Libera circolazione dei lavoratori (D.L.C.L.)

1) Premessa: Sono un aspetto essenziale del diritto comunitario del lavoro. La disciplina della libera circolazione delle persone emerge già nel Trattato di Roma e anche nell’attuale Trattato CE. Però all’interno del Trattato CE ha un valore economico e non di libera circolazione, è visto in funzione della costruzione di un mercato del lavoro per giungere ad un mercato unico. In effetti le “persone” cui si deve assicurare la libera circolazione all’interno della comunità sono soggetti economici: lavoratori subordinati ed autonomi, o persone giuridiche beneficiarie della libertà di stabilimento. 1.1) Trattato di Roma: Art.48 ora 39 TCE. Il Consiglio deve introdurre mediante direttive o regolamenti le misure necessarie. Le deliberazioni vanno prese a maggioranza qualificata e non semplice come sarebbe dovuto essere. Il Diritto L.C.L. implica l’abolizione di qualsiasi discriminazione fondata sulla nazionalità e comprende i diritti d’ingresso di ciascun territorio di ogni Stato Membro per rispondere ad una offerta di lavoro, soggiorno nel territorio e mantenervi la residenza dopo aver occupato l’impiego. 1.2) Diritto Derivato: 1) la prima disciplina riguarda un regolamento del Consiglio del 1961 n°15, secondo il quale “ogni cittadino di uno Stato Membro è autorizzato ad occupare un impiego subordinato sul territorio di un altro Stato Membro qualora in quello Stato Membro non sia disponibile un lavoratore idoneo. ” Inoltre al lavoratore migrante deve essere rilasciato un permesso di lavoro (regolamento e direttiva 1961) e ci sarà più mobilità da un Paese all’altro, abolendo il visto di entrata sia per il lavoratore, sia per i parenti. Basta la carta d’identità valida o passaporto. 2) La seconda disciplina riguarda un regolamento del 1964, che include nei benefici del diritto i lavoratori stagionali e frontalieri. Viene introdotta la priorità del mercato comunitario, non più nazionale con la possibilità di occupare un posto vacante di un altro Stato Membro quando questo è stato segnalato dall’ufficio di competenza. Questo costituisce l’apporto più innovativo del regolamento, ma non si parla ancora di una piena attuazione del diritto di libera circolazione dei lavoratori perché gli Stati Membri potevano sospendere l’applicazione del principio qualora ci fosse eccedenza di manodopera nel territorio dello Stato. Con il regolamento n°1612 del 1968 e la direttiva n°360 si realizzano gli obbiettivi del Trattato, i due documenti hanno costituito la base della disciplina in materia di libera circolazione dei lavoratori fino all’emanazione della direttiva 2004/38/CE. Molto importante è l’apporto della Corte di Giustizia che ha cercato di aprire il più possibile il significato di libera circolazione, e così i lavoratori precari, calciatori e prostitute hanno trovato riparo sotto la Corte nel suo sforzo di costruire un diritto fondamentale come la libera circolazione. 2) Campo di Applicazione: Art.39-42 TCE riguardano il lavoro subordinato. In effetti dal regolamento n°1612 si parla di “ogni cittadino di uno Stato Membro di accedere ad un’attività subordinata e di esercitarla in un altro Stato Membro. Cosa deve avere per essere subordinato? La Corte con la sua Giurisprudenza ha deciso 3 CRITERI: 1) svolgimento di una prestazione lavorativa; 2) in condizione di subordinazione; 3) dietro pagamento di una retribuzione. La nozione di lavoratore si afferma nella sentenza “Lawrie-Blum”: “una persona fornisca, per un certo periodo di tempo, a favore di un’altra e sotto la direzione di quest’ultima, prestazioni in contropartita delle quali riceva una retribuzione”. Si deve applicare anche a part-timers e ai lavoratori a termine. Non rientrano invece i soggetti economicamente non attivi, le cui ore di lavoro fanno si che la loro attività sia marginale ed accessoria. Rientrano invece gli sportivi professionisti perché secondo