Singoli contratti

LA VENDITA

Art. 1470: la vendita può avere oggetto sia il trasferimento della proprietà di una cosa, mobile o immobile, sia il trasferimento di un altro diritto, reale o di credito. La vendita è un contratto a titolo oneroso e la sua causa consiste nello scambio tra un diritto e una somma di denaro. La vendita ha dunque una duplice funzione economica:

– circolazione dei beni e dei diritti

– circolazione del denaro

Il prezzo in denaro è l’elemento che distingue la vendita dalla donazione (trasferimento di diritti senza corrispettivo) e dalla permuta (il trasferimento del diritto ha per corrispettivo il trasferimento di un altro diritto). Il contratto di vendita produce due ordini di effetti:

1) effetti reali: la proprietà o l’altro diritto si trasferisce dal venditore al compratore per effetto del solo consenso

2) effetti obbligatori: la vendita è fonte di obbligazioni per il compratore e per il venditore.

Sul compratore incombe l’obbligazione di pagare il prezzo; sul venditore incombe l’obbligazione di:

a) consegnare la cosa al compratore;

b) fargli acquistare la proprietà della cosa o del diritto, quando l’acquisto non è effetto immediato del contratto (nei contratti con oggetto cose indicate solo nel genere);

c) garantire il compratore dall’evizione: garantire il compratore di essere proprietario di ciò che vende, altrimenti il venditore deve rimborsargli il prezzo e risarcirgli il danno. Evizione: dopo la vendita un terzo rivendica con successo la proprietà della cosa e il compratore ne perde la proprietà;

d) garantire il compratore dai vizi occulti della cosa, i vizi materiali rendono la cosa non idonea all’uso cui è destinata o ne diminuiscono il valore; sono occulti se il compratore non li conosceva al momento del contratto.

I vizi occulti equivalgono alla mancanza delle qualità promesse o delle qualità essenziali della cosa. La garanzia per i vizi occulti può essere esclusa o limitata dal contratto a meno che il venditore non li abbia taciuti in mala fede. Il compratore deve denunciare i vizi occulti entro otto giorni dalla scoperta e poi ha un termine di prescrizione di un anno dalla consegna per far valere la garanzia. In giudizio il compratore può esercitare:

– l’azione redibitoria: chiede la risoluzione del contratto e il rimborso del prezzo restituendo la cosa

– l’azione estimatoria: domanda la riduzione del prezzo o un parziale rimborso

Il compratore, in ogni caso, ha diritto al risarcimento dei danni subiti se il venditore non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa. Il venditore si libera da responsabilità solo provando di aver esercitato tutti gli opportuni controlli. Il compratore ha diritto al risarcimento sino ai danni derivati dai vizi della cosa (es. l’operaio si ferisce per il mal funzionamento della macchina).

A maggior tutela dei consumatori, le garanzie nella vendita dei beni di consumo sono regolate da norme speciali. Consumatore: persona fisica che compra il bene per il consumo o l’utilizzazione propria e non come mezzo per produrre altri beni. Bene di consumo: qualsiasi bene mobile adatto al diretto soddisfacimento di bisogni propri del compratore o della sua famiglia (sono esclusi gli strumenti finanziari). Acqua, gas ed energia elettrica non sono considerati beni mobili, a meno che non si tratti di vendita di bombole di gas o di bottiglie d’acqua.

LA VENDITA OBBLIGATORIA

Vendita obbligatoria: caso in cui il trasferimento della proprietà della cosa venduta non è effetto immediato del contratto e sul venditore incombe pertanto l’obbligazione di far acquistare al compratore la proprietà del bene venduto. Si tratta comunque di un effetto reale solo che si produce in un momento successivo. Casi di vendita obbligatoria:

1) la vendita di cose determinate solo nel genere: la proprietà passa solo al momento dell’individuazione

2) vendita di cose future: la proprietà passa solo nel momento in cui la cosa viene ad esistenza

La vendita di cosa futura può essere:

– vendita della speranza: contratto aleatorio: il compratore paga il prezzo o non ne può chiedere la restituzione se la cosa non viene ad esistenza

– vendita della cosa sperata: contratto commutativo: è nullo se la cosa non viene ad esistenza

3) vendita di cosa altrui: è valida la vendita di cose che, al momento del contratto, non appartengono al venditore. La vendita però non trasferisce la proprietà ma è fonte di obbligazione per il venditore di procurarsi la proprietà della cosa e il compratore ne acquista la proprietà nel momento stesso in cui il venditore è diventato proprietario e non sarà necessario un nuovo atto di trasferimento dal venditore al compratore

4) vendita a rate con riserva di proprietà: la vendita a rate di cose mobili si basa su tre principi:

a) il venditore è obbligato a consegnare immediatamente la cosa al compratore che ne acquista subito la facoltà di godimento

b) il compratore diventa proprietario della cosa solo quando ha pagato l’ultima rata del prezzo

c) i rischi relativi alla cosa venduta passano al compratore al momento della consegna

Questa forma di vendita realizza congiuntamente due esigenze: permette al compratore di conseguire immediatamente il godimento della cosa e permette al venditore di accrescere il volume delle sue vendite.

