Volontà testamentaria

Nel caso del testamento, il problema è sempre quello di conservare la volontà testamentaria. Se queste condizioni non sono state l’unico motivo determinante del testamento, allora si considerano non apposte. Unico determinante fanno cadere il testamento, altrimenti si hanno come non apposte. Una particolare ipotesi di condizione nulla è quella prevista per il divieto di nuove nozze. 626 dice che è illecita la condizione che impedisce le prime nozze o le ulteriori. Se metto la condizione ti lascio questo a condizione che non ti sposi, una volta era comune. Rispondeva all’idea che uno solo dei figli doveva proseguire le fortune della famiglia, gli altri era meglio che non si sposassero, la famiglia era proseguita da uno solo. Non era infrequente la condizione, ti lascio a condizione che non ti sposi, questo è nullo.

La condizione opposta,  a condizione che tu ti sposi, qua è sempre stato molto più dubbio. C’è stata una sentenza della corte di cassazione che ha detto: anche la condizione che ti sposi, è  una condizione limitativa della libertà matrimoniale. La sentenza è stata molto discussa. Siccome la libertà matrimoniale è un bene supremo, non cade sotto il disposto dal 636, la condizione  è contraria a norme imperative, perciò illecita se era unica e determinante, cade sotto il 634, quello che disciplina le condizioni illecite. Ha dato una interpretazione estensiva, dicendo appunto questo. Perché è stata criticata? Se metto la condizione che te lo lascio a condizione che non ti sposi, potrebbe voler essere un sostegno ad una persona che finché non è sposata è in condizioni di maggior bisogno, quando si sposa poi c’è il marito che pensa a lui. Prevale la considerazione che libertà matrimoniale non può essere influenzata da questioni patrimoniali che possono incidere così pesantemente. Uno potrebbe non sposarsi per conservare la disposizione testamentaria, convivere, questo no. È soggetta alla regola vista, se è determinante cade, se non è determinante è non apposta.

Legati

Altro elemento del contenuto del testamento sono i legati. Il legato si acquista senza accettazione. Quando oggetto del legato è una cosa determinata, si acquista senza accettazione ma può essere rifiutato, se oggetto del legato è una cosa determinata, bene immobile, quadro,  allora il legatario lo acquista dal momento della morte. L’acquisto si verifica dal momento della morte. Però, il legatario che non sia già nel possesso del bene, deve domandare all’erede la consegna della cosa. L’erede ha un obbligo, quello di consegnare la cosa è che è stata legata. Vedete come il legato ha al suo interno un elemento obbligatorio.

Si parla di onorato come colui a beneficio del quale è fatto, di onerato come  colui a carico del quale il legato è posto. Onerato è l’erede se è  posto a carico dell’erede, ma può essere anche un altro legatario. Lascio il mio patrimonio a mio figlio Antonio. A Mario lascio come legato una certa azienda agricola. Però determinati macchinari vanno al contadino che l’ha coltivata fino a quel momento. Il legato è Mario che deve consegnare i macchinari agricoli al  coltivatore diretto (sub-legato). Se la cosa è generica, somma di denaro, piuttosto che una certa quantità di cose generiche, allora l’aspetto obbligatorio è più rilevante.

L’onerato avrà l’obbligo di consegnare ed eventualmente di procurarsi se non ne ha la disponibilità, le cose generiche da consegnare al legatario. Il 653 dice che il legato è valido anche se quelle cose non ci sono nel patrimonio ereditario. Qui facciamo una eccezione a quel principio secondo cui la successione riguarda cose del testatore. La successione riguarda di solito il proprio patrimonio. C’è qualche eccezione,  l’altra volta abbiamo visto la cosa dell’onerato del terzo. Anche il legato di cosa generica è valido. Posso lasciare come legato una certa quantità di generi alimentari anche se non sono nel patrimonio ereditario. Quando il legato è a carico di un altro legato, si parla di sub-legato. Il legato può avere ad oggetto anche un credito o un contratto.

Tipiche ipotesi di legato obbligatorio

Il legato può avere ad oggetto anche la remissione di un debito. Può avere ad oggetto anche una prestazione periodica (obbligo di somministrare alimenti, vitalizio). Un problema riguarda anche il modo come si calcola il legato in relazione ai diritti che spettano agli altri eredi. Per cui si parla di pre-legato nei casi in cui il legato va detratto dall’asse ereditario prima di fare la divisione fra tutti gli altri eredi.

Avevamo visto il meccanismo quando si parlava del diritto di abitazione del coniuge superstite. C’è differenza. Se lo godiamo  prima, per così dire il peso del legato è su tutti gli eredi, se lo godiamo dopo è a carico dell’erede della cui porzione quel bene è caduto. Qui bisognerà vedere come è stato confezionato il testamento. Diventerà un problema di interpretazione del testamento. Se il legato è a carico di un legatario, il legatario non è tenuto oltre il valore del legato che riceve. Il legatario non può essere gravato di più di quel che riceve. Questo vale anche per l’onere. Se a carico del legatario è posto un onere, ad esempio l’onere di realizzare un monumento funebre, o destinare parte del terreno ai giardini pubblici, oppure alla costruzione di scuola, o alla costruzione di un ricovero per cani abbandonati, il legatario non è tenuto oltre il valore del legato che ha ricevuto.

Problema per l’onere

È l’obbligo che viene posto a carico dell’erede o del legatario, a carico dell’onerato. Il problema è come rimediare, chi è che si fa carico di garantire che l’onere venga effettivamente rispettato? Nel caso di contratto a prestazioni corrispettive è l’altro contraente che eventualmente se c’è inadempimento agisce o per inadempimento o e attiva una responsabilità per l’inadempimento. Qui la situazione è diversa. Teniamo conto che a volte il beneficiario dell’onere è un soggetto diverso dagli altri due eredi. L’azione per l’adempimento dell’onere è a carico di qualunque interessato.

Quali sono le conseguenze però? È uno strumento che è un po’ debole nei mezzi di tutela. L’unica garanzia l’abbiamo nel caso in cui effettivamente il testatore avesse previsto la risoluzione dell’onere nel caso di inadempimento. Se pongo a carico dell’erede l’onere di costruire la scuola per terreno o ricovero per gatti, dire se non lo costruisce entro 5 anni, la disposizione a tuo favore si risolve e perdi il terreno che andrà poi agli altri eredi. Questo è lo strumento che rafforza l’onere. Non si è prevista come regola generale, la si è prevista solo come regola che può essere indicata dal testatore. Non sempre il testatore può voler subordinare l’efficacia dell’attribuzione all’adempimento dell’onere, dipende dall’intenzione. Se è più o meno forte, se ha previsto la risoluzione, altrimenti il giudice può disporre la risoluzione. O  il giudice può dare altre prescrizioni dell’adempimento. Eventualmente porre sanzioni, una esecuzione specifica dell’onere.

Anche qui vedete come il notaio queste cose le sa, tornando alle origini, mettiamo il testatore di fronte all’alternativa vuoi che se non è rispettata la tua volontà questo perda l’attribuzione oppure no?. Tutti questi problemi si pongono nei casi in cui ci sono degli aspetti di interpretazione che non sono chiari od esplicitati appositamente nella scheda. Può esserci l’ipotesi dell’onere impossibile e illecito che ha le stesse regole della condizione. L’onere  è un obbligo, l’onere impossibile o illecito si ha per non apposto a meno che non sia stato unico determinante nella volontà del testatore. La volta prossima completiamo le cose del testamento e affrontiamo il problema della divisione.