Il processo tributario

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LA COMMISSIONE TRIBUTARIA

La Costituzione individua due giurisdizioni:

– quella amministrativa (esercitata da TAR e Consiglio di Stato);

– quella ordinaria (civile e penale).

Il processo tributario (disciplinato nel d.lgs. 545/1992 – che rimanda al Codice di Procedura Civile, qualora le norme siano compatibili), non essendo incluso in nessuna delle due giurisdizioni indicate costituzionalmente, individua dunque un’eccezione – giustificata dal grande tecnicismo della materia. La giurisdizione tributaria è esercitata, nei primi due gradi del giudizio, dalle commissioni tributarie provinciali e regionali, i cui membri sono scelti dal “Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria” (e nominati con d.p.r.): per accedervi vi sono alcuni requisiti (magistrati, laureati in economia da almeno 2 anni, commercialisti, ragionieri, avvocati, eccetera) e vi sono condizioni di incompatibilità (esempio per coloro che svolgono attività professionale in materia tributaria). Il fatto che i giudici non siano selezionati attraverso concorso, non debbano essere necessariamente magistrati, e possano non svolgere la professione a tempo pieno, pone dubbi con riguardo alla loro professionalità. Il terzo grado del giudizio si svolge in Corte di Cassazione – quindi con giudici ordinari – in un’apposita Sezione Tributaria.

L’OGGETTO DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Dal 2002, la giurisdizione tributaria ha competenza di tutte le controversie tributarie (ed anche altre controversie di versamento – servizio sanitario nazionale, materia catastale, canoni comunali, eccetera). Non appartengono alla giurisdizione tributaria, ma a quella ordinaria, le controversie riguardanti l’esecuzione forzata tributaria. Gli atti amministrativi non impugnabili dinnanzi al giudice tributario, possono essere impugnati dinnanzi al giudice amministrativo (dai quali possono al più essere disapplicati). La competenza territoriale delle commissioni provinciali è determinata dalla sede dell’ufficio od ente che ha emesso l’atto da impugnare. Per l’appello è competente la Commissione Regionale nella regione in cui si trova la Commissione Provinciale.

LE PARTI

Il ricorrente è il destinatario dell’atto che egli impugna: questi necessita (salvo per controversie di valore inferiore a 2.582€ – o salvo che sia egli stesso un difensore tecnico) di un “difensore tecnico” (commercialista, ragioniere, avvocato tributarista, eccetera) – per l’obbligo di difesa. Oltre al ricorrente, è parte necessaria del processo il soggetto (ente od ufficio) che ha emesso l’atto impugnato, il resistente: per quanto riguarda quest’ultimo, che nel primo grado è sempre l’Amministrazione Finanziaria, è previsto che possa stare in giudizio a mezzo dei propri funzionari. Al processo tributario possono partecipare anche altri soggetti: si parla in questo caso di litisconsorzio, che diventa necessario quando l’oggetto del ricorso riguarda imprescindibilmente più soggetti – nel qual caso il ricorso dev’essere proposto congiuntamente dai co – legittimati necessari. E’ dibattuto in giurisprudenza quali siano questi ricorsi, in quanto – ad esempio – l’atto di accertamento di obbligazioni solidali interessa più soggetti, ma non ha effetti inscindibili. E’ orientamento consolidato la necessità del litisconsorzio in caso di liti per rimborso di ritenute (partecipano sia il sostituto che il sostituito).

IL RICORSO

Il ricorso è l’atto iniziale del processo tributario, e deve rivolgersi al giudice e contenere il “contenuto tipico” stabilito dalla legge, e cioé l’indicazione:

  • della commissione tributaria adibita;
  • del ricorrente, della sua residenza (o sede legale), del codice fiscale ed dei dati del suo difensore tecnico;
  • del soggetto contro cui è preposto il ricorso;
  • dell’atto impugnato;
  • dell’oggetto della domanda, il petitum – l’annullamento di un atto della P.A. o l’accertamento del diritto ad un rimborso negato;
  • motivi del ricorso, la causa petende – il vizio dell’atto, od i fatti da cui scaturisce il motivo del diritto al rimborso.

