Adempimenti formali

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DICHIARAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

La dichiarazione di inizio attività è il primo adempimento imposto al contribuente per cui, quando inizia l’esercizio d’impresa, arte o professione (ed i non residenti che costituiscono stabile organizzazione), il soggetto passivo IVA dovrà informare il fisco, che gli assegnerà un “numero di partita IVA”.

FATTURE E REGISTRI

I soggetti passivi IVA sono tenuti a fatturare le operazioni e registrare le fatture delle operazioni che rientrano nel campo di applicazione (anche non imponibili ed esenti – non quelle escluse). Nel “commercio al minuto” non è necessaria la fattura, salvo sia richiesta dal cliente. La fattura dev’essere datata e numerata e deve indicare:

  • i soggetti tra i quali avviene l’operazione;
  • beni/servizi oggetto dell’operazione;
  • base imponibile;
  • valore di premi, sconti ed abbuoni;
  • aliquota ed imposta.

La fattura vale come effettuazione dell’operazione (momento impositivo) e rende dovuta l’imposta: assume inoltre rilevanza per la rivalsa ed il diritto di detrazione. Ogni soggetto passivo deve tenere 2 registri IVA:

  • registro delle operazioni attive (vendite, eccetera);
  • registro delle operazioni passive (acquisti, eccetera).

La fattura attiva va registrata entro 15 giorni. Gli importi indicati nei registri sono determinati a fini delle detrazioni e liquidazioni (mensili/trimestrali)

AUTOFATTURAZIONE

Vi sono casi in cui l’obbligo di emissione della fattura grava sul cessionario (o committente):

  • qualora non vi abbia provveduto il cedente (per regolarizzare l’operazione);
  • qualora il cedente risieda all’estero e non abbia un rappresentante fiscale in Italia.

Ed in particolare, nel primo caso:

  • qualora la fattura non sia pervenuta entro 4 mesi dall’operazione, il cessionario deve pagare all’Erario l’IVA ciò che avrebbe dovuto pagare al cedente a titolo di rivalsa;
  • qualora riceva fattura irregolare, il cessionario deve presentare un documento che regolarizzi la fattura, versando la maggior imposta dovuta.

NOTE DI VARIAZIONE

Dopo che la fattura è stata emessa e registrata può risultare che debba/possa essere apportata una modifica aumentativa/diminutiva della base imponibile, in caso di eventi sopravvenuti o per rimediare ad errori ed inesattezze (anche con riguardo ad inesattezze nella registrazione):

  • le variazioni in aumento sono semplicemente rettificate da una fattura integrativa;
  • le variazioni in diminuzione vengono rettificate con la “nota di variazione“, di uguale contenuto alla fattura emessa ma di segno contrario.

Tale rettifica è una procedura facoltativa a carico del cedente che permette:

  • al cedente di ridurre il debito verso il fisco, e la conseguente rivalsa;
  • al cessionario di ridurre il credito verso il fisco, ed il debito verso il cedente.

VOLUMI D’AFFARI E REGIMI SPECIALI

In base al volume d’affari cambiano le regole sul regime d’adempimento. Il volume d’affari è la somma delle operazioni rientranti nel campo d’applicazione (imponibili, non imponibili, esenti) – e se minore di determinate soglie (309.874,14€ per imprese di servizi e professionisti; 516.456,90€ per le altre) permette l’applicazione di un regime differenziato, per cui:

  • si può adempiere gli obblighi di fatturazione e registrazione mediante tenuta di un bollettario a madre e figlia;
  • si possono versare i debiti trimestralmente anziché mensilmente.

DICHIARAZIONE ANNUALE

Anche nell’IVA vi è l’obbligo di presentare una dichiarazione annuale, anche qualora durante l’anno non vi siano state operazioni rilevanti. Nella dichiarazione devono essere riportati, sulla scorta delle registrazioni fatte:

  • l’ammontare delle operazioni attive e di quelle passive;
  • l’ammontare dell’imposta dovuta e delle detrazioni;
  • i versamenti effettuati nel periodo d’imposta;
  • l’imposta dovuta a conguaglio o l’eventuale differenza a credito.

Come nella dichiarazione dei redditi, è previsto l’esercizio di opzioni:

  • i contribuenti che esercitino più attività possono gestire l’imposta separatamente per ogni attività;
  • il contribuente che risulti a credito sceglie se riportare a nuovo il credito o chiederne il rimborso;
  • qualora si rientri nei parametri, vi è la scelta tra regime normale e regime speciale.

I contribuenti il cui esercizio sociale coincide con l’anno solare e che, come sostituti d’imposta, abbiano effettuato ritenute nei confronti di non più di 20 soggetti, devono presentare la “dichiarazione unificata annuale”.

VERSAMENTI

I versamenti periodici sono quelli da effettuarsi nel corso dell’anno – i contribuenti soggetti al regime normale devono effettuarli mensilmente, trimestralmente quelli soggetti a regime semplificato. Ogni anno, entro il 27/12, va effettuato un versamento a titolo d’acconto sulla base della somma da versare nell’anno precedente. Il versamento a conguaglio va effettuato entro il termine per la presentazione della dichiarazione.

ECCEDENZE, DETRAZIONI E RIMBORSI

La dichiarazione può mettere in luce un credito che può:

  • essere compensato con altri debiti d’imposta diversi dall’IVA;
  • riportato a nuovo;
  • essere rimborsato.

Il legislatore, con una disciplina complessa (per evitare abusi), ammette il rimborso solo in certi casi:

  • per cessazione dell’attività;
  • per chi ha acquistato beni ammortizzabili od effettuato spese per studi e ricerche;
  • per chi opera prevalentemente al di fuori dal territorio dello Stato;
  • per i non residenti;
  • per chiunque la cui dichiarazione risulti a credito per due anni consecutivi.

Possono chiedere il rimborso di crediti emergenti dalle liquidazioni infrannuali (i rimborsi accelerati):

  • quei soggetti passivi che effettuano in modo prevalente operazioni attive con aliquote inferiori a quelle degli acquisti;
  • quei soggetti passivi le cui operazioni attive siano costituite per almeno il 25% da operazioni non imponibili.

PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’

Altro principio dell’IVA è la territorialità, per cui sono definite:

  • interne le operazioni svolte all’interno del territorio dello Stato tra soggetti residenti;
  • intracomunitarie (dal 1993) le operazioni svolte tra soggetti residenti in altri stati appartenenti all’UE;
  • extracomunitarie le operazioni svolte con soggetti residenti fuori dall’UE.

La territorialità è conditio sine qua non dell’imponibilità, per cui rilevano le sole operazioni interne – ed in particolare, sulla localizzazione delle operazioni rileva:

  • per cessione di beni, il luogo dove avviene la cessione;
  • per i servizi, il luogo di residenza/domicilio di chi effettua il servizio.