Le fonti del diritto e l’interpretazione della legge

IL SISTEMA DELLE FONTI DEL DIRITTO

Se ne può parlare in due sensi: fonti di produzione: modi di formazione delle norme giuridiche e fonti di cognizione: testi che contengono le norme che formate. La legge è la principale fonte del diritto. Le fonti si dividono in due ordini:

  • DIRITTO NAZIONALE: basato sulla sovranità dello Stato italiano
  • DIRITTO SOVRANAZIONALE: basato sui poteri della Comunità europea

Prelegge: disposizione sulla legge in generale. Le preleggi indicano come fonti del diritto:

1)    TRATTAMENTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI

2)    COSTITUZIONE E LEGGI COSTITUZIONALI

3)    LEGGI ORDINARIE DELLO STATO

4)    LEGGI REGIONALI

5)    REGOLAMENTI

6)    USI

L’ordine è gerarchico e se non viene rispettato si ha l’illegittimità della norma che risulta in contrasto (le leggi ordinarie non possono contrastare con le norme della Costituzione, ecc.)

1) TRATTAMENTO DELLA COMUNITA’ EUROPEA E REGOLAMENTI COMUNITARI: la Comunità europea rivolge direttive vincolanti agli Stati membri per la formazione di un diritto europeo uniforme (ha quindi la funzione indiretta di creare il diritto). La nostra adesione a questo ente sovrano ha comportato una limitazione della sovranità dello Stato: il giudice è tenuto a disapplicare le norme interne che risultino in contrasto con le norme comunitarie.

2) COSTITUZIONE: è la legge fondamentale della Repubblica. E’ una costituzione rigida, ossia per modificarla occorre un procedimento speciale, detto di revisione costituzionale così come per le leggi costituzionali, quindi leggi emanate in materia per le quali la Costituzione formula una riserva di legge costituzionale. Se una norma è in contrasto con la Costituzione è detta costituzionalmente illegittima (a giudizio della Corte costituzionale) e viene eliminata definitivamente dall’ordinamento giuridico.

3) LEGGI ORDINARIE: procedimento di formazione di norme giuridiche. La maggior parte però è stata formata in epoca fascista e quindi secondo un procedimento autoritario di formazione delle leggi (che non è quello attuale). Alle leggi ordinarie sono equiparati atti del governo aventi forza di legge ordinaria: i decreti-legge che perdono efficacia se entro sessanta giorni il governo non li ha convertiti in legge ed i decreti legislativi che sono emanati per delega del parlamento

4) LEGGI REGIONALI: sono l’autonomia che la Costituzione riconosce alle regioni

5) REGOLAMENTI: fonte normativa sottordinata alla legge: non possono contenere norme contrarie alle disposizioni di legge. La loro legittimità è giudicata dal giudice ordinario. Si dividono in: regolamenti governativi di esecuzione cioè emanati per regolare, nei dettagli, materie già regolate dalla legge e regolamenti governativi indipendenti cioè emanati per regolare materie non regolate da nessuna legge.

6) USI O CONSUETUDINI: fonte non scritta e non statuale di produzione di norme giuridiche. Consistono nella pratica uniforme e costante di dati comportamenti, seguita con la convinzione che quei comportamenti siano giuridicamente obbligatori (es. il segreto bancario).

EFFICACIA DELLA LEGGE NEL TEMPO

Leggi e regolamenti entrano in vigore solo dopo la loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale per essere conoscibili da chiunque poiché l’ignoranza della legge non scusa.

Cessazione della loro efficacia:

1) per abrogazione espressa: disposizione di una legge successiva; referendum popolare e sentenza di illegittimità costituzionale

2) per abrogazione tacita: incompatibilità con una nuova disposizione di legge e per una nuova legge che regola la materia.

NB: La legge non ha effetto retroattivo: non dispone per l’avvenire.

INTERPRETAZIONE DELLA LEGGE

L’interpretazione della legge è un’operazione preliminare, compiuta da chi applica la legge, che stabilisce:

1)    qual è la norma generale e astratta da ricondurre a un caso particolare e concreto

2)     qual è il significato da attribuire alle norme

La legge si applica se si attribuisce un senso reso palese da:

– INTERPRETAZIONE LETTERALE: la legge va interpretata alla lettera: si rende impossibile attribuirle un senso liberamente, imponendo al giudice di attenersi strettamente alla legge di Stato e vietandogli di creare il diritto.