Tranne l’indicazione del codice fiscale del ricorrente, tutte le altre indicazioni sono prescritte a pena di inammissibilità del ricorso. Il ricorso è redatto in forma scritta dal difensore tecnico, a cui si conferisce l’incarico in un atto del processo (solitamente in calce al ricorso) firmato dal ricorrente, la cui firma è autenticata da quella del difensore.

LA CAUSA PETENDI

I motivi del ricorso (la causa petendi) ne rappresentano l’elemento più importante. Essi rappresentano i vizi dell’atto impugnato, e possono essere:

  • vizi formali (es. riguardanti il non rispetto di norme sul procedimento);
  • vizi sostanziali.

L’indicazione dei motivi in primo grado vincola i successivi gradi del processo, in quanto questi non potranno essere integrati successivamente.

ATTI IMPUGNABILI

Il ricorso può essere fatto solo contro quegli atti impugnabili indicati dal legislatore, divisi in:

  • atti impugnabili autonomamente (cioè per vizi propri), espressamente elencati dalla legge:
    • avviso d’accertamento;
    • avviso di liquidazione;
    • provvedimenti sanzionatori (“atto di contestazione”);
    • iscrizione a ruolo e cartella di pagamento;
    • avviso di mora;
    • atti delle operazioni catastali;
    • rifiuto espresso o tacito di rimborsi;
    • diniego o revoca di agevolazioni (ed assimilabili);
    • iscrizione di ipoteca sugli immobili e fermo di beni mobili registrati;
  • atti impugnabili non autonomamente, non sono compresi nell’elenco, che possono essere impugnati solo attraverso l’impugnazione di un atto autonomamente impugnabile (assieme al quale si propone ricorso per il primo).

LE AZIONI ESPERIBILI

Dal ricorrente possono essere esperite:

  • impugnazioni rivolte ad ottenere l’annullamento dell’atto impugnato;
  • azioni di richiesta di nullità (qualora vi siano i presupposti);
  • azioni di condanna (quando il ricorrente ricorre per il soddisfacimento di un proprio credito).

Secondo la giurisprudenza della Cassazione, con riguardo alla natura della sentenza di annullamento:

  • se il ricorso riguarda gli aspetti formali, la sentenza ha valore di annullamento;
  • se il ricorso verte su aspetti materiali, la sentenza opera una sostituzione dell’atto (anche se la questione è dibattuta).

Nel caso di impugnazione del diniego di un rimborso, si chiede innanzitutto che sia riconosciuto il diritto al rimborso, l’annullamento del diniego illegittimo e quindi la condanna dell’amministrazione al rimborso.

CONSEGUENZE DEL CARATTERE IMPUGNATIVO DEL PROCESSO

Il carattere impugnativo del processo tributario comporta:

  • che il ricorrente non possa agire in via preventiva (prima che sia stato emesso l’atto impugnabile);
  • che il ricorrente non possa esporre al giudice questioni non inerenti all’atto impugnabile;
  • che l’amministrazione non possa fondare la sua difesa su elementi diversi da quelli indicati nell’atto impugnato;
  • che l’amministrazione non possa proporre domande riconvenzionali.

LA PROPOSIZIONE DEL RICORSO

Una volta che il ricorso è stato redatto, per dare avvio al processo, si dovrà avere la fase di proposizione del ricorso: il ricorso dev’essere prima portato a conoscenza della controparte mediante notificazione, e dunque a conoscenza dei giudici mediate costituzione in giudizio. La notificazione alla controparte (da eseguirsi entro 60giorni dalla notificazione dell’atto contro cui si ricorre) può essere:

  • postale (raccomandata con ricevuta di ritorno);
  • consegna materiale diretta;
  • secondo le norme del codice procedura civile (con intervento di pubblico ufficiale).

LA COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Il ricorrente entro 30 giorni dalla notifica del ricorso al resistente deve costituirsi in giudizio:

  • se non lo fa non può costituirsi in giudizio neppure l’altra parte, ed il ricorso è inammissibile;
  • se vi rinuncia, il processo si estingue senza bisogno di accettazione della parte non costituita.

La costituzione in giudizio si compie consegnando il fascicolo del ricorso alla segreteria della Commissione di competenza: la presentazione del proprio fascicolo non è obbligatoria, in primo grado, per l’Ufficio (la parte resistente) – ma qualora questo non consegni il proprio (contenente i propri documenti e le proprie controdeduzioni) si avrà mancata costituzione in giudizio del resistente, il quale non riceverà avviso di fissazione dell’udienza né la notifica di istanza di pubblica udienza, né la comunicazione del dispositivo.