l’art.2 del Trattato si deve riconoscere loro il carattere di attività economica, l’importante è che siano lavoratori subordinati. L’applicabilità delle regole sulla libera circolazione esige che lo spostamento da un Paese ad un altro sia effettuato per accedere ad un’attività subordinata. Possono avvenire spostamenti del genere alla ricerca di un impiego? Sentenza “Levin”: non si può essere allontanati da uno Stato Membro dopo un certo periodo se si prova che si sta continuando a cercare lavoro, da oggi anche nella direttiva 2004/38/CE e non solo nella Giurisprudenza della Corte. Però la libera circolazione può essere solo riconosciuta ad un cittadino dei Paesi della Comunità, e per acquisire la cittadinanza dipende da Stato a Stato. Se si acquisisce una qualificazione professionale in un altro Stato Membro e poi si desidera utilizzarla nel Paese d’origine: rispetto a quest’ultimo si trovano in una situazione analoga a quella di tutti gli altri soggetti che fruiscono dei diritti e delle libertà garantiti dal Trattato. Inoltre il lavoratore, cittadino di un Paese Membro e dipendente da un impresa di un altro Stato Membro, se svolge l’attività fuori dai confini comunitari, non può essere soggetto a discriminazione perché il principio comunitario si applica anche quando si svolge per un certo periodo di tempo un lavoro fuori dalla Comunità, tramite un impresa Comunitaria. Famiglia: La Corte ha dilatato la portata dei diritti affermando che il diritto di soggiorno dei famigliari è strettamente collegato a quello del lavoratore migrante dando il diritto ai famigliari del lavoratore migrante di soggiornare sul territorio dove egli svolge l’attività, nonché il diritto di esercitarvi un’attività economica come subordinato o autonomo, però il lavoratore deve aver precedentemente esercitato il diritto di libera circolazione. Coniuge separatosi dal proprio partner dopo un periodo di coabitazione sul territorio di uno Stato Membro o decesso del cittadino dell’Unione o di divorzio o di annullamento del matrimonio o di cessazione di un unione registrata i famigliari che già soggiornano nel territorio dello Stato Membro ospitante conservano il diritto di soggiorno esclusivamente su base personale. 3) Parità di accesso all’impiego: il contenuto fondamentale della libera circolazione si trova nella garanzia di parità di trattamento in materia di accesso ai posti di lavoro disponibili in ciascun Paese Membro fra lavoratori nazionali e lavoratori di altri Paesi della Comunità. C’è divieto di discriminazione in relazione all’accesso all’impiego ed è vietata ogni discriminazione in base alla nazionalità. Ha grande importanza il regolamento n°1612 del 1968 perché gli Stati non possono più ricorrere alle clausole di salvaguardia; parificazione fra cittadini dei Paesi comunitari e preferenza rispetto ai cittadini stranieri di Paesi terzi. Il cittadino di ogni Stato Membro gode sul territorio di un altro Stato Membro della stessa precedenza riservata ai cittadini dello Stato Membro per l’accesso agli impieghi disponibili. Non si possono applicare disposizioni che limitano a un impresa il numero di stranieri. L’applicazione di questo regolamento va contro il “Code du travail maritime” (sulle navi francesi obbligo di una certa percentuale di equipaggio francese a bordo) che è incompatibile con  il diritto comunitario; o il caso di calciatori professionisti di un Paese Membro che possono esercitare la loro professione senza limite di numero in un altro Stato Membro, come si è visto nel caso “Bosman”. Infine non si può subordinare l’assunzione di un cittadino di uno Stato Membro a criteri medici, professionali o di altra natura, di carattere discriminatorio in ragione della Nazionalità. Il datore di lavoro potrà solo richiedere che l’interessato sia sottoposto ad un esame professionale. 