erario è data la possibilità di acquistare prodotti all’interno senza pagamento IVA, nei limiti delle esportazioni fatte l’anno prima – supponendo il legislatore la continuità nelle esportazioni.

OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE

Dal 1993, gli scambi intracomunitari non sono più considerati importazioni od esportazioni in senso tecnico ma acquisti intracomunitari e cessioni intracomunitarie. La disciplina degli acquisti intracomunitari differisce dalle importazioni in quanto l’IVA non è riscossa alla Dogana al momento dello sdoganamento: il soggetto passivo IVA che cede il bene emette fattura su cui l’operazione è indicata come “non imponibile”; l’imposta è dovuta dall’acquirente che l’auto liquiderà sulla base della fattura estera (la fattura estera andrà annotata sia sul libro delle fatture emesse che su quello degli acquisti, e tale annotazione varrà in luogo del pagamento dell’imposta in dogana). Qualora il cessionario sia un consumatore finale, l’operazione è imponibile a carico del venditore soggetto IVA (nel proprio paese di origine): la transazione avviene all’interno del mercato nazionale dell’operatore ed il consumatore paga quivi l’imposta sul consumo. Per impedire abusi e distorsioni alla concorrenza, il regime degli acquisti intracomunitari è esteso anche in ipotesi in cui manchino i requisiti oggettivi o soggettivi previsti: ad esempio, l’acquisto di automobili è considerato “acquisto intracomunitario in senso tecnico” anche nei rapporti tra i privati (che sono quindi tassati con le aliquote previste nel paese di destinazione).

RAPPRESENTANTE FISCALE DEI NON RESIDENTI

Qualora sia presente, il rappresentante fiscale dei non-residenti deve adempiere gli obblighi e deve esercitare i diritti derivanti dall’applicazione dell’imposta. Il soggetto residente che vende un bene al non-residente rappresentato, deve emettere fattura nei confronti del rappresentante. In mancanza di rappresentante, dovranno provvedere agli adempimenti gli stessi soggetti residenti (esempio autofatturazione).