I contenuti delle tutele

Indennità sostitutiva della reintegrazione
È ormai acquisito il principio secondo cui (5° comma dell’articolo 18 Statuto, come modificato dalla legge 108 all’articolo 1) è attribuita al prestatore la facoltà di monetizzare il diritto alla reintegrazione. Esistono, al riguardo, due questioni:

  1. Se l’indennità possa essere richiesta prima che sia intervenuta la sentenza che ordina la reintegrazione: entrambe le parti sono tenute ad attendere la conclusione dell’iter giudiziario. L’unico limite che incontra il lavoratore è il termine di decadenza ex articolo 18 Statuto.
  2. Se l’indennità spetti al lavoratore anche in caso di revoca del licenziamento: la Corte ha affermato che la c.d. revoca del licenziamento e l’invito a riprendere servizio non possono sottrarre al prestatore il diritto all’indennità sostitutiva.

La facoltà di optare per l’indennità sostitutiva non può ritenersi venga meno anche dopo l’emanazione della sentenza di reintegrazione. Ad analoghe conclusioni si è giunti per la stabilità obbligatoria.

Risarcimento del danno nel regime della stabilità reale
Il testo originale dell’articolo 18 imponeva al datore di risarcire il danno per il periodo tra il licenziamento e la sentenza e di corrispondere le retribuzioni da quest’ultimo momento. Il nuovo testo, invece, unifica i due periodi, sancendo l’obbligo del datore di corrispondere un’indennità (forfetaria e irriducibile, iuris tantum, di natura risarcitoria) commisurata alla retribuzione globale di fatto, dal giorno del licenziamento a quello dell’effettiva reintegrazione, oltre al versamento dei contributi ed, in ogni caso, una cifra non inferiore a 5 mensilità.
È rilevante il fatto che il rapporto non si sia mai interrotto: è escluso in tal caso il risarcimento, poiché l’interruzione è elemento costitutivo della fattispecie. Analizziamo 2 casi:

  1. L’indennità di disoccupazione è conseguenza immediata del licenziamento, a nulla rilevando la diversità soggettiva tra colui che è tenuto al suddetto risarcimento (il datore) ed il soggetto tenuto ad erogare l’indennità di disoccupazione (INPS, che dovrà comunque risarcire il lavoratore). Ad opposta soluzione è giunta successivamente la stessa Cassazione, con riferimento alla detraibilità dell’indennità di disoccupazione, ha considerato ingiusto il doppio ristoro del pregiudizio subito dal lavoratore.
  2. La divergenza interpretativa si è riproposta a proposito del trattamento pensionistico dopo il licenziamento illegittimo, che la Corte ha dapprima ritenuto detraibile dal risarcimento e successivamente ha rifiutato tale ipotesi.