Le persone

CONDIZIONE GIURIDICA DELLA PERSONA: CAPACITA’ GIURIDICA, NOME E SEDE

CAPACITA’ GIURIDICA: attitudine dell’uomo ad essere titolare di diritti e doveri. Questa attitudine si acquista al momento della nascita e perdura sino al momento della morte. Il già concepito non ancora nato è privo di capacità giuridica: la legge gli riserva dei diritti subordinati all’evento della nascita (se ciò non avviene questi perdono di efficacia).

NOME: ogni persona è identificata da un nome che consta del nome in senso stretto, o prenome, e del cognome. Il cognome, se il figlio è legittimo, è quello del padre, altrimenti risulta essere figlio di ignoti e il cognome è deciso dall’ufficiale di stato civile. Se invece il figlio illegittimo è riconosciuto prende il cognome del genitore che lo ha riconosciuto o, se riconosciuto da entrambi, il cognome del padre. Il maggiorenne può cambiare sia nome che prenome.

DOMICILIO: luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari.

RESIDENZA: luogo di dimora abituale della persona.

DIMORA: luogo in cui la persona attualmente soggiorna (es. seconda casa, camera in affitto).

SOGGIORNO: luogo in cui la persona alloggia occasionalmente o momentaneamente (es. albergo).

ASSENZA E MORTE PRESUNTA: se una persona scompare dal luogo del suo ultimo domicilio e non se ne hanno più notizie sorge il problema di provvedere alla conservazione del suo patrimonio. I presunti successori possono chiedere la nomina di un curatore. Trascorsi due anni il tribunale dichiara l’assenza della persona e i successori acquistano il possesso temporaneo dei beni: li amministrano e fanno proprie le rendite ma non possono alienarli, ipotecarli o darli in pegno. Se l’assente ritorna gli saranno restituiti i beni ma non le rendite. Se trascorrono dieci anni il tribunale dichiara la morte presunta, che produce gli stessi effetti della morte naturale: si apre la successione ereditaria e gli eredi ne hanno la piena disponibilità. Se il presunto morto ricompare gli saranno restituiti i beni ma nello stato in cui si trovano.

LA CAPACITA’ DI AGIRE: I MINORI, GLI INTERDETTI E GLI INABILITATI

CAPACITA’ DI AGIRE: attitudine del soggetto a compiere atti giuridici, si consegue con il raggiungimento della maggiore età. Alcuni atti sono consentiti al minore sedicenne: contrarre matrimonio, riconoscere il figlio naturale. Il minore acquista diritti solo per mezzo dei genitori (poiché sottoposto alla potestà dei genitori) o di un tutore. Al genitore o tutore spetta la legale rappresentanza del minore: amministrano i suoi beni e compiono atti giuridici in suo nome, validi solo per gli atti che non abbiano carattere strettamente personale (es. matrimonio o iscrizione a un partito politico). capacità di agire per gli atti di ordinaria amministrazione, mentre per gli atti di straordinaria amministrazione è necessaria l’assistenza e il consenso di un curatore.

INTERDETTO: il maggiorenne, essendo in condizione di abituale infermità mentale, è privato della capacità di agire. Viene perciò nominato un tutore che ha gli stessi poteri di rappresentanza legale del minore.

INABILITATO: maggiorenne in uno stato di infermità mentale non talmente grave da giustificare la totale privazione della capacità di agire, ad es. i prodighi (coloro che sperperano il proprio patrimonio), o coloro che abitualmente abusano di bevande alcoliche o sostanze stupefacenti. La sua posizione corrisponde a quella del minorenne emancipato. E’ quindi nominato un curatore. Recentemente è stata introdotta la figura dell’amministratore di sostegno: subentra quando il maggiorenne è impossibilitato a provvedere ai propri interessi a causa di qualsiasi infermità, anche non mentale, o da una menomazione, anche solo fisica. Il decreto deve indicare quali atti l’amministratore può compiere in nome del beneficiario e quali può compiere solo con l’assistenza del primo. Il beneficiario conserva comunque la capacità di agire.

LA PERSONA FISICA E LA PERSONA GIURIDICA

Per il codice civile, l’uomo è una persona fisica; alle organizzazioni collettive (enti pubblici, associazioni, fondazioni) si dà il nome di persone giuridiche. Le norme che fanno riferimento al proprietario, al creditore o al debitore sono riferibili sia alle persone fisiche che giuridiche (ad esclusione dei rapporti di famiglia e delle successioni per causa di morte che possono instaurarsi solo tra persone fisiche). Anche se le organizzazioni collettive sono formate da essere esseri umani, il diritto considera le persone giuridiche come un soggetto a sé stante, ulteriore alle persone fisiche che compongono l’organizzazione. La persona giuridica ha quindi capacità giuridica che le permette di essere titolare di propri diritti e propri doveri. La persona giuridica ha anche la capacità di agire: compie atti giuridici per mezzo delle persone fisiche che agiscono come suoi organi.