LA LOCAZIONE

Locazione: contratto mediante il quale una parte(locatore) si obbliga a far godere all’altra parte (locatario) una cosa mobile o immobile per un dato tempo, con un determinato corrispettivo. È un contratto consensuale (si perfeziona solo con il consenso delle parti) ed ha effetti solo obbligatori: il locatario non consegue nessun diritto reale sulla cosa ma solo diritto di credito. È inoltre un contratto a titolo oneroso: perché si abbia locazione è essenziale la pattuizione di un corrispettivo. Con il contratto di locazione il proprietario concede ad altri il godimento della propria cosa ma solo per un dato tempo e solo per un determinato uso e continua a godere della cosa percependo il frutto civile che è il corrispettivo della locazione. La causa della locazione è dunque lo scambio tra concessione del godimento di un bene e corrispettivo. Con il contratto di locazione il locatore si obbliga:

1) a consegnare la cosa al conduttore

2) a mantenerla in condizioni tali da servire all’uso convenuto nel contratto

3) garantire il pacifico godimento della cosa da parte del locatario (nel caso in cui terzi arrechino molestie pretendendo diritti sulla cosa)

Il locatario è, a sua volta, obbligato:

1) a servirsi della cosa con la diligenza del buon padre di famiglia per l’uso stabilito nel contratto

2) a dare il corrispettivo nei termini stabiliti

3) a restituire la cosa al termine della locazione nello stato in cui l’ha ricevuta (salvo il deterioramento derivante dall’uso)

Temporaneità del godimento: non può essere superiore a trent’anni. La locazione può essere:

– a tempo determinato: la locazione cessa con la fine del termine. È suscettibile di rinnovazione tacita

– a tempo indeterminato: la locazione cessa per effetto della disdetta: dichiarazione di recesso di una delle parti

La locazione può avere per oggetto qualsiasi ma se si tratta di cosa produttiva la locazione prende il nome specifico di affitto (es. fondo rustico, azienda, capannone industriale). L’affittuario ha però l’ulteriore obbligazione di curare la gestione della cosa produttiva secondo la sua destinazione economica ma ha il diritto di fare propri i frutti della cosa.

LA LOCAZIONE DI IMMOBILI URBANI

L’ammontare del canone è rimesso d’accordo tra le parti secondo i principi generali sull’autonomia contrattuale delle parti e dipende dalla legge di mercato della domanda e dell’offerta. Il canone pattuito resta immutato per tutta la durata del contratto anche se le condizioni di mercato mutano nel tempo. Le locazioni per immobili urbani hanno regole particolari che riguardano separatamente:

1) le case per abitazione. Con la legge 392 del 1978 il canone di locazione delle case per abitazione era stato sottratto alle leggi di mercato in quanto la casa rappresenta un bisogno primario dell’uomo e non poteva superare il 3,85% del valore dell’immobile. Questo regime è oggi soppresso e il canone può essere determinato liberamente ma il contratto non può avere una durata minima di quattro anni.

2) immobili urbani ad uso diverso dall’abitazione. Per gli immobili adibiti ad attività industriali, commerciali, ecc. vale ancora le legge 392: c’è una parziale sospensione delle leggi di mercato per evitare che la rendita immobiliare incida negativamente sulle attività economiche: il canone iniziale è determinato dalle leggi di mercato ma successivamente non può aumentare in maniera superiore al 75% dell’aumento del costo della vita.

IL MANDATO

Mandato: contratto con il quale una parte (mandatario) si obbliga nei confronti dell’altra (mandante) a compiere uno o più atti giuridici per conto di quest’ultima. Il suo oggetto è una prestazione di fare ma, a differenza dal contratto d’opera, non consiste nello svolgimento di una qualsiasi attività bensì nel compimento di atti giuridici per conto altrui. Il mandato può essere:

– con rappresentanza: il mandatario agisce in nome del mandante

– senza rappresentanza: il mandatario agisce per conto del mandante ma in proprio nome

– speciale: riguarda il compimento di specifici atti giuridici

– generale: riguarda la cura di tutti gli interessi del mandante o di tutti gli interessi di un dato tipo (comprendono solo gli atti di ordinaria amministrazione).