ESAME PRELIMINARE DEL RICORSO E PREPARAZIONE DELL’UDIENZA

Quando il ricorrente si è costituito in giudizio, la Segreteria forma il “fascicolo del processo” e lo sottopone al Presidente della Commissione, che assegna il ricorso ad una sezione: il Presidente della Sezione avrà il compito di effettuare l’esame preliminare del ricorso, nella quale verrà controllata l’ammissibilità del ricorso, verificata la quale si fissa la data dell’udienza – da comunicare alle parti con un anticipo di almeno 30 giorni. Le parti possono fino a 20 giorni prima dell’udienza depositare documenti, e fino a 10 giorni depositare memorie illustrative (per meglio illustrare i motivi del ricorso o dell’emissione dell’atto): il doppio termine è stato pensato per dar modo alle parti di predisporre le memorie tenendo conto dei documenti prodotti dall’avversario. Nel caso di trattazione in camera di consiglio, sono consentite anche brevi repliche scritte fino a 5 giorni dalla sentenza.

LA TRATTAZIONE DELLA CONTROVERSIA

Alla data prefissata, inizia la trattazione della controversia, che può avvenire in pubblica udienza (solo qualora sia richiesto dalle parti – in separata istanza, che dev’essere notificata alla controparte, o direttamente nel ricorso) od in Camera di Consiglio (cioè in modo non pubblico, senza la partecipazione delle parti). Qualora avvenga in pubblica udienza, il giudice darà, per prima cosa, la parola ad un relatore che espone le questioni trattate nel ricorso, dunque ai difensori delle parti che esporranno le proprie ragioni – nel processo tributario vi è una sola udienza, dopo la quale il collegio delibererà in camera di consiglio. La sentenza è resa pubblica mediante deposito nella Segreteria della Commissione (entro 30 giorni dalla deliberazione), che dovrà quindi notificare (entro ulteriori 10 giorni) il dispositivo alle parti costituite.

SOSPENSIONE, INTERRUZIONE ED ESTINZIONE

I casi in cui il processo viene impedita la prosecuzione (temporanea o definitiva) del processo sono:

  • la sospensione (determinata da eventi esterni od interni al processo), che si ha qualora bisogni aspettare la sentenza di un altro giudice, ad esempio quando:
    • è stata è presentata una querela di falso o vi sia una questione di pendenza pregiudiziale tributaria (non amministrativa o penale);
    • per questioni pregiudiziali tributarie (la causa pregiudiziale sia pendente dinnanzi ad un altro giudice tributario)
  • a seguito di eventi interni al processo (secondo le regole comuni a tutti i processi):
    • presentazione di regolamento preventivo di giurisdizione;
    • sollevamento di una questione di incostituzionalità;
    • sollevamento di una questione di interpretazione di norme comunitarie;
    • presentazione di ricorso per ricusazione del giudice;
    • durante la sospensione non possono essere compiuti atti del processo; e quando la causa di sospensione sia venuta meno, dovrà essere presentata (entro 6 mesi) istanza di trattazione.
  • l’interruzione (disciplinata come nel processo civile) si ha qualora si verifichi un determinato evento che riguarda la parte che sta in giudizio personalmente – od il suo difensore tecnico – che impedisca, anche temporaneamente, la prosecuzione del processo (es. la morte della parte privata o del suo legale rappresentante); le conseguenze dell’interruzione sono le stesse della sospensione – per cui non possono essere compiuti atti del processo, e se la parte da cui è derivata l’interruzione non presenta tempestivamente istanza di ripresa il processo si estingue;
  • l’estinzione si può avere per fatti di natura processuale o sostanziale:
    • per rinuncia al ricorso (non ha però effetto se non è accettata dalle altre parti costituite che abbiano effettivo interesse alla prosecuzione del processo) – estinzione soggettiva;
    • per inattività delle parti (es. dopo l’interruzione) – estinzione soggettiva;
    • per cessazione della materia del contendere (viene cioè meno l’oggetto del processo – esempio per auto-tutela, conciliazione, eccetera) – estinzione oggettiva.