Dibattito dellOttocento:

Teoria della finzione: le persone giuridiche sono “soggetti artificiali”, pure creazioni del diritto

Teoria della realtà: le persone giuridiche sono organismi sociali dotati di una propria volontà e portatori di un proprio interesse.

Conclusione di oggi:

Teoria linguistica: la persona giuridica è un’immagine del parlare figurato, giustificata dal fatto che le norme che regolano le organizzazioni collettive sono analoghe a quelle che regolano i rapporti tra persone fisiche.

CLASSIFICAZIONE DELLE PERSONE GIURIDICHE: ENTI PUBBLICI E PRIVATI

Le persone giuridiche si dividono in: persone giuridiche pubbliche (enti pubblici) e persone giuridiche private (enti privati).

ENTE PUBBLICO: ente il cui compito è destinato a soddisfare i pubblici interessi, ossia gli interessi generali della comunità. Si distinguono:

  • enti pubblici territoriali: Stato, regioni, province e comuni, sono enti esponenziali di una data comunità. Hanno la doppia capacità, di diritto pubblico (potere sovrano ed emanare atti autoritativi) e diritto privato (capacità giuridica e capacità di agire).
  • enti pubblici con compiti specifici: università, enti di previdenza
  • enti pubblici economici: hanno come oggetto principale un’attività economica
  • enti strumentali dello Stato:svolgono attività proprie dello Stato. Hanno solo la capacità di diritto privato.

 

ASSOCIAZIONI E FONDAZIONI

Le persone giuridiche private sono le organizzazioni collettive che si dividono in: volontarie: si aderisce per libera volontà (es. associazioni e società); necessarie: si aderisce indipendentemente dalla propria volontà (gli enti pubblici territoriali o la famiglia)

SOCIETA’: organizzazione collettiva volontaria con lo scopo della divisione degli utili realizzati con l’esercizio di un’attività economica.

ASSOCIAZIONE: organizzazione collettiva volontaria attraverso la quale vengono perseguiti scopi superindividuali di natura ideale, non economica (es. partiti politici, sindacati). L’associazione si costituisce per contratto e agisce per mezzo dei propri organi: associati (organo sovrano) ed amministratori (organo esecutivo).

FONDAZIONE: stabile organizzazione predisposta per la destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di natura ideale (assistenziale, culturale, scientifica). Differenze dalla associazione: 1) la fondazione si costituisce tramite: atto unilaterale: si producono effettivi giuridici per la sola volontà del fondatore, testamento: l’atto di fondazione diventa efficace solo al momento della successione; 2) la fondazione ha un solo organo, formato dagli amministratori che sono vincolati, nell’amministrazione dei beni, al perseguimento dello scopo assegnato dal fondatore (solo l’autorità pubblica può modificare la destinazione del patrimonio).

ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE: le associazioni non riconosciute non sono riconosciute come persone giuridiche o perché non l’hanno chiesto (come ad es. partiti e sindacati) o perché non hanno ottenuto il riconoscimento a causa di un patrimonio sufficiente. In teoria se un’associazione non è una persona giuridica significa che non è un soggetto autonomo di diritto ma in realtà non è così: la condizione giuridica della associazioni non riconosciute è parificata a quella della associazioni riconosciute (compresa la qualità di soggetti di diritto), ad eccezione di ulteriori e specifiche prerogative. La differenze tra associazioni riconosciute e non sta nella posizione degli amministratori: nelle associazioni non riconosciute sono personalmente responsabili delle obbligazioni assunte in nome dell’associazione qualora il fondo comune non basti a soddisfare i diritti dei creditori: nelle associazioni riconosciute risponde verso i creditori solo l’associazione con il suo patrimonio.

COMITATO: organizzazione nella quali i fondi destinati ad uno specifico scopo di pubblica utilità (pronto soccorso, beneficienza) sono raccolti da una pluralità di promotori che rispondono illimitatamente per le obbligazioni assunte.

I DIRITTI DELLA PERSONALITA’

I diritti della personalità (o dell’uomo o della persona umana) si dicono solo trovati dal diritto, cioè esistono indipendentemente da ogni diritto oggettivo che li riconosca.