Il leasing

Un contratto atipico che ha dato luogo a indagini diffuse nella nostra dottrina. è il leasing. Il contratto proviene da ordinamenti di common low dagli ordinamenti americani e inglese. È portato dalla prassi dei contratti internazionali. Consente di usare beni strumentali senza acquisirne la proprietà. Per problemi di obsolescenza. Se l’azienda ha bisogno di un sistema di software per utilizzare la sua gestione, ho bisogno di un sofisticato sistema. Dopo due tre quattro anni le macchine che facevano 1000 saldature oggi ne fanno 2000. Perché comprare un bene che dopo pochi anni devo rottamare? Io mi rivolgo al produttore e dico: “me lo dai a godimento con l’opzione di acquistarlo con un prezzo”. È il leasing operativo. Oggi uso un bene con la facoltà, alla scadenza, di acquisirlo o restituirlo.

Il leasing può nascere in virtù del 1322 comma due. Nell’ambito dell’autonomia contrattuale. Le parti possono stipulare nuovi contratti purché perseguano interessi meritevoli di tutela. Il leasing persegue interessi meritevoli di tutela. Non è stato banale l’accoglimento di un contratto atipico quale il leasing. I canoni posso dedurli. Col pagamento a rate invece devo ammortizzare il bene. La logica è scalo tutto perché pago tutto. A questo proposito si discusse parecchio. Ma, dato che persegue interessi meritevoli di tutela, è ammissibile. La prima forma non bastava. Il produttore investiva i soldi per realizzare il bene e si trovava di fronte uno che lo affittava. Altra forma usata nella prassi è il leasing finanziario che è a tre interlocutori. Si aggiunge il finanziatori. Individuo il fornitore di fiducia. Vado dal finanziatore. Vado dalla società di leasing e le dico compera tu il bene e dammelo in leasing. Ti restituirò il finanziamento in base ad un piano di ammortamento. Diventa un contratto finanziario. Presenta i vantaggi di lucrare il prezzo. Se la macchina costa 10 in 5 anni. Il tasso è del 5%. Mi devi 15: il canone annuale di locazione finanziaria.

All’interno del leasing finanziario la giurisprudenza ha individuato due categorie: LEASING DI GODIMENTO: ha uno scopo pratico perseguito dal contratto. Non è l’acquisto finale ma il godimento. Leasing TRASLATIVO: lo scopo pratico è alla scadenza, l’acquisto del bene. Ci sono dei beni che alla scadenza non hanno più un valore residuo. È privo di senso economico comprare un PC che dopo  5 anni non serve più. Serve prenderne uno nuovo. Ci sono dei beni che conservano un rilevante valore finale. Ad esempio l’autovettura: mantiene un valore di scambio superiore al prezzo di riscatto. Dopo tre anni non vale il 90% in meno di quello che ho acquistato. Mi conviene esercitare il riscatto. Nel leasing traslativo la funzione tendenziale è alla fine, trasferire la proprietà del bene.

Può presentarsi il caso d’inadempimento dell’utilizzatore. Di solito l’utilizzatore non paga. Di fronte alo contratto di godimento a prestazioni reciproche di solito non si restituisce. Diverso per il leasing traslativo. Nelle rate che si paga, non c’è solo la restituzione degli interessi ma anche il pagamento del prezzo. Primo scopo era il godimento del bene. Se lo scopo è anche il trasferimento della proprietà deve essere diverso. La società di leasing deve restituire le rate ma percepire un giusto corrispettivo per i soldi che ha prestato.