I modi di acquisto della proprietà

ACQUISTO A TITOLO ORIGINARIO E A TITOLO DERIVATIVO

TITOLO DERIVATIVO: quando si acquista sulla cosa il diritto di proprietà già spettante ad un precedente proprietario. Ricorre quando la cosa è trasferita dal precedente proprietario al nuovo proprietario: con un contratto (contratto di vendita) o per successione.

DANTE CAUSA: chi trasferisce il diritto

AVENTE CAUSA: chi acquista il diritto. L’avente causa acquista la proprietà della cosa solo se e solo come il dante causa ne era proprietario (compresi quindi eventuali diritti reali minori).

TITOLO ORIGINARIO: diritto di proprietà che si acquista sulla cosa è indipendente dal diritto di un precedente proprietario. Accade quando non c’è un precedente proprietario o quando la cosa è stata abbandonata. La proprietà si acquista libera da ogni diritto altrui che avesse gravato il precedente proprietario (si estinguono eventuali diritti reali o garanzie).

L’OCCUPAZIONE E L’INVENZIONE

OCCUPAZIONE: modo di acquisto della proprietà di cose che non appartengono a nessuno. Richiede l’impossessamento della cosa e l’intenzione di farla propria. Sono di nessuno solo le cose mobili: i beni immobili che non appartengono a un privato (beni vacanti) sono di proprietà dello Stato. Il codice civile considera cose di nessuno: le cose abbandonate, il proprietario si è liberato del possesso con l’intenzione di rinunciare alla proprietà e – gli animali oggetto di pesca.

NB: la fauna selvatica è diventata patrimonio indisponibile dello Stato.

COSE SMARRITE: il proprietario ha perduto il possesso ma senza l’intenzione di rinunciare alla proprietà; avendo quindi ancora un proprietario non possono formare oggetto di occupazione.

INVENZIONE o RITROVAMENTO: chi trova una cosa mobile che si presume smarrita e non abbandonata deve consegnarla al sindaco che ne rende noto il ritrovamento. Se trascorso un anno lo smarritore non si presente, questo perde la proprietà e ne diventa proprietario il ritrovatore.

L’ACCESSIONE, L’UNIONE, LA COMMISTIONE E LA SPECIFICAZIONE

ACCESSIONE: la proprietà di una cosa principale fa acquistare la proprietà delle cose accessorie. Si conoscono tre forme:

1) accessione di cosa mobile a cosa immobile, ogni bene mobile che venga materialmente unito ad un bene immobile accede a questo;

2) accessione di cosa immobile a cosa immobile, in caso di alluvione se il fiume modifica l’estensione del fondo, il proprietario acquista per accessione la parte aggiuntiva;

3) accessione di cosa mobile a cosa mobile, se le cose mobili appartenenti a diverso proprietario sono unite (unione) o sono mescolate (commistione) in modo da formare un tutt’uno inseparabile, il proprietario della cosa principale diventa proprietario del tutto, pagando all’altro il valore della sua cosa (es. vernice dell’automobile)

SPECIFICAZIONE: modo di acquisto della proprietà della materia altrui da parte di chi la adopera per formare una nuova cosa (es. scultore che crea statua di marmo), pagando il prezzo della materia.