3.1) Meccanismi di compensazione fra domanda e offerta: nei Paesi dove è possibile l’assunzione diretta della manodopera il lavoratore e il datore, entrambi cittadini di uno Stato Membro, possano scambiarsi liberamente domanda e offerta di lavoro, concludere contratti di lavoro e darne esecuzione. All’interno della Comunità per rendere effettiva la libera circolazione dei lavoratori la Comunità ha previsto un meccanismo per compensare le domande e offerte di impiego fra Paesi Membri, fondato sulla collaborazione fra un organismo comunitario, l’Ufficio europeo di coordinamento, e i servizi dell’impiego dei Paesi Membri. Si deve garantire la stessa parità ai lavoratori nazionali e di altri Stati Membri rispetto ai lavoratori non della Comunità. I meccanismi di compensazione non devono compromettere gravemente il tenore di vita e il livello di occupazione nelle diverse regioni ed è stato soppresso l’art.20 del regolamento n°1612 secondo il quale a fronte di serie perturbazioni nel proprio mercato del lavoro si poteva richiedere alla Commissione una sospensione totale o parziale dei meccanismi in questione. Attestati di qualificazione professionale: possono essere diversi da Paese a Paese ma si devono sopprimere le restrizioni di accesso all’impiego. Il principio di non discriminazione vige solo se c’è la cittadinanza. Per l’immigrazione extracomunitaria se ne occupano gli Stati Membri. Se ne accenna nell’articolo 137 TCE e qualcosa nella direttiva 2000/43/CE (relativa al principio della parità del trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica). Va ricordata la direttiva 2003/109/CE che ha provveduto a dettare le regole allo status dei cittadini di Paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo ai quali è stata riconosciuta la parità di trattamento rispetto ai cittadini del Paese d’accoglienza, fra l’altro in materia di accesso all’impiego e di condizioni di lavoro. 4) Parità di trattamento in materia di condizioni di lavoro: (regolamento n°1612) Il lavoratore cittadino di uno Stato Membro non può ricevere sul territorio degli altri Stati Membri un trattamento differente rispetto a quello dei lavoratori nazionali per le condizioni di impiego e di lavoro. Sono nulle le clausole dei contratti concernenti retribuzioni o licenziamenti o condizioni di lavoro che siano discriminatorie verso i cittadini di altri Stati Membri. Per quanto riguarda le condizioni di lavoro, vi rientrano anche le indennità e le regole per il computo dell’anzianità aziendale. Si devono proteggere dalla discriminazione anche i lavoratori dello Stato Membro nel quale arrivino lavoratori di altri Stati Membri, affinché non abbiano conseguenze sfavorevoli che potrebbero risultare dall’offerta dell’accettazione da parte di cittadini di altri Stati Membri di condizioni di lavoro o di retribuzione meno vantaggio se di quelle contemplate dal proprio diritto nazionale. Ampia tutela al lavoratore migrante sia per la tutela di discriminazioni dirette sia indirette. Parità di trattamento anche per i diritti collettivi, sia parità di trattamento all’iscrizione nelle organizzazioni sindacali e l‘esercizio dei diritti sindacali, anche in materia di elettorato attivo e passivo con particolare riferimento alla costituzione degli organi di rappresentanza dei lavoratori nell’impresa, a prescindere dal carattere sindacale o meno degli stessi. Proprio in materia di diritti sindacali comunque la disciplina comunitaria mantiene una differenziazione fra lavoratore nazionale e lavoratore migrante, potendo quest’ultimo essere escluso dalla partecipazione alla gestione di organismi di diritto pubblico e dall’esercizio di una funzione di diritto pubblico. Obbligo per gli uffici del lavoro del Paese di accoglienza di riservare al lavoratore migrante la stessa assistenza che spetta ai cittadini del proprio Paese in cerca di un impiego. Inoltre il lavoratore migrante fruisce alle stesse condizioni e allo stesso titolo dei lavoratori nazionali dell’insegnamento delle scuole professionali e dei centri di riadattamento o di rieducazione, nonché di tutti i diritti e vantaggi accordati ai lavoratori nazionali per quanto riguarda l’alloggio ivi compreso l’accesso alla proprietà dell’alloggio di cui necessita. 