L’appalto

Altro contratto tipico diffusissimo nella prassi è l’APPALTO. Il 1655 dice “L’appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”. A cosa serve? Al compimento di un’opera o un servizio: ecco la causa. Ho bisogno che si gestisca la mensa aziendale, si gestisca un servizio. Devo trasportare gli operai dal luogo di raccolta al posto di lavoro. Stipulerò contratto di trasporto.

Con il contratto l’appaltatore assume con organizzazione di mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di un’opera o di un servizio. Da un lato incontriamo l’APPALTATORE, che è colui che realizza e dall’altro il COMMITTENTE che ordina l’opera. Capiamo che l’appaltatore è un imprenditore perché organizza i mezzi necessari con la gestione a proprio  rischio. Cosa significa gestione a proprio rischio. In sostanza l’obbligazione dell’appaltatore è una obbligazione di risultato, non di mezzi. È importante l’effettiva realizzazione dell’opera o del servizio. Il rischio della prestazione è tutto dell’appaltatore. Il rischio è il perimento della cosa mentre la sto realizzando. Se la casa crolla prima della consegna al committente il rischio è dell’appaltatore.

L’obbligazione di mezzi dove occorre di aver adoperato la necessaria diligenza. Il contratto d’opera del medico non può essere obbligazione di risultato. Il medico cura, ma non si pretende da lui la guarigione del paziente. Può avere l’obbligo di curare al meglio. Risponde se ha sbagliato di usare la scienza e la tecnica presenti in quel momento storico. Per l’appaltatore siamo nel caso di obbligazioni di risultato. Ogni parola ha un suo peso e significato. Il codice dice che una parte assume con l’organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio il compimento di un’opera o di un servizio verso un corrispettivo in denaro. Il codice tipicizza l’appalto. La prestazione del committente è solo il denaro. Ad esempio tu appaltatore realizzi una casetta e io in cambio ti do un’altra casetta. Non va bene, non è l’appalto.

La prestazione del committente non è in denaro. Questo altro tipo di contratto è possibile? Si , grazie al 1322. Che parla al primo comma di autonomia contrattuale, e al secondo dice che le persone pssono stipulare nuovi contratti purché perseguono interessi meritevoli di tutela. Poi ovvio, ci sono le norme inderogabili che impediscono alle parti di fare questo tipo di contratto. È un contratto atipico insieme agli elementi dell’appalto ci sono elementi di un altro contratto, la permuta.

Una cosa curiosa relativa all’appalto è che anche qui c’è un problema nel determinare l’oggetto. L’obbligazione è di risultato. La prestazione del committente è di pagare con denaro, l’oggetto è determinato o determinabile. Può accadere che le parti non determinano ex ante il corrispettivo. L’imbianchino da il bianco ma non ragiono di fargli fare in contratto. Io ho posto in essere un appalto.

Il codice, unico caso, dice che se non è previsto dalle parti, il corrispettivo può essere stabilito dal giudice sulla base di un prezziario tenuto dalla camera di commercio in quel momento storico. È uno dei rari casi in cui il giudice può entrare nel contratto: può determinare un elemento del contratto: il prezzo. Anche qui abbiamo problemi di garanzia per gli usi. L’appaltatore deve a regola d’arte portare a termine il risultato. Il committente deve essere tutelato. Abbiamo anche qui termini di decadenza e di prescrizione: decadenza entro 60 giorni dalla scadenza del servizio (8 giorni nella compravendita); termine di prescrizione entro due anni dalla consegna dell’opera. Ipotesi diffusa è che rispetto alla costruzione dell’immobile per gravi vizi costruttivi può nascere un vizio di rovina. In questo caso la garanzia non è biennale ma decennale e annuale la decadenza. Di fronte a vizi così gravi il termine biennale non era stato ritenuto ragionevole e sufficiente.  C’è un contemperamento dei rischi. Sono aspetti pratici importanti.

Per finire osserviamo un altro aspetto importante. La responsabilità dell’appaltatore consiste nell’obbligo di risultato. L’appaltatore è sempre responsabile anche se il committente gli fa fare un progetto sbagliato, non corretto. È l’appaltatore che deve dire guarda che se fai così non si realizza il tuo progetto a regola d’arte. L’appaltatore è esente da responsabilità se scrive una lettera al committente dove gli dice che quel progetto non può essere realizzato a regola d’arte; se il committente gli risponde a te non deve interessare portami avanti il progetto, allora in quel caso li l’appaltatore non è responsabile.