LA CONCILIAZIONE

Anche nel processo tributario si può, quindi, avere la risoluzione del processo mediante un accordo tra le parti, per conciliazione – che è considerata (almeno da parte della dottrina) come una transazione tra privato e Amministrazione finanziaria: questa non è condivisibile in quanto la transazione può avere come oggetto solo diritti disponibili (non lo sono, invece, quelli dell’amministrazione). Il legislatore non ha fissato alcun limite alle controversie conciliabili, tuttavia l’amministrazione non può trascurare gli altri limiti espressamente previsti dalla legge: la conciliazione (che può riguardare anche solo alcuni aspetti della controversia) trova quindi il suo campo di naturale esplicazione nelle liti estimative ed in tutte le questioni di fatto delle quali sia incerta la soluzione. La conciliazione dà benefici al contribuente in giudizio:

  • la riduzione delle sanzioni ad 1/3 di quanto irrogato;
  • la riduzione fino a metà delle pene previste per i reati tributari;
  • la non applicazione delle pene accessorie;
  • la compensazione delle spese di giudizio.

La conciliazione può avvenire solo mentre la lite pende in primo grado, e può avvenire in udienza (sia su domanda delle parti, sia su sollecitazione della commissione) od anche al di fuori del processo (ed in tal caso l’ufficio deve depositare in giudizio il documento che formalizza l’accordo). La conciliazione è comunque sottoposta al vaglio del giudice tributario che ha il potere – dovere di valutarne la legittimità formale e l’ammissibilità (sarà in ogni caso insindacabile il merito dell’accordo). La conciliazione si perfezione con il pagamento (entro 20 giorni od a rate) della somma dovuta; in caso contrario si iscriverà la somma a ruolo assieme alle dovute sanzioni.

L’ISTRUZIONE PROBATORIA

Il principio base in tema di prove dice che, salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Se i mezzi di prova addotti dalle parti non sono sufficienti, è lo stesso giudice che può assumere i iniziative istruttorie; i giudici possono (autonomamente o con l’ausilio di altri soggetti – es. periti tecnici) esercitare tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferiti agli uffici tributari, per cui possono:

  • disporre di accessi, ispezioni, verifiche;
  • richiedere dati, informazioni e chiarimenti;
  • richiedere relazioni tecniche ad organi dello stato;
  • disporre lo svolgimento di una “consulenza tecnica”.

Visto il carattere esaustivo di tale disposizione, la Commissione Tributaria non potrà avvalersi di altri mezzi istruttori previsti dal codice di procedura civile. Il processo tributario è un “processo di parti” ed il potere di indicare i fatti rilevanti per il giudizio appartiene alle parti stesse: i poteri probatori del giudice sono quindi ammessi ai soli fini istruttori nei limiti dei fatti dedotti dalle parti (il giudice non potrà indagare su fatti che non siano stati indicati dalle parti).

LE PROVE ESCLUSE

Nel processo tributario sono escluse le prove orali (il giuramento e la testimonianza): è quindi un processo essenzialmente scritto e documentale; secondo la Corte Costituzionale il giudice potrà, al più, prendere in considerazione le testimonianze di terzi, ma solo come semplici indizi. Sono invece esclusi a fini probatori a vantaggio del contribuente tutti quegli atti, notizie, documenti, occultati all’ufficio o non trasmessi in risposta ad una richiesta. Infine, come nel processo penale non sono utilizzabili le prove acquisite illegittimamente.

VALIDITA’ DI MEZZI DI PROVA

Il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, salvo che la legge disponga altrimenti, ed in particolare:

  • l’atto pubblico fa piena prova (fino a querela di falso);
  • la confessione non è espressamente disciplinata come prova del processo tributario, ma la sua ammissibilità non è esclusa in assenza di divieti espliciti; del resto, la dichiarazione e le risposte ai questionari sono considerate confessioni stragiudiziali;
  • gli atti compiuti dal Pubblico Ministero e dalla Polizia Giudiziaria devono rimanere segreti per tutta la durata delle indagini preliminari, finite le quali suddetti atti sono messi a disposizioni delle parti – tuttavia qualora il magistrato penale ritenga che non vi sia pregiudizio per il processo penale, in deroga al principio di segretezza, può autorizzare il loro utilizzo a scopi fiscali;
  • le presunzioni (legali relative ed assolute, miste e semplici) sono molto frequenti in diritto tributario;
  • il giudicato penale è mezzo di prova liberamente valutabile.