4.1) Parità di trattamento in materia di vantaggi sociali: il lavoratore migrante gode degli stessi vantaggi sociali e fiscali dei lavoratori nazionali e la Corte ha deciso di sviluppare una parità di trattamento a ampio raggio: tutti quelli la cui estensione ai lavoratori cittadini di altri Stati Membri risulta atta a facilitare la loro mobilità nell’ambito della Comunità e tutti quelli connessi o no ad un contratto di lavoro sono generalmente attribuiti ai lavoratori nazionali in ragione principalmente del loro status obiettivo di lavoratori o del semplice fatto della loro residenza nel territorio nazionale. Come: mutui senza interessi concessi da istituti di credito pubblico alle famiglie con basso reddito per incoraggiare la natalità. Non è stato garantito alcun vantaggio sociale dalla Corte, alla compagna non sposata di un lavoratore cittadini di un altro Stato Membro nonostante l’eventuale stabilità della relazione, infatti non può essere equiparata ad una coniuge. Ciò non ha portato però alla conclusione che la tutela della famiglia di fatto fosse estranea al diritto comunitario, infatti se questa possibilità è riconosciuta ad uno Stato Membro ai propri cittadini la stessa possibilità dev’essere riconosciuta ai lavoratori cittadini di un altro Stato Membro onde evitare di incorrere in una discriminazione basata sulla cittadinanza. Inoltre la direttiva 2004/38/CE agevola l’ingresso e il soggiorno del partner con cui il cittadino dell’unione abbia una relazione stabile debitamente attestata. 4.2) Il trattamento della famiglia: regolamento n°1612 e direttiva 2004/38/CE riconosce oltre al diritto di soggiorno ai famigliari del lavoratore migrante quale che sia la loro cittadinanza il diritto di esercitare un attività economica come lavoratori subordinati o autonomi; il regolamento assicura ai figli anche l’accesso ai corsi di insegnamento generale di apprendistato e di formazione professionale a parità di condizioni rispetto ai cittadini dello Stato di accoglienza. La Corte ha ampliato la nozione di vantaggi sociali e fiscali per i famigliari legando alla nozione di vantaggio sociale il beneficio di un riduzione tariffaria per le famiglie numerose anche se la richiesta effettuata dalla vedova dopo la morte del migrante, perché il vantaggio di cui beneficia il membro della famiglia è un vantaggio sociale per il lavoratore stesso. E la giurisprudenza della Corte ha stabilito con la direttiva 2004/38/CE il diritto alla parità di trattamento estendendo la sfera di operatività anche a quelli che non abbiano la cittadinanza di uno Stato Membro. Per il figlio del lavoratore la Corte ha stabilito che la parità di trattamento di cui deve godere non riguardi l’accesso solo ai corsi di insegnamento ma anche la possibilità di ottenere sussidi scolastici o borse di studio. Con la sentenza “Baumbast” si è deciso che il figlio del lavoratore migrante può continuare gli studi nello Stato Membro alle migliori condizioni possibili; implica necessariamente diritto del figlio ad essere accompagnato dalla persona che ne sia effettivamente affidataria. 