– INTERPRETAZIONE TELEOLOGICA: l’intenzione del legislatore: l’interpretazione deve essere il più possibile aderente al senso letterale delle parole e, al tempo stesso, il più corrispondente all’intenzione del legislatore. L’interpretazione teleologica può dar luogo a: INTERPRETAZIONE ESTENSIVA: si attribuisce alle parole un significato più ampio di quello letterale ed INTERPRETAZIONE RESTRITTIVA: si attribuisce alle parole un significato più ristretto di quello comune, giudicato più aderente all’intenzione del legislatore.

L’ANALOGIA. Ogni ordinamento giuridico presenta il carattere della completezza: non può ammettere lacune e deve dare soluzione ad ogni possibile conflitto. Se ciò non fosse possibile si provvede all’applicazione analogica del diritto: il conflitto si risolve con casi simili e materie analogiche. Quindi in mancanza di una precisa norma di legge, il giudice non può creare la regola liberamente.

APPLICAZIONE DIRETTA: applicazione di una norma di legge ad un caso da essa previsto

APPLICAZIONE ANALOGICA: applicazione di una norma di legge ad un caso analogo a quello da essa previsto.

LIMITI DELL’APPLICAZIONE ANALOGICA. Non possono essere applicate a casi simili le norme penali e le norme eccezionali. Nel caso in cui non si trovi neanche una norma analogica il giudice deve decidere secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato (principi non scritti).

IL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO

Con quale diritto regolare i rapporti tra cittadini di Stati diversi? Con quale diritto regolare i rapporti che cittadini stranieri costituiscono sul territorio di un altro Stato?

IL RINVIO ALLA LEGGE STRANIERA: Il principio della statualità del diritto non comporta, necessariamente, che sul territorio di ciascuno Stato si applichi sempre e soltanto il diritto di quello Stato. Ciascuno Stato può autonomamente stabilire che a certi rapporti si applichi il diritto prodotto da altri Stati. Questo accade grazie a una norma di diritto statuale che rinvia, per la regolazione di certi rapporti, al diritto di altri Stati. Il rinvio non è una rinuncia alla sovranità, bensì espressione stessa di sovranità dello Stato. Questa materia è regolata da una serie di norme dette norme di diritto internazionale privato che stabiliscono quando il giudice italiano deve applicare il diritto italiano e quando il diritto di altri Stati. Possono nascere però dei conflitti quando ciascuno Stato pretende che venga applicato il proprio diritto.

LA LEGGE NAZIONALE: criterio per il quale il giudice italiano applica il diritto italiano o il diritto straniero che si tratti di regolari rapporti relativi a cittadini italiani o stranieri.

LEGGE DEL LUOGO: per la proprietà e altri diritti reali su cose mobili o immobili vale la legge del luogo nel quale le cose si trovano.

TRATTAMENTO DELLO STRANIERO: Lo straniero è sempre sottoposto agli obblighi previsti dalla legge italiana, ma è ammesso a fruire dei diritti civili riconosciuti dall’ordinamento italiano solo a condizione di reciprocità: cioè solo se la sua legge nazionale ha norme di diritto internazionale privato che consentono allo straniero di fruire dei diritti civili da essa riconosciuti ai propri cittadini (es. lo straniero può avere delle proprietà in Italia, protette dal diritto italiano, solo se il suo Stato di appartenenza consente al cittadino italiano di avere proprietà sul suo territorio). NB: Questo principio non si applica sui diritti inviolabili dell’uomo.

ORDINE PUBBLICO INTERNAZIONALE: Norma secondo la quale il diritto straniero non è applicabile in Italia se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico.

CONOSCENZA DEL DIRITTO STRANIERO: Il giudice è tenuto a conoscere non solo il diritto nazionale ma anche quello straniero (iurianovit curia) e, nel caso in cui non si reperisca la norma straniera applicabile, applicherà la legge italiana.