L’ONERE DELLA PROVA

Il problema dell’onere della prova si presenta al giudice quando, al momento della decisione di un fatto non vi è la prova questo sia avvenuto né che non sia avvenuto. Interviene in tal caso la regola dell’onere della prova: il fatto non provato è considerato come non avvenuto per cui la decisione risulta così sfavorevole alla parte interessata all’avvalersi del fatto non provato, che è pertanto onerata dalla prova di quel fatto. In particolare:

  • in generale, nel processo tributario di impugnazione l’Amministrazione Finanziaria ha l’onere di provare i fatti sui quali si fonda l’atto impugnato (il presupposto del tributo, elementi in base ai quali ha operato la quantificazione, eccetera);
  • l’onere della prova grava sul ricorrente quando questi allega elementi che riducono od elidono il tributo (costi, debiti, fatti da cui consegue una riduzione dell’imponibile o dell’imposta);
  • quando si discute l’applicazione di una norma agevolativa, il contribuente è gravato dell’onere di provare i fatti dai quali dipende l’applicazione della norma di favore;
  • nei processi di rimborso, il ricorrente ha l’onere di dimostrare che sussistono i presupposti del diritto di credito che deduce in giudizio.

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE

Il giudice tributario, come quello civile, può emettere 3 tipi di atti:

  • le sentenze, che si pronunciano nei casi in cui è definito il giudizio (quando il ricorso è respinto, nel caso di accoglimento, eccetera) ;
  • le ordinanze, che si pronunciano nei casi in cui non si definisce il giudizio (per sospensione cautelare, interruzione del processo, eccetera)
  • i decreti, che sono atti del Presidente della Commissione o della Sezione Tributaria che regolano lo svolgimento del processo (nomina del relatore, fissazione delle udienze, eccetera).

L’ORDINANZA DI SOSPENSIONE CAUTELARE

Il ricorso contro un atto non ne sospende automaticamente gli effetti; il ricorrente, però, nel ricorso (o in atto separato) può richiedere la sospensione dell’atto impugnato, a patto che sussistano due presupposti:

  • fumus boni iuris (la ragionevole fondatezza del ricorso);
  • periculum in mora (il pericolo che nelle more del processo si verifichi un danno grave ed irreparabile per il ricorrente).

La pronuncia ha forma dell’ordinanza, che dev’essere motivata – ma non potrà comunque essere impugnata; può anche essere parziale e richiedere la prestazione di una garanzia. Gli effetti della sospensione cessano con la pubblicazione della sentenza di primo grado.

QUESTIONI PRE-GIUDIZIALI

Prima di decidere il merito, il giudice d’ufficio deve verificare se sussistono i presupposti per affrontare il merito, cioè:

  • se la causa appartiene alla sua giurisdizione;
  • se il ricorso è ammissibile;
  • eccetera.

In generale, il giudice tributario risolve in via incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio. Può trattarsi di pregiudiziale tributaria (esempio la questione se un contribuente sia fiscalmente residente in Italia o meno) o di pregiudiziale civilistica (esempio se un contribuente sia erede o meno), ma andrà in ogni caso risolta in via incidentale, cioé senza valore di giudicato. Il ricorrente, dinnanzi al giudice tributario, non potrà impugnare i gli atti amministrativi generali. Potrà invece impugnare l’atto particolare tributario (esempio un avviso d’accertamento) il cui vizio dipenda da illegittimità dell’atto amministrativo generale (esempio un regolamento): la questione dell’illegittimità del regolamento andrà risolta in via incidentale, e comporterà la (sola) disapplicazione dell’atto generale, da cui poi dipenderà l’annullamento dell’atto particolare.