4.3) Discriminazioni indiretta, alla rovescia e cause di giustificazione delle discriminazioni, ostacoli non discriminatori: Il principio di non discriminazione riguarda sia le discriminazioni dirette che indirette. La distinzione fra discriminazioni palesi e dissimulate è stata sin dall’inizio utilizzata nelle decisioni riguardanti la libera circolazione. La Corte parlando di discriminazioni dissimulate allude a fattispecie di discriminazioni indirette. Il principio di non discriminazione ha difficoltà in materia di circolazione di spingersi ad azioni positive nei confronti dei migranti comunitari e la Corte è sempre stata chiamata ad affrontare casi di discriminazione alla rovescia ossia a danno dei cittadini del Paese dalla cui legislazione dipendeva l’applicazione della misura contestata. Queste discriminazioni non possono essere colpite dal diritto comunitario in quanto puramente interne di uno Stato Membro. Per essere indiretta è necessario che sia una disparità non sostenuta sulla base di ragioni obbiettive diverse da quelle la cui considerazione è espressamente vietata. Una disposizione di diritto nazionale deve essere giudicata indirettamente discriminatoria quando tende ad essere applicata più ai lavoratori migranti che a quelli nazionali. La Corte inoltre ha affermato che una condizione di residenza può cessare di essere discriminatoria qualora fosse sorretta da una giustificazione oggettiva. Ad es. da ragioni di tutela di sanità pubblica. Però negli ultimi anni la Corte ha una tendenza sempre più restrittiva nell’ammettere la validità di simili cause di giustificazione. La Corte è poi giunta ad ammettere la rilevanza di ostacoli non discriminatori a meno che non siano giustificabili oggettivamente (caso “Bosman”). Per censurare le norme emanate da associazioni sportive che subordinavano il trasferimento di un calciatore professionista alla fine del contratto fra società operanti in Stati Membri diversi col versamento di un indennità. La Corte ha ribadito che l’art.39 TCE vieta le discriminazioni e anche le normative nazionali che ostacolino la libera circolazione. 5) Diritti di ingressi e soggiorno: sono veri e propri diritti per tutelare la garanzia della non discriminazione perché il lavoratore anche secondo l’art.39.3 CE ha il diritto di spostarsi liberamente nel territorio degli Stati Membri per rispondere ad offerte di lavoro, per prendere dimora e per svolgere attività lavorative. Secondo la direttiva 2004/38/CE con un passaporto o una carta d’identità valida si può avere il diritto di lasciare il territorio nazionale per entrare in un altro Stato senza chiedere il visto d’uscita né alcuna formalità equivalente. In secondo luogo la libertà di spostamento è da ravvisare nel diritto d’ingresso del cittadino dell’unione sempre munito di una carta d’identità o passaporto validi nel territorio di ciascun Pese Membro. Le regole più significative della direttiva vanno individuate sicuramente nella disciplina del diritto di soggiorno; con l’adozione della direttiva 360 il lavoratore migrante non aveva più la necessità di chiedere il rilascio del permesso di soggiorno (essa viene tutt’ora rilasciata soltanto ai famigliari del cittadino dell’unione non aventi la cittadinanza di uno Stato Membro) e sostituendolo con un documento chiamato carta di soggiorno di cittadino di uno Stato membro della CE; poi con l’adozione della direttiva 2004/38/CE anche questa esigenza venne meno: l’unica formalità amministrativa che gli Stati Membri possano chiedere ad un cittadino dell’unione consiste all’iscrizione presso le autorità competenti limitatamente a periodi di soggiorno di durata superiore a tre mesi. Ai fini del rilascio di tale attestato di iscrizione lo Stato di accoglienza può prescrivere soltanto di esibire una carta di identità o passaporto validi e una conferma d’assunzione del datore o un certificato di lavoro nel caso di lavoro autonomo. L’attestato d’iscrizione ha valore meramente dichiarativo e non costitutivo del diritto di soggiorno e come dice la Corte anche in base al TCE il diritto di soggiorno si acquista indipendentemente dal rilascio del documento di soggiorno e quindi la carta di soggiorno ha effetto dichiarativo e non può essere equivalente al permesso di soggiorno. La semplice omissione da parte di un cittadino di uno Stato Membro delle formalità di legge relative all’ingresso, al trasferimento e al soggiorno degli stranieri non può giustificare un provvedimento di espulsione. Con la