L’adempimento e l’inadempimento

L’ADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI

ADEMPIMENTO: esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Ad esso consegue l’estinzione dell’obbligazione e la liberazione del debitore. L’esattezza della prestazione deve rispettare sei criteri:

1) MODALITÀ dell’esecuzione: nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1176), cioè dell’uomo medio non si esige un’eccezionale diligenza ma quella che l’uomo di media diligenza presta per l’assolvimento dei suoi impegni. La prestazione deve essere eseguita per intero.

2) TEMPO dell’esecuzione: la prestazione deve essere eseguita a richiesta del creditore: il creditore può esigere la prestazione in qualsiasi momento (art. 1183) finché il suo diritto di credito non si estingua per prescrizione (10 anni, art. 2946), alla scadenza del termine: in genere, fissato a favore del debitore. Il creditore non può esigere la prestazione prima della scadenza del termine.

3) LUOGO dell’esecuzione: la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti. Valgono tre regole: 1. l’obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l’obbligazione; 2. l’obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell’adempimento; 3. ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell’adempimento.

4) PERSONA che esegue la prestazione: deve essere, in linea di principio, il debitore. Ma nel caso di una consegna di una somma di denaro o altre cose fungibili il creditore non ha alcun interesse a rifiutare l’adempimento di un terzo. Il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo solo se: ha interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione (es. non è la stessa cosa che sul posto di lavoro si presenti un’altra persona che non sia il dipendente assunto); se il debitore ha manifestato al creditore la sua opposizione all’adempimento altrui (in questo caso il creditore ha la facoltà di rifiutare l’adempimento del terzo, non il dovere). L’adempimento, per il debitore, è un atto dovuto: non occorre perciò che l’adempimento provenga da persona capace di intendere e di volere.

5) DESTINATARIO della prestazione: la capacità di intendere e di volere del creditore è, invece, rilevante. Chi paga il creditore incapace (invece del legale rappresentante) non è liberato, a meno che non provi che quanto pagato sia stato rivolto a vantaggio dell’incapace (art. 1190). Nell’ipotesi più frequente, l’adempimento è dovuto ad una persona autorizzata a riceverlo (es. il commesso, il cassiere, l’impiegato delle ferrovie). In tal caso il debitore è liberato dall’obbligazione se: la circostanza è creata da circostanze univoche (il cliente ha pagato la merce a chi stava dietro il bancone con scritto cassa); il debitore, nel pagare al non legittimato, è in buona fede (ignorava che alla cassa ci fosse una persona non autorizzata).

6) IDENTITÀ della prestazione: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta e non se esegue una prestazione diversa ma di uguale o maggior valore. Il creditore può, tuttavia, consentire che egli esegua una prestazione diversa da quella dovuta: è il caso della prestazione in luogo dell’adempimento, quindi il debitore in difficoltà finanziarie può chiedere ai creditori di accettare le merci del proprio magazzino o beni di sua proprietà in sostituzione del denaro dovuto. Il debitore è liberato solo quando la prestazione è eseguita o il credito è riscosso. Il debitore che adempie una prestazione di denaro ha diritto alla quietanza (ricevuta): attestazione del creditore che riconosca l’avvenuto pagamento (art. 1199).

LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Obbligazioni (o debiti di valuta) che hanno per oggetto la consegna di una data quantità di denaro (sia il prezzo di una cosa venduta, o la restituzione di una somma ricevuta in prestito o la retribuzione di una prestazione di lavoro, ecc.). Esse si adempiono con la moneta avente corso legale nello Stato al momento del pagamento: se, tra il momento in cui il debito è sorto e quello del pagamento, la valuta nazionale è cambiata, si paga nella nuova moneta ragguagliata al valore della prima. Se nell’obbligazione è stata dedotta moneta estera, il debitore che paga in Italia ha facoltà di adempiere sia nella moneta estera che nella corrispondente quantità di moneta italiana.

PRINCIPIO NOMINALISTICO: la moneta è presa in considerazione, agli effetti dell’adempimento, per il suo valore nominale e non per il suo potere d’acquisto (art. 1277). Nel periodo di inflazione, questo principio al debitore e nuoce al creditore (il debitore paga una somma, in termini reali, inferiore a quella per la quale si era obbligato). Accade invece il contrario in caso di deflazione, ma si tratta solo di un’ipotesi teorica essendo l’aumento del potere d’acquisto della moneta un fenomeno sconosciuto al nostro tempo. Ai debiti di valuta si contrappongono i debiti di valore: ricorrono quando una somma di denaro è dovuta non come bene a sé ma come valore di un altro bene, ad es. l’obbligazione di risarcire un danno. Nel momento in cui il valore del bene viene liquidato (cioè tradotto in una somma di denaro) il debito di valore si trasforma in un debito di valuta. Il denaro è un bene produttivo: produce frutti civili, che sono gli interessi. L’obbligazione di pagare una somma di denaro, che sia liquida ed esigibile, è sempre accompagnata da un’obbligazione accessoria: quella di corrispondere gli interessi secondo il tasso legale (fissato annualmente dal ministro del tesoro) o il tasso stabilito dalle parti. Si distinguono gli interessi:

compensativi: interessi dovuti sui debiti di denaro non sottoposti a termine (quindi sempre esigibili) oppure sottoposti a termine e scaduti ma senza costituzione in mora del debitore

moratori: interessi che il debitore deve corrispondere a seguito della sua costituzione in mora da parte del creditore, anche se in precedenza non dovuti come interessi compensativi