SENTENZE DI NULLITA’ ED ANNULLAMENTO

Nel processo tributario possiamo avere, a seguito dell’azione di nullità, sentenze che dichiarano nullo l’atto oggetto dell’azione. Nei casi in cui l’atto è solo annullabile, la sentenza è di solo annullamento dell’atto. Tuttavia, la giurisprudenza ritiene che quando il contenuto è viziato (e non la forma o la motivazione), la sentenza di annullamento ha anche la funzione di sostituzione dell’atto viziato; questa tesi è difficilmente condivisibile in quanto:

  • nelle sentenze di rigetto non vi è bisogno di alcuna sostituzione, essendo l’atto ancora valido;
  • nelle sentenze di accoglimento non si opera una sostituzione, ma piuttosto si ha un duplice contenuto dispositivo:
    • da un lato viene accertato il diritto (del ricorrente) all’annullamento;
    • dall’altro viene annullato l’atto.

il riconoscimento del primo diritto corrisponde alla “sostituzione”.

SENTENZE DI CONDANNA

Quando il ricorrente, dopo un diniego di un rimborso, agisce ed impugna l’atto dovrà chiedere sia l’annullamento del diniego che il riconoscimento del suo diritto di rimborso nonché la condanna dell’amministrazione a rimborsare (nel caso di ricorso proposto a seguito di silenzio, vi saranno solo gli ultimi due requisiti). La sentenza di condanna nei confronti dell’amministrazione ha valore di titolo esecutivo: per ottenere l’esecuzione il contribuente può esperire il giudizio di ottemperanza o promuovere il processo di esecuzione forzata. Le sentenze sono anche di “condanna alle spese” poiché, anche nel processo tributario, le spese di lite (avvocati, eccetera) sono a carico del soccombente.

LA COSA GIUDICATA

Il risultato finale del processo è la “cosa giudicata“:

  • le decisioni di merito divenute definitive producono un effetto detto “cosa giudicata sostanziale“;
  • la “cosa giudicata formale” indica, invece, la stabilità assunta da una sentenza che non è più impugnabile in via ordinaria (ma solo con revocazione straordinaria).

Il giudicato ha per oggetto l’accertamento del diritto soggettivo fatto valere in giudizio (il diritto di annullamento). Dal punto di vista soggettivo, il giudicato vincola solo le parti del processo, i loro eredi e gli aventi causa; non vale invece per i terzi e non può pregiudicarli.

LE IMPUGNAZIONI

I mezzi di impugnazione provocano un nuovo giudizio per porre rimedio ai vizi di una sentenza. Possono essere rescindenti (di annullamento della sentenza – da parte della Cassazione) o sostitutivo – rescissori (di sostituzione – in appello). L’oggetto delle rescindenti è quindi la sentenza, mentre quello della rescissoria è lo stesso del grado precedente.

L’APPELLO

Le sentenze delle commissioni tributarie provinciali possono essere appellate con ricorso alla Commissione Tributaria Regionale. L’atto di appello (principale) – pena l’inammissibilità – dev’essere notificato alla controparte (dopodiché sarà necessaria la costituzione in giudizio). Nel processo tributario, si hanno due termini entro cui potrà essere proposto l’atto d’appello:

  • un termine lungo (quello ordinario), 1 anno dal deposito della sentenza presso la segreteria;
  • un termine breve, di 60 giorni dalla notifica della sentenza ad istanza di una parte (generalmente la parte vincitrice, che si è fatta rilasciare una copia della sentenza e l’ha notificata alla parte soccombente, onde accelerare i tempi).

Poiché anche la parte vincente potrebbe non essere d’accordo con la sentenza di primo grado, anche la parte appellata potrà a sua volta appellare proponendo, nell’atto di controdeduzioni, appello incidentale.

L’OGGETTO DEL GIUDIZIO D’APPELLO

L’oggetto del giudizio di appello è indicato nell’atto di appello (principale ed incidentale) che deve contenere, a pena di inammissibilità:

  • l’esposizione dei fatti;
  • l’oggetto della domanda;
  • i motivi specifici dell’impugnazione.

L’appellante ha un doppio onere:

  • riproporre i motivi dell’impugnazione di primo grado;
  • censurare la sentenza che non li ha accolti.