sentenza “Royer” la Corte ha sostenuto che il diritto comunitario non vieta agli Stati Membri di reprimere la violazione delle disposizioni nazionali relative al controllo degli stranieri con sanzioni opportune diversa dall’espulsione. In Italia secondo la legge sulla sicurezza gli stranieri devono notificare alla polizia la loro presenza sul territorio italiano entro 3giorni dall’ingresso, pena un’ammenda, un arresto fino a 3mesi o l’espulsione. Il diritto italiano non è in contrasto con quello comunitario nel caso in cui le sanzioni non siano sproporzionate alla gravità dell’infrazione. I diritti ai disoccupati e alle persone non attive:  la libera circolazione è riconosciuta anche a chi è in attesa di cercare lavoro. La direttiva 2004/38/CE pur non omologando completamente la circolazione dei disoccupati a quella dei lavori attivi gli assimila in ampia misura stabilendo che il cittadino dell’Unione che abbia cessato di essere un lavoratore subordinato o autonomo conserva tale autorità in questi casi seguenti: 1) l’interessato è temporaneamente inabile al lavoro a seguito di una malattia o di un infortunio; 2) trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata dopo aver esercitato un’attività per oltre un anno si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro; 3) trovandosi in stato di disoccupazione involontaria debitamente comprovata alla cessazione di un contratto di lavoro a termine di durata inferiore ad un anno o venutosi a trovare in tale stato durante i primi 12mesi si è registrato presso l’ufficio di collocamento competente al fine di trovare un lavoro; 4) segua un corso di formazione professionale a condizione che esista un collegamento tra l’attività professionale precedentemente svolta e il corso di formazione seguito. Cessato l’impiego il lavoratore può rimanere sul territorio secondo la direttiva 2004/38/CE la quale afferma che se soggiornano per 5anni continuativi ottengono il diritto di soggiorno permanente e lo si perde solamente nel caso in cui ci si assenti da tale Stato per 2anni consecutivi. In alcuni casi c’è un trattamento per i lavoratori privilegiato che possano ottenere il diritto di soggiorno permanente prima dei 5anni continuativi come per i pensionati o per chi è colpito da inabilità al lavoro permanente. La direttiva 2004/38/CE ha riconosciuto il diritto di soggiorno alle persone non attive però deve disporre di un’assicurazione malattia e di risorse sufficienti per evitare di costituire un onere durante il soggiorno per l’assistenza sociale dello Stato ospitante. 6) Limiti del diritto di libera circolazione a- ragioni di ordine pubblico: l’eccezione di ordine pubblico compare nell’art. 46  del Trattato in relazione al diritto di stabilimento, e consta nel limitare al cittadino UE e ai suoi familiari la libertà di circolare per motivi di ordine pubblico, di sanità e di sicurezza. La direttiva 64/221 determinava le limitazioni connesse a ragioni di sanità pubblica  attraverso un elenco allegato alla stessa direttiva delle sole malattie o infermità rilevanti ai fini dell’adozione di provvedimenti restrittivi; tale elenco risulta oggi soppresso, limitandosi ad affermare che le sole malattie che possono giustificare misure restrittive della libertà di circolazione sono quelle con potenziale epidemico e altre malattie infettive o parassitarie contagiose sempre che esse siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini dello Stato Membro ospitante. Inoltre l’allontanamento dallo Stato non può avvenire se la malattia insorge dopo oltre 3 mesi dall’ingresso. L’ordine  pubblico è una categoria vasta ed è trattato con disposizioni non omogenee nei vari Stati, l’unica cosa certa è che non riguarda l’ordine pubblico economico. Inoltre l’allontanamento non può essere giustificato se esistono condanne penali, né si può allontanare qualcuno se gli è scaduta la carta d’identità con la quale si è entrati e