La giustificazione del licenziamento

La necessaria giustificazione di qualsiasi licenziamento ed il residuo campo di applicazione del recesso ad nutum
Con la legge 108 del ’90 si è realizzata la (quasi) completa generalizzazione dell’obbligo di giustificare il recesso.
Spetta al datore provare che si versa in una delle fattispecie previste dall’art. 4 della legge 108.
Resta ferma la esclusione dei dirigenti, salvo l’obbligo della forma scritta.
L’art. 1 della legge 604 consente il licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, mentre l’art. 10, riservando detta disciplina agli impiegati e agli operai, fa ritenere la sola applicabilità ai dirigenti della disciplina dell’art. 2118 c.c., ovverosia la possibilità del recesso ad nutum, avendo rilievo la eventuale giusta causa solo ai fini della mancata indennità di preavviso (art. 2119 c.c.).
In prospettiva diacronica, l’originaria normativa del codice civile del ’42 contempla la piena libertà di recesso (recesso ad nutum), con il limite dell’obbligo del preavviso, ovverosia della corresponsione di un’indennità sostitutiva (art. 2118) obbligo che peraltro veniva meno in presenza di una giusta causa di risoluzione del rapporto lavorativo, tale da non consentirne la prosecuzione, anche provvisoria (art. 2119). Detta disciplina sopravvisse sino alla legge del ’66 n° 604, con la quale fu introdotto il diverso principio di necessaria giustificazione del licenziamento (art. 1), richiedendosi una giusta causa (art. 2119) ovvero un giustificato motivo (art. 3 legge 604 del ’66).
Un’ulteriore modifica è la generalizzazione della necessità della giustificazione del licenziamento prevista dalla 108/90.
Da ultimo, nel dichiarare ammissibile nel 2000 il referendum abrogativo dell’art. 18 Stat., la Corte Cost. ha affermato che la tutela reale non rappresenta una disposizione di legge costituzionalmente vincolante: è da escludere che concreti l’unico possibile paradigma attuativo dei principi espressi dagli artt. 4 e 35 Cost., in quanto resterebbe la tutela obbligatoria prevista dalla legge 604 del ’66, così come modificata dalla 108 del ’90.

Il recesso ad nutum del dirigente
Per gli pseudo dirigenti non è applicabile la disciplina dei dirigenti.
Le previsioni dei contratti collettivi, in una sorta di tutela alternativa, nella forma di un’indennità complementare, si rivelano utili per lo stesso giudice, per distinguere tra veri e falsi dirigenti.