La riscossione

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IL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE

Per la riscossione, l’Agenzia delle Entrate si avvale di un concessionario (avente forma di S.p.A.) avente la funzione di “agente della riscossione” che consiste nel:

  • incassare le somme pagate mediante versamento diretto e quelle iscritte a ruolo;
  • gestire il “conto fiscale” e procedere ai rimborsi connessi a tale conto;
  • provvedere all’esecuzione forzata; – eseguire i rimborsi.

L’ente impositore non può riscuotere se non nei modi previsti dalla legge (in particolare nel D.P.R. 602/1973), né il contribuente può liberarsi in forme diverse da quelle legali. L’obbligazione tributaria non è disponibile, per cui l’Amministrazione non può disporre dei sui crediti: nel diritto tributario non hanno riscontro quelle forme di estinzione dei rapporti obbligatori – tipiche del diritto privato – che sono espressione del potere di disporre del rapporto (come la novazione o la remissione del debito); entro alcuni limiti, d’altra parte, il debito può essere estinto per compensazione o mediante cessione di beni culturali.

I MODI DELLA RISCOSSIONE

La riscossione può avvenire mediante:

  • ritenuta diretta;
  • versamenti diretti;
  • iscrizione a ruolo.

LA RITENUTA DIRETTA

La ritenuta diretta è quella ritenuta operata direttamente dalla Pubblica Amministrazione, che assume verso i propri dipendenti il duplice ruolo di datore di lavoro che eroga la retribuzione, e di creditore per le imposte che ne derivano: le amministrazioni statali dovranno quindi operare le ritenute e trasferire l’imposta alla tesoreria dello Stato.

VERSAMENTI DIRETTI

Il versamento diretto (detto “diretto” per distinguerlo da quello fatto a seguito dell’iscrizione a ruolo) è la forma più importante e corrisponde all’autoliquidazione versata autonomamente dal contribuente in esecuzione di un obbligo stabilito dalla legge. I versamenti diretti si realizzano attraverso attraverso:

  • ritenuta alla fonte, operate dai sostituti a titolo d’acconto o d’imposta – che corrispondono (per chi le subisce) ad un acconto di pari ammontare nei confronti del fisco, che sarà poi scomputato dal debito d’imposta;
  • versamento acconti e saldo;
  • la sola auto-tassazione (quando non è prevista ritenuta alla fonte – come con riguardo a redditi d’impresa e redditi fondiari).

La riscossione avviene nel corso del periodo d’imposta in anticipo rispetto al compiuto verificarsi del presupposto (riscossione anticipata) mediante:

  • ritenute d’acconto da parte dei sostituti (effettuate mensilmente e versate entro il 16 del mese successivo alla ritenuta);
  • acconti versati dal contribuente (in misura ragguagliata al 99% dell’importo versato nell’anno precedente), in due rate nell’arco del periodo d’imposta (una pari al 40% dell’intero acconto, corrisposta entro il 16 giugno; l’altra equivalente alla parte restante, da versare nel mese di novembre).

A fondamento della norma sta la presunzione che il reddito si riproduca di anno in anno (almeno) nella medesima misura. Il contribuente può versare un acconto minore di quello dovuto qualora preveda un’imposta minore, ma con il rischio di essere soggetto a sanzioni amministrative. Il saldo per il periodo precedente, dovuto contestualmente al primo acconto per l’anno in corso, è calcolato scomputando dall’importo totale delle imposte dovute le ritenute operate da terzi e gli acconti versati. I contribuenti versano cumulativamente più somme (imposte dirette, ritenute, contributi, eccetera) usando il modello F24: i versamenti unitari consentono la compensazione tra partite attive e passive, coinvolgendo anche rapporti con enti locali e previdenziali. La compensazione è detta compensazione verticale se si riferisce allo stesso tributo, mentre è compensazione orizzontale (ammessa in sede di versamento entro importi annui prefissati) se si riferisce a tributi diversi. Se la dichiarazione dei redditi reca saldo attivo, il contribuente ha diritto – a sua scelta, mediante opzione – a chiedere il rimborso od optare per il congelamento del credito.

RISCOSSIONE CON RUOLO

Sono riscosse mediante ruolo le imposte non riscosse mediante ritenuta diretta o versamento diretto: il ruolo è un atto amministrativo collettivo che racchiude un elenco di somme da riscuotere (per imposte, interessi, sanzioni). L’ufficio forma il ruolo iscrivendo le somme da riscuotere in base ad un titolo che lo legittima a riscuotere (la dichiarazione o l’avviso d’accertamento). L’iscrizione a ruolo è comunicata al concessionario della riscossione che ne darà comunicazione al contribuenti mediante notifica della cartella di pagamento: il ruolo (sottoscritto dal capo dell’Ufficio delle entrate), come ogni atto pubblico, dev’essere motivato e la motivazione deve pervenire al contribuente nella cartella di pagamento (obbligatoriamente per i “ruoli innovativi”, mentre non è necessaria per quelli “meramente riproduttivi”). L’iscrizione a ruolo può effettuarsi in base alla dichiarazione in tre ipotesi:

  • in caso di mancati versamenti di somme risultanti dalla dichiarazione;
  • dopo i controlli automatici e formali (nel qual caso, prima del ruolo, l’ufficio deve interpellare il contribuente “invitandolo a pagare”, pena la nullità del ruolo);
  • quando vi siano da riscuotere imposte sui redditi soggetti a tassazione separata.

Prima di iscrivere a ruolo, se sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l’Amministrazione Finanziaria (pena la nullità dell’iscrizione a ruolo) deve invitare il contribuente a fornire i chiarimenti necessari entro un termine congruo. L’iscrizione a ruolo può essere in base all’avviso d’accertamento: nelle imposte dirette questa è l’unica modalità prevista per gli importi dovuti in base ad accertamenti (in altre parole, ricevuto un avviso d’accertamento il contribuente non può pagare ma deve attendere la cartella di pagamento). Per l’IVA, invece, l’avviso è già titolo per la riscossione.