L’INADEMPIMENTO DELL’OBBLIGAZIONE

Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente. Primo principio: al prodursi del fatto oggettivo dell’inadempimento consegue la responsabilità del debitore. Egli deve risarcire il danno che il suo adempimento ha cagionato al creditore. Secondo principio: il debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione, derivata da causa a lui non imputabile. Nel codice civile i due principi sono fusi in un’unica norma: il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile (art. 1218). Favore del creditore: può pretendere il risarcimento del danno in base al solo fatto oggettivo della mancata o inesatta esecuzione della prestazione. Il debitore, invece, può liberarsi da responsabilità solo offrendo una duplice prova: deve provare l’impossibilità oggettiva (prestazione ineseguibile da chiunque) e deve provare, ulteriormente, che l’impossibilità è dovuta da causa a lui non imputabile (ogni evento imprevedibile e inevitabile).

Serie di prestazioni:

1) prestazione di dare con oggetto una cosa di genere: il debitore è sempre responsabile per la mancata esecuzione della prestazione. La prestazione può diventare soggettivamente impossibile ma mai oggettivamente impossibile perché una cosa di genere è sempre in circolazione (es. denaro)

2) prestazione di dare con oggetto una cosa di specie o di genere limitato: la prestazione può diventare oggettivamente impossibile. Il debitore, per liberarsi, deve dimostrare l’impossibilità per causa a lui non imputabile e provare che la causa era imprevedibile e inevitabile.

3) prestazione di fare consistente in prestazione di mezzi: il lavoratore non si presenta al lavoro, il musicista non tiene il concerto, ecc. La responsabilità può essere la colpa per la mancata diligenza o prudenza dovuta e l’onere di provare la colpa del debitore spetta al creditore. La prestazione può diventare oggettivamente impossibile (il musicista si è rotto un braccio praticando sport) ma, nell’interesse del creditore, egli doveva astenersi da qualunque attività che avrebbe potuto pregiudicare la sua idoneità fisica alla prestazione dovuta.

4) prestazione di fare consistente nel realizzare un risultato: sono i casi dell’appaltatore, del vettore, ecc. In questi casi la mancata realizzazione della prestazione può derivare da impossibilità soggettiva oppure da impossibilità oggettiva.

5) prestazione di non fare: il debitore è volontariamente inadempiente quindi è in dolo; l’inadempimento dipende da impossibilità oggettiva derivante da cause imputabili al debitore quindi è in colpa;  il debitore risponde all’adempimento derivante da impossibilità soggettiva o impossibilità oggettiva derivante da cause ignote quindi ha responsabilità oggettiva, o responsabilità senza colpa

MORA DEL DEBITORE E MORA DEL CREDITORE

MORA DEL DEBITORE: ritardo del debitore nell’adempiere la prestazione dovuta. Il ritardo è già un inadempimento (la prestazione non rispetta i tempi) ma può preludere, quando la natura della prestazione lo consente, una sua tardiva esecuzione. Affinché il debitore sia in mora non basta il mancato adempimento alla scadenza del termine: occorre l’atto formale della costituzione in mora, richiesta scritta di adempiere dal creditore al debitore (art. 1219).

La costituzione in mora diventa superflua quando:

1) il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler adempiere;

2) si tratta di una prestazione sottoposta a termine scaduto, da eseguirsi al domicilio del creditore;

3) si tratta di obbligazione da fatto illecito;

4) si tratta di obbligazione di non fare.

Ci si domanda perché è richiesta la costituzione in mora visto che il ritardo nell’adempimento è già inadempimento dovendo la prestazione essere eseguita esattamente, anche riguardo al tempo dell’adempimento. Il fatto è che il ritardo del debitore nell’eseguire la prestazione si presume tollerato dal creditore, sul quale incombe l’onere, per vincere questa presunzione, di fare al debitore formale richiesta della prestazione. La mora del debitore produce due effetti:

1) aggravamento del rischio del debitore: se, dopo la costituzione in mora, la prestazione diventa impossibile per causa non imputabile al debitore, questi ne risponde ugualmente a meno che non provi che l’oggetto della prestazione sarebbe ugualmente perito presso il creditore (la valanga avrebbe comunque distrutto la casa, anche se il locatario l’avesse restituita al proprietario)

2) obbligazione di risarcire i danni che il creditore provi di aver subito a causa dell’inadempimento e del ritardo dell’inadempimento. È la responsabilità contrattuale: il debitore deve al creditore una somma di denaro pari ai danni subiti. Il danno da risarcire è composta da: danno emergente: l’effettiva perdita subita dal creditore; mancato guadagno: perdita di denaro che il creditore avrebbe potuto guadagnare.