tramite il quale si è ricevuto l’attestato di iscrizione. La direttiva 64/221 sostiene che i provvedimenti devono essere adottati essenzialmente in relazione al comportamento personale della persona stessa; ci deve essere una seria minaccia e ci devono essere dei provvedimenti “ad personam”, si devono minacciare gli interessi della Comunità. La condanna penale può portare all’espulsione nel caso in cui l’interessato possa essere considerato una minaccia attuale altrimenti sarebbe contro al diritto comunitario perché bisogna agire “ad personam”. Inoltre pur essendo il comportamento abbastanza grave se lo Stato non adotta norme per reprimerlo non si può dare avvio a restrizioni. Abbiamo 2sentenze a tale riguardo in contrasto l’una con l’altra: la prima ”Van Duyn” con la quale si era ritenuto legittimo il provvedimento con il quale era stato rinviato l’ingresso nel Regno Unito ad una cittadina olandese che vi si voleva recare per lavorare come segretaria presso la chiesa scientista nonostante l’attività di questa organizzazione non fosse vietata a norma di legge ne fosse prevista alcuna restrizione per i cittadini britannici operanti all’interno della stessa; la motivazione per la quale era stato negato l’ingresso era che tale condotta era giudicata antisociale dal Governo inglese. Invece nella sentenza “Adoui e Cornuaille” la Corte interpretando la riserva di ordine pubblico alla luce del principio generale di non discriminazione ha contestato il rifiuto di consentire il soggiorno in territorio belga di 2cittadine francesi che vi volevano svolgere l’attività di cameriere in un bar equivoco dal punto di vista del buon costume pur non essendo la prostituzione in quanto tale oggetto di divieto in Belgio. I provvedimenti di ordine pubblico devono essere adottati con proporzionalità in base a quanto dice la direttiva 2004/38/CE perché più forte è l’integrazione meno ci dovrebbe essere l’allontanamento e quindi bisogna tenere conto della durata del soggiorno dell’età e della salute. Sia la direttiva 64/221 sia la 2004/38/CE dicono che le garanzie procedurali nei confronti di un provvedimento restrittivo della libertà di circolazione motivato da ragioni di ordine pubblico devono essere ratificate per iscritto e devono essere comunicati i motivi di ordine pubblico di tale decisione. La Corte ha sostenuto che la comunicazione e la motivazione del provvedimento devono avvenire contestualmente alla notifica e deve essere particolareggiata di modo che il soggetto si possa difendere. Essa deve contenere anche i termini entro i quali agire e a quale organo ricorrere. Chi è colpito da provvedimento restrittivo può richiedere la provvisoria sospensione dell’allontanamento finché non intervenga una decisione sull’istanza dell’interessato. La persona si può difendere personalmente e l’espulsione non diventa esecutiva finché il soggetto non può utilizzare i mezzi per il ricorso, lui può essere espulso però il processo dev’essere equo e deve far valere tutti i suoi mezzi per la difesa. 7) b- l’impiego nelle pubbliche amministrazioni: è una fetta molto grossa del mercato del lavoro, e allora non si può lasciare discrezione agli Stati Membri di quale settore tagliare, la Corte cerca di firmare la direttiva a livello di Comunità e cerca di restringere il campo delle limitazioni. Ha ridimensionato il concetto di cittadinanza per le cariche pubbliche che può essere solo richiesta per la partecipazione diretta e indiretta dei pubblici poteri (ambasciatori, membri di Governo). Norme che prevedono il possesso della cittadinanza dovrebbero essere disapplicate per il primato del diritto comunitario. La Commissione nel 1988 ha indirizzato una comunicazione agli Stati Membri che per l’applicazione della libera circolazione essa avrebbe condotto un’azione sistematica in 4settori: a) enti incaricati di gestire un servizio commerciale; b) servizi operativi nel settore della sanità pubblica; c) istruzione nelle scuole pubbliche; d) ricerca ai fini civili condotta presso istituti pubblici. Tutte le sentenze attivate dalla Commissione per alcune procedure d’infrazione hanno fatto si che la Corte condannasse i vari Stati Membri. A prescindere dal requisito della cittadinanza limiti all’accesso all’impiego nelle pubbliche amministrazioni possono derivare dalla circostanza che determinate mansioni richiedano il possesso di specifiche qualificazioni professionali o la conoscenza di qualche lingua. La Corte ha affermato l’ammissibilità di tale limite. 