Di regola, il mandato è un contratto a titolo oneroso ma le parti possono comunque pattuire che il mandato sia gratuito. Il mandatario deve comunque comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia ma se il mandato è gratuito un’eventuale colpa è valutata con minor rigore. Il mandato si basa sulla fiducia del mandante nel mandatario e da questo ne deriva che: il mandatario non può farsi sostituire da altri, salvo autorizzazione del mandante; il mandato si estingue per morte del mandante o del mandatario; il mandante può in ogni momento revocare il mandato con giusta causa. Il mandatario può, a sua volta, rinunciare al mandato ma, a meno che non si tratti di giusta causa, rispondendo dei danni provocati.

CONTRATTI DI PRESTITO: COMODATO, MUTUO

Il prestito assume due forme:

– comodato: ha per oggetto cose immobili o cose mobili infungibili

– mutuo: ha per oggetto somme di denaro o cose fungibili

COMODATO. È un contratto reale con il quale una parte (comodante) consegna all’altra parte (comodatario) una determinata cosa affinché se ne serva per un uso determinato con l’obbligazione di restituire la stessa cosa ricevuta. La consegna della cosa, dunque, non è oggetto di obbligazione ma un requisito necessario per la conclusione del contratto. È un contratto a titolo gratuito e la sua causa è, generalmente, lo spirito di liberalità. La gratuità è l’unico elemento distintivo del comodato dalla locazione. La cosa deve essere restituita alla scadenza del termine pattuito o quando il comodatario se n’è servito per l’uso pattuito. Si parla di precario nell’ipotesi in cui sia stato espressamente pattuito che il comodatario deve restituire la cosa non appena il comodante ne faccia richiesta.

MUTUO. È il prestito di determinate quantità di denaro o alter cose fungibili. Le cose consegnate dal mutuante passano in proprietà al mutuatario il quale è obbligato a restituire altrettante cose della stessa specie e quantità. Il mutuo può essere:

– contratto reale: si perfeziona con la consegna e il passaggio di proprietà delle cose dal mutuante al mutuatario

– contratto consensuale: il mutuante si obbliga a prestare una somma al mutuatario.

Di regola, il mutuo è un contratto a titolo oneroso: il corrispettivo che il mutuatario deve al mutuante consiste nel pagamento degli interessi, dovuti secondo il tasso legale o secondo il più alto tasso pattuito, che deve essere per iscritto.

L’APPALTO

In alcuni settori dell’attività produttiva l’imprenditore opera su commissione del cliente. Appalto: contratto mediante il quale l’appaltatore si obbliga verso il committente, dietro corrispettivo in denaro, a compiere un’opera o un servizio con propria organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio. L’appaltatore si assume il rischio di:

– non coprire, con il corrispettivo pattuito, i costi di costruzione ed esecuzione dell’opera

– non ricevere dal committente nessun corrispettivo se non riesce a realizzare l’opera, non l’ha realizzata secondo il progetto convenuto, se l’opera perisce prima della consegna

L’obbligazione assunta dall’appaltatore è un’obbligazione di risultato: l’appaltatore è inadempiente se non realizza l’opera ma ha diritto a un compenso per la parte già compiuta se l’impossibilità della prestazione non sia imputabile a nessuna delle due parti. L’appaltatore è inadempiente anche se realizza l’opera in modo difforme dal progetto convenuto: in tal caso l’appaltatore può invocare la garanzia dell’appaltatore chiedendo che le difformità siano eliminate o che sia ridotto il corrispettivo. Il committente può recedere dal contratto anche se è già iniziata l’opera ma deve rimborsare l’appaltatore per le spese sostenute e per il mancato guadagno. Appalto – somministrazione: l’appalto può avere per oggetto prestazioni continuative o periodiche di servizi (es. manutenzione degli impianti industriali).

IL CONTRATTO D’OPERA

Ha la medesima struttura dell’appalto: il prestatore d’opera si obbliga verso il committente a compiere, dietro corrispettivo, un’opera o un servizio: prestatore d’opera differisce dall’appaltatore perché il esegue l’opera o il servizio con il lavoro prevalentemente proprio. L’appalto è il contratto del grande medio imprenditore, il contratto d’opera e il contratto del piccolo imprenditore e dell’artigiano. Il lavoro deve essere autonomo, cioè senza vincoli di subordinazione nei confronti del committente circa le modalità di esecuzione della prestazione. Il contratto d’opera è il contratto mediante il quale il lavoratore autonomo (l’artigiano) si procura il sostentamento. Il corrispettivo si determina, quando non è convenuto dalle parti, in relazione al risultato ottenuto ed al lavoro normalmente necessario per ottenerlo. Il rischio del lavoro incombe sul prestatore d’opera e non sul committente: se l’esecuzione dell’opera diventa impossibile, il prestatore d’opera ha diritto solo a un compenso per il lavoro prestato in relazione all’utilità della parte dell’opera compiuta. Il contratto d’opera può essere:

– un contratto d’opera manuale: il lavoro dell’artigiano: il rischio incombe sul prestatore d’opera

– un contratto d’opera intellettuale: il lavoro dell’ingegnere, avvocato, ecc.: il rischio incombe sul cliente

L’obbligazione del prestatore d’opera manuale è un’obbligazione di risultato: l’oggetto del contratto è il risultato del lavoro. L’obbligazione del prestatore d’opera intellettuale è, invece, un’obbligazione di mezzi: l’oggetto del contratto è il comportamento diligente ed esperto.

IL TRASPORTO

Trasporto: servizio di trasferimento di persone o cose da un luogo all’altro. Il committente è il viaggiatore nel trasporto di persone e il mittente nel trasporto di cose; chi si obbliga al trasporto è il vettore. L’obbligazione del vettore è un’obbligazione di risultato: egli si obbliga a portare incolumi le persone e intatte le cose. Il vettore è, perciò, inadempiente e responsabile del danno:

1) per la mancata esecuzione o ritardo del trasporto (salvo che non sia per cause a lui non imputabile)

2) per il sinistro che durante il trasporto le persone abbiano subito o per la perdita o il deterioramento delle cose trasportate

La prova liberatoria di quest’ultima responsabilità è diversa a seconda dei casi:

– nel trasporto di cose il vettore è responsabile dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario a meno che non provi che la perdita o il deterioramento derivi da un caso fortuito

– nel trasporto di persone il vettore è liberato da responsabilità per il sinistro solo se prova di aver adottato tutte le misure idonee per evitare il danno

Differenza: il vettore di persone può essere chiamato a rispondere anche di fronte ad eventi fortuiti che, nel trasporto di cose, lo esonerebbero da responsabilità.

IL DEPOSITO

Deposito: contratto che consiste nella custodia di una cosa mobile con l’obbligo:

– per il depositario di restituire la cosa in natura a richiesta del depositante

– per il depositante di riprenderla al termine convenuto o a richiesta del depositario

Il deposito, a differenza del trasporto, è un contratto reale, cioè si perfeziona con la consegna della cosa. Generalmente il deposito è gratuito a meno che il depositario non esercita professionalmente l’attività, es. custodi dei parcheggi. Il deposito ha come oggetto cose infungibili delle quali il depositario non può servirsi e che deve restituire in natura Deposito irregolare: ha per oggetto denaro e altre cose fungibili e il depositario ne diventa proprietario con la facoltà di servirsene, es. nelle operazioni di banca. Sono applicate le stesse norme che regolano il mutuo. Ha una duplice funzione: nell’interesse del depositante ha una funzione di custodia; nell’interesse del depositario ha una funzione di credito. Il depositario deve custodire la cosa con la media diligenza. Egli è liberato dall’obbligazione di restituire la cosa se la detenzione gli è tolta in conseguenza a un fatto a lui non imputabile ma è inadempiente se non dà la prova dello specifico fatto che gli ha fatto perdere la detenzione della cosa.

DEPOSITO IN ALBERGO. L’albergatore risponde alla perdita delle cose portate dai clienti nell’albergo, e a lui non consegnate, sino a un limite massimo pari a cento volte il prezzo dell’alloggio giornaliero in albergo. La sua responsabilità è illimitata quando:

1) la perdita riguarda cose consegnate in custodia all’albergatore o che si è rifiutato di custodire

2) la perdita è dovuta a colpa sua o dei suoi ausiliari

I CONTRATTI NELLE LITI

Transazione: contratto con il quale le parti con reciproche concessioni pongono fine a una lite già insorta o che può insorgere. È un contratto largamente diffuso: i litiganti eliminano così l’incertezza dell’esito del giudizio e l’attesa del processo. Le parti, accordandosi, dispongono dei propri diritti. La transazione presuppone l’incertezza sull’esito della lite: è annullabile la transizione su lite già decisa con sentenza ma della quale le parti non avevano notizia. La transizione non determina l’estinzione del rapporto da cui è nata la lite ma se una delle parti non adempie gli obblighi nascenti dalla transizione, l’altra parte può chiederne la risoluzione. Il contratto di transizione deve essere provato per iscritto.