L’appello può anche riferirsi ad una sola o più decisioni della sentenza di primo grado (e qualora non si faccia specifica richiesta di una riforma integrale, la parte non impugnata passerà in giudicato): le questioni e le eccezioni non accolte nella sentenza della commissione provinciale che non siano espressamente riproposte in appello, si intendono rinunciate. Non sono ammesse, inoltre, nuove domande rispetto alla sentenza di primo grado, e nemmeno ammesse nuove eccezioni: al più saranno ammesse le domande per interessi maturati dopo la sentenza di primo grado. In appello, i poteri istruttori del giudice possono riguardare soltanto prove che siano ritenute necessarie per la decisione o che la parte non abbia potuto fornire in primo grado, per causa ad essa non imputabile: tale norma non ha però rilievo pratico perché in appello è sempre ammessa la produzione di nuovi documenti. Poiché l’appello non è un rimedio rescindente ma sostitutivo, non hanno rilievo i vizi di procedura del primo grado, salvo quelli che comportano la rimessione.

SENTENZE DI APPELLO

Le decisioni di appello possono avere contenuto soltanto processuale o di merito:

  • le sentenze di merito sostituiscono quelle di primo grado (sia quando accolgono, sia quando respingono l’appello);
  • le sentenze processuali (di rito) possono essere decisioni dichiarative:
    • l’inammissibilità dell’appello;
    • l’estinzione del giudizio di appello;
    • la rimessione al primo giudice (solo quando il primo grado si siano verificate anomalie particolarmente gravi tali da giustificarla – ma solo in casi tassativamente previsti dalla legge).

IL GIUDIZIO DI CASSAZIONE

In Cassazione si possono impugnare (nei termini indicati dal codice civile) le sentenze della commissione regionale. Il ricorso in Cassazione non si può proporre per questioni di fatto, ma solo per motivi vincolati elencati tassativamente dalla legge, ed in particolare:

  • motivi inerenti la giurisdizione;
  • violazione delle norme sulla competenza;
  • violazione o falsa applicazione delle norme di diritto;
  • nullità della sentenza o del procedimento;
  • omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il giudizio di Cassazione (che per i primi quattro casi, a pena d’inammissibilità, deve contenere l’emissione di un principio di diritto con riguardo al motivo d’impugnazione della sentenza), qualora venga accolto i ricorso, si conclude con una sentenza che annulla la sentenza impugnata, perché viziata. Quando l’annullamento della sentenza d’appello necessiti di un nuovo giudizio, può provvedere la stessa Cassazione (senza rinvio). Si avrà giudizio di rinvio (con rinvio alla Commissione Regionale – o Provinciale) solo quando, per decidere il merito, siano necessari ulteriori accertamenti di fatto (che non sono di competenza della Corte di Cassazione).

LA REVOCAZIONE

E’ ammessa la revocazione contro le sentenze delle commissioni che riguardano accertamenti di fatto e che sul punto non siano ulteriormente impugnabili, o non siano state impugnate (esempio perché sono stati trovati documenti decisivi che la parte non ha potuto produrre in giudizio per forza maggiore). La revocazione ordinaria (da proporre, secondo la norma generale in materia di impugnazioni, entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza) è quella che proposta per vizi che possono essere rilevati dalla stessa sentenza (vizi palesi). La revocazione straordinaria è fondata su circostanze di cui la parte può venire a conoscenza anche a notevole distanza di tempo dalla decisione (vizi occulti), e può perciò essere proposta entro 60 giorni da quando è scoperto il vizio. Le sentenze di primo grado possono essere revocate solo straordinariamente (in quanto per i vizi palesi se c’è la possibilità dell’appello); quelle di secondo grado possono essere revocate sia ordinariamente che straordinariamente (in quanto la cassazione non può giudicare questioni di fatto).

L’ESECUZIONE DELLE SENTENZE E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Nelle sentenze di condanna, alla condanna deve seguire l’adempimento dell’obbligazione: il creditore può agire solo dopo che la sentenza sia passata in giudicato, promuovendo l’esecuzione forzata (secondo le norme del codice di procedura civile) od il giudizio di ottemperanza dinnanzi alle commissioni. Il concetto di ottemperanza è più ampio di quello di esecuzione e può riguardare anche le sentenze di annullamento: attraverso l’ottemperanza, la commissione può nominare un commissario “ad acta” che emetta i provvedimenti necessari (es. mandato di pagamento). Il ricorso può essere proposto dopo che sia scaduto il termine per l’adempimento degli obblighi posti a carico dell’Agenzia; in mancanza di termine occorre una messa in mora.