ISCRIZIONI A TITOLO PROVVISORIO E DEFINITIVO

Le iscrizioni si distinguono in:

  • iscrizioni provvisorie, che vengono eseguite in base ad un avviso d’accertamento non definitivo perché impugnato;
  • iscrizioni definitive, che hanno come titolo le dichiarazioni e gli avvisi definitivi.

Le iscrizioni provvisorie comportano l’obbligo di pagamenti solo parziali della somma iscritta progressivi durante le fasi del processo (1/2 subito, 2/3 se sfavorevole la sentenza di primo grado e 1/1 se sfavorevole la sentenza di secondo grado): la sorte di tali iscrizioni, ancora sub indice, dipende dall’esito del processo – e queste producono per il fisco un entrata non definitiva (in quanto se l’avviso è annullato l’indebito che ne risulta deve essere annullato). Le iscrizioni a titolo definitivo appaiono destinate alla riscossione di somme definitivamente dovute, salvo che:

  • il dichiarante impugni con successo l’iscrizione definitiva;
  • gli accertamenti definitivi siano rimossi dall’Amministrazione in sede di autotutela;
  • venga esperita con successo l’azione di revocazione straordinaria contro una sentenza tributaria passata in giudicato.

LA CARTELLA DI PAGAMENTO

La cartella di pagamento è un documento con cui il concessionario comunica al contribuente l’iscrizione a ruolo: è un atto diverso dal ruolo per cui può avere vizi diversi e può essere impugnato autonomamente. La cartella riproduce, in sostanza, i dati della singola “partita” di ruolo: si riferisce a tutte le iscrizioni a ruolo riferite ad un soggetto in un dato periodo, per cui il suo contenuto può essere eterogeneo. La cartella deve essere notificate entro determinati termini a pena di decadenza:

  • entro il 31/12 del terzo anno dalla dichiarazione per le somme dovute a seguito di liquidazione automatica;
  • entro il 31/12 del quarto anno dalla dichiarazione per le somme dovute a seguito di controllo formale;
  • entro il 31/12 del secondo anno da quando l’accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti.

PAGAMENTO DELLE SOMME ISCRITTE A RUOLO

La cartella di pagamento contiene un “invito a pagare” le somme dovute entro 60 giorni con l’avvertimento che il mancato adempimento porterà all’esecuzione forzata: dalla scadenza dei 60 giorni decorrono gli interessi di mora. L’ufficio può concedere al contribuente di corrispondere le somme in modo dilazionato:

  • in un massimo di 60 rate mensili (da subito);
  • in un massimo di 48 rate mensili (se vi è sospensione della riscossione per un anno);

Nel caso in cui il pagamento non avviene al momento della presentazione della dichiarazione, o con la riscossione anticipata, sono dovuti interessi:

  • per mancato versamento diretto;
  • per ritardata iscrizione a ruolo (qualora dalla liquidazione o dal controllo formale della dichiarazione, risulti una somma non ancora versata);
  • per dilazione di pagamento (6% annuo);
  • per mora.

Gli interessi sono stabiliti percentualmente ogni anno dal Ministero delle Finanze.

EFFETTI DEL RUOLO

Gli effetti del ruolo sono di rendere esigibile l’obbligazione tributaria (se a titolo di avviso d’accertamento), o sollecitarla (se a titolo di dichiarazione), e in caso di mancato pagamento determina la possibilità di esecuzione forzata. Nei confronti dei terzi, il ruolo non può determinare l’esecuzione forzata di altri soggetti coobbligati (né in via paritaria né in via dipendente); ha dunque effetti solo nei confronti dei soggetti che sono iscritti; e gli altri coobbligati saranno solo informati della situazione. Il ruolo non è, quindi, produttivo di effetti verso i terzi, salvo che terzi siano proprietari di beni soggetti a privilegio speciale.

SOSPENSIONE DEL RUOLO

Il ricorso contro il ruolo non sospende automaticamente la riscossione, salvo che il contribuente lo chieda espressamente:

  • alla commissione tributaria a cui ha fatto ricorso;
  • all’ufficio dell’Agenzia delle Entrate.

Si potrà accordare la sospensione fino alla pubblicazione della sentenza della commissione tributaria provinciale, che può essere revocata qualora sopravvenga fondato pericolo per la riscossione.

ESECUZIONE FORZATA

Quando il contribuente non paga le somme iscritte a ruolo, l’agente della riscossione può sottoporre ad esecuzione forzata i suoi beni. Si discute se l’esecuzione fiscale sia una procedura giurisdizionale od amministrativa (come invece ritiene la dottrina prevalente). L’esecuzione forzata è disciplinata dalle norme di diritto comune con alcune varianti:

  • gli uffici che svolgono l’esecuzione sono quelli della riscossione, non quelli giudiziari;
  • non è previsto il precetto (atto con cui si chiede al debitore di adempiere entro un certo termine dopo il quale avverrà l’esecuzione forzata), e l’esecuzione sarà possibile trascorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.

L’esecuzione forzata si articola in tre momenti:

  • il pignoramento;
  • la vendita (svolta in tre aste, al fallimento delle quali i beni vanno allo stato);
  • l’assegnazione del ricavato.

Il contribuente dispone di alcuni mezzi di tutela:

  • può impugnare il ruolo dinnanzi alle commissioni;
  • può proporre opposizione dinnanzi al giudice ordinario per contestare la pignorabilità dei beni;
  • può proporre opposizione dinnanzi al giudice ordinario contro i singoli atti esecutivi.