8) sicurezza sociale dei lavoratori migranti: è fondamentale per completare la libera circolazione. Era già presente nel Trattato di Roma per consentire ai lavoratori migranti di rispondere all’offerta di lavoro (art.42 TCE). Quest’art. è la base per il calcolo delle prestazioni, e il cumulo dei periodi. Però c’è un coordinamento di legislazione e non un’armonizzazione, quindi gli Stati hanno regimi di previdenza sociale diversi. L’obbiettivo è quindi godere delle varie prestazioni in qualsiasi Paese in cui il lavoratore lavori e risieda per calcolare i periodi assicurativi. Il regolamento n°408/1971: Principi: riguarda il coordinamento e quindi la denazionalizzazione della legge regolativa del rapporto previdenziale e contiene i principi generali della disciplina previdenziale: a) non discriminazione fra lavoratori comunitari cittadini di  un altro Stato Membro e lavoratori nazionali; b) unicità della legislazione applicabile e divieto di cumulo dei periodi assicurativi sincronici; c) totalizzazione dei periodi assicurativi diacronici e liquidazione pro-rata delle prestazioni; d) esportabilità delle prestazioni; e) divieto di cumulo tra prestazioni della stessa natura nel medesimo periodo assicurativo. A tale fine il Parlamento europeo ed il Consiglio hanno adottato il Regolamento n°883/2004 che semplifica considerevolmente la vita dei cittadini europei che potranno esercitare più agevolmente il loro diritto alla libera circolazione all’’interno dell’unione. a) il divieto di ogni discriminazione fra cittadino migrante con attenzione ai famigliari del migrante che inizialmente non potevano usufruire dei diritti previdenziali, ma poi con il Regolamento n°883/2004 si è estesa la parità di trattamento. b) se il lavoratore trasferisce la residenza è assoggettato ad un solo regime previdenziale, si applica la legislazione dello Stato dove si lavora. c) ogni Stato Membro deve tenere conto dei periodi maturati dal lavoratore migrante in ogni altro Stato membro senza discriminazione rispetto agli altri lavoratori; però i periodi non si possono sovrapporre ed una volta totalizzati tali periodi, il lavoratore soggetto alla normativa di più Stati Membri non riceve la prestazione previdenziale di un solo Stato ma ne riceve una parte corrispondente al periodo trascorso in quello Stato: questa è la pro-ratizzazione. d) il godimento delle prestazioni previdenziali non può essere escluso, ridotto o sospeso se il lavoratore abbia trasferito la propria residenza in uno Stato diverso rispetto a quello in cui ha lavorato e si trova l’istituzione debitrice. Ne fanno eccezione le prestazioni speciali (come l’integrazione e il trattamento minimo delle pensioni). Che sono erogate solo nello Stato di residenza. e) impedire che il lavoratore possa conseguire un cumulo ingiustificato di prestazioni della stessa natura come vecchiaia e invalidità. L’ambito di applicazione: si applica il regolamento 1408 ai cittadini dello Stato Membro, agli apolidi, ai famigliari che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno Stato Membro o anche ai superstiti delle persone soggette alla legislazione di più Stati Membri. La disciplina è stata estesa anche ai dipendenti pubblici nel 1998 e agli studenti e con la direttiva 883/2004 anche a persone non attive. 9) Direttiva 96/71 la libera circolazione dei lavoratