Licenziamenti individuali

Forma scritta

La comunicazione prevista dall’art. 2 della legge 604 del 1966 è costituita da 3 elementi:

  1. la volontà datoriale di porre termine al rapporto di lavoro,
  2. la comunicazione di tale volontà,
  3. la forma scritta.

Il licenziamento è un atto recettizio che produce i suoi effetti giuridici soltanto dal momento in cui viene conosciuto dal destinatario. La presunzione di conoscenza opera per il solo fatto dell’arrivo della dichiarazione al suo indirizzo.

L’art. 2 della 604 non prescrive particolari forme. Il problema si pone quando il destinatario rifiuta di accettare l’atto.

Il rifiuto non esclude che la comunicazione debba ritenersi avvenuta. Dal momento del ricevimento dell’atto inizia a decorrere il termine di 60 giorni per l’impugnazione con ogni atto scritto, a norma dell’art. 6 della 604. L’unica condizione è l’idoneità a rendere nota la volontà del lavoratore di impugnare il licenziamento.

Conseguenze della carenza di forma scritta

Il terzo comma dell’art. 2 della 604 dispone che il licenziamento privo di forma è inefficace e non parla di nullità.

Tuttavia, il termine “efficace” non è stato usato nel senso in cui ne parla il codice civile, ma come nullità del negozio.

Dal licenziamento orale non può scaturire alcuno degli aspetti propri della procedura regolata dalla legge 604 del ’66.

Il recesso deve risultare da un documento scritto per tutelare l’interesse ad impugnare l’atto.

Il trattamento di favore per la piccola impresa non significa che debba essere ritenuta non operante la tutela reale.

Il licenziamento privo di forma scritta non può essere equiparato ad un licenziamento ingiustificato.

Secondo il Pretore di Parma, in consapevole ed espresso dissenso con la Corte Cost. e la Cass., esso è sempre inefficace, qualora il datore non abbia espressamente comunicato le motivazioni del recesso, secondo le procedure stabilite dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.

Il licenziamento disciplinare irritualmente intimato non è nullo per difetto di forma, bensì illegittimo per difetto di giustificazione.

La Cassazione ha talora ritenuto che l’omessa tempestiva comunicazione dei motivi del licenziamento non comporterebbe la nullità, bensì l’applicazione dell’art. 8 della 604 (come modificato dalla legge 108 del 1990), che dà luogo al solo risarcimento.

In caso di inosservanza delle regole di procedimento previste dall’art. 7 Stat. (licenziamento disciplinare) l’assenza di una specifica sanzione da parte del legislatore ha permesso di ravvisare un’ipotesi di illegittimità.