Adempimenti formali
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DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ
La dichiarazione di inizio attività è il primo adempimento imposto al contribuente per cui, quando inizia l’esercizio d’impresa, arte o professione (ed i non residenti che costituiscono stabile organizzazione), il soggetto passivo IVA dovrà informare il fisco, che gli assegnerà un “numero di partita IVA”.
FATTURE E REGISTRI
I soggetti passivi IVA sono tenuti a fatturare le operazioni e registrare le fatture delle operazioni che rientrano nel campo di applicazione (anche non imponibili ed esenti – non quelle escluse). Nel “commercio al minuto” non è necessaria la fattura, salvo sia richiesta dal cliente. La fattura dev’essere datata e numerata e deve indicare:
- i soggetti tra i quali avviene l’operazione;
- beni/servizi oggetto dell’operazione;
- base imponibile;
- valore di premi, sconti ed abbuoni;
- aliquota ed imposta.
La fattura vale come effettuazione dell’operazione (momento impositivo) e rende dovuta l’imposta: assume inoltre rilevanza per la rivalsa ed il diritto di detrazione. Ogni soggetto passivo deve tenere 2 registri IVA:
- registro delle operazioni attive (vendite, eccetera);
- registro delle operazioni passive (acquisti, eccetera).
La fattura attiva va registrata entro 15 giorni. Gli importi indicati nei registri sono determinati a fini delle detrazioni e liquidazioni (mensili/trimestrali)
AUTOFATTURAZIONE
Vi sono casi in cui l’obbligo di emissione della fattura grava sul cessionario (o committente):
- qualora non vi abbia provveduto il cedente (per regolarizzare l’operazione);
- qualora il cedente risieda all’estero e non abbia un rappresentante fiscale in Italia.
Ed in particolare, nel primo caso:
- qualora la fattura non sia pervenuta entro 4 mesi dall’operazione, il cessionario deve pagare all’Erario l’IVA ciò che avrebbe dovuto pagare al cedente a titolo di rivalsa;
- qualora riceva fattura irregolare, il cessionario deve presentare un documento che regolarizzi la fattura, versando la maggior imposta dovuta.
NOTE DI VARIAZIONE
Dopo che la fattura è stata emessa e registrata può risultare che debba/possa essere apportata una modifica aumentativa/diminutiva della base imponibile, in caso di eventi sopravvenuti o per rimediare ad errori ed inesattezze (anche con riguardo ad inesattezze nella registrazione):
- le variazioni in aumento sono semplicemente rettificate da una fattura integrativa;
- le variazioni in diminuzione vengono rettificate con la “nota di variazione“, di uguale contenuto alla fattura emessa ma di segno contrario.
Tale rettifica è una procedura facoltativa a carico del cedente che permette:
- al cedente di ridurre il debito verso il fisco, e la conseguente rivalsa;
- al cessionario di ridurre il credito verso il fisco, ed il debito verso il cedente.
VOLUMI D’AFFARI E REGIMI SPECIALI
In base al volume d’affari cambiano le regole sul regime d’adempimento. Il volume d’affari è la somma delle operazioni rientranti nel campo d’applicazione (imponibili, non imponibili, esenti) – e se minore di determinate soglie (309.874,14€ per imprese di servizi e professionisti; 516.456,90€ per le altre) permette l’applicazione di un regime differenziato, per cui:
- si può adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante tenuta di un bollettario a madre e figlia;
- si possono versare i debiti trimestralmente anziché mensilmente.
DICHIARAZIONE ANNUALE
Anche nell’IVA vi è l’obbligo di presentare una dichiarazione annuale, anche qualora durante l’anno non vi siano state operazioni rilevanti. Nella dichiarazione devono essere riportati, sulla scorta delle registrazioni fatte:
- l’ammontare delle operazioni attive e di quelle passive;
- l’ammontare dell’imposta dovuta e delle detrazioni;
- i versamenti effettuati nel periodo d’imposta;
- l’imposta dovuta a conguaglio o l’eventuale differenza a credito.
Come nella dichiarazione dei redditi, è previsto l’esercizio di opzioni:
- i contribuenti che esercitino più attività possono gestire l’imposta separatamente per ogni attività;
- il contribuente che risulti a credito sceglie se riportare a nuovo il credito o chiederne il rimborso;
- qualora si rientri nei parametri, vi è la scelta tra regime normale e regime speciale.
I contribuenti il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare e che, come sostituti d’imposta, abbiano effettuato ritenute nei confronti di non più di 20 soggetti, devono presentare la “dichiarazione unificata annuale”.
VERSAMENTI
I versamenti periodici sono quelli da effettuarsi nel corso dell’anno – i contribuenti soggetti al regime normale devono effettuarli mensilmente, trimestralmente quelli soggetti a regime semplificato. Ogni anno, entro il 27/12, va effettuato un versamento a titolo d’acconto sulla base della somma da versare nell’anno precedente. Il versamento a conguaglio va effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione.
ECCEDENZE, DETRAZIONI E RIMBORSI
La dichiarazione può mettere in luce un credito che può:
- essere compensato con altri debiti d’imposta diversi dall’IVA;
- riportato a nuovo;
- essere rimborsato.
Il legislatore, con una disciplina complessa (per evitare abusi), ammette il rimborso solo in certi casi:
- per cessazione dell’attività;
- per chi ha acquistato beni ammortizzabili od effettuato spese per studi e ricerche;
- per chi opera prevalentemente al di fuori dal territorio dello Stato;
- per i non residenti;
- per chiunque la cui dichiarazione risulti a credito per due anni consecutivi.
Possono chiedere il rimborso di crediti emergenti dalle liquidazioni infrannuali (i rimborsi accelerati):
- quei soggetti passivi che effettuano in modo prevalente operazioni attive con aliquote inferiori a quelle degli acquisti;
- quei soggetti passivi le cui operazioni attive siano costituite per almeno il 25% da operazioni non imponibili.
PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’
Altro principio dell’IVA è la territorialità, per cui sono definite:
- interne le operazioni svolte all’interno del territorio dello Stato tra soggetti residenti;
- intracomunitarie (dal 1993) le operazioni svolte tra soggetti residenti in altri stati appartenenti all’UE;
- extracomunitarie le operazioni svolte con soggetti residenti fuori dall’UE.
La territorialità è conditio sine qua non dell’imponibilità, per cui rilevano le sole operazioni interne – ed in particolare, sulla localizzazione delle operazioni rileva:
- per cessione di beni, il luogo dove avviene la cessione;
- per i servizi, il luogo di residenza/domicilio di chi effettua il servizio.