L’obbligazione pecuniaria non diventa mai impossibile: il debitore, anche dopo la costituzione in mora, è sempre tenuto ad eseguirla e oltre alla somma dovuta il debitore dovrà gli interessi moratori secondo il tasso legale.

MORA DEL CREDITORE: ingiustificato rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offertagli dal debitore. (art. 1206). Il debitore ha solo il dovere di adempiere, e non anche il diritto; il creditore ha solo la facoltà di esigere la prestazione, non l’obbligo di esigere. Dovere di cooperazione del creditore all’adempimento del debitore: il creditore, per non essere in mora, deve compiere quanto è necessario affinché il debitore possa adempiere l’obbligazione. La costituzione in mora del creditore si effettua con l’offerta della prestazione al creditore. L’offerta è: reale per le cose mobili da consegnare al domicilio del creditore (offerta materiale); per intimazione per gli immobili e le cose mobili da consegnare in luogo diverso. Effetti della costituzione in mora del creditore:

1) l’impossibilità sopravvenuta della prestazione, per causa a lui non imputabile, è a carico del creditore

2) non sono più dovuti dal debitore interessi sulle somme di denaro

3) sono dovuti dal creditore il rimborso per le spese di custodia della cosa e il risarcimento dei danni che il debitore ha subito a causa della mora.

Inoltre il debitore può, persistendo il rifiuto del creditore, conseguire l’ulteriore effetto della propria liberazione dal debito con il deposito della somma dovuta in una banca.

ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE PER CAUSE DIVERSE DALL’ADEMPIMENTO

L’obbligazione può estinguersi per impossibilità sopravvenuta della prestazione dovuta a causa non imputabile al debitore. L’impossibilità può essere:

– temporanea: l’obbligazione non si estingue e il debitore non sarà responsabile per il ritardo (l’impossibilità temporanea diventa definitiva, e libera il debitore, se il tempo dell’adempimento doveva considerarsi essenziale, ad es. la malattia del musicista per quel dato concerto)

– parziale: il debitore si libera eseguendo la prestazione per la parte rimasta possibile.

Altre cause sono: novazione, remissione del debito, confusione, compensazione.

NOVAZIONE: estinzione di un’obbligazione, per volontà delle parti, mediante la costituzione di una nuova obbligazione, diversa da quella originaria per l’oggetto o per il titolo. La nuova obbligazione può essere diversa:

per l’oggetto: ad es. quella originaria consisteva nel pagamento di una somma di denaro e quella nuova nel trasferimento di un immobile (non confondere con prestazione in luogo dell’adempimento, in tal caso una diversa prestazione non libera il debitore);

per il titolo: le parti possono convenire che, se il debitore deve una somma di denaro a titolo di prezzo di una vendita, l’obbligazione si estingua con la sostituzione ad essa di una nuova obbligazione per la quale la stessa somma di denaro sia dovuta a titolo di mutuo.

Non c’è novazione nella semplice modificazione del tempo dell’adempimento originariamente previsto (es. dilazione del pagamento). L’obbligazione originaria è l’unica ragione che giustifica la costituzione della nuova obbligazione: se la prima obbligazione non esisteva (es. viene dichiarato nullo il contratto) la nuova obbligazione è senza effetto.

REMISSIONE: rinuncia volontaria del creditore al proprio diritto, sia per dichiarazione espressa o per volontaria restituzione al debitore del documento dal quale risulta il credito. La remissione estingue l’obbligazione a meno che il debitore non dichiari, entro un tempo ragionevole, di opporvisi (nessuno può essere costretto a ricevere un favore dagli altri).

CONFUSIONE: debitore e creditore sono la medesima persona (es. il debitore è l’erede del creditore). Non c’è estinzione per confusione nel caso di cambiali o assegni.

COMPENSAZIONE: due debiti si estinguono, totalmente o in parte, per le quantità corrispondenti. La compensazione può essere:

1) legale: si attua tra debiti omogenei (hanno per oggetto somme di denaro o quantità di cose fungibili dello stesso genere) liquidi (determinati nel loro ammontare) ed esigibili (non sottoposti a termine non ancora scaduto)

2) giudiziale: attuata dal giudice, quando i due debiti sono omogenei ed esigibili ma uno dei due non è liquidato (es. l’ammontare non ancora stimato per risarcimento)

3) volontaria: stabilita per accordo tra le parti quando mancano i presupposti per una compensazione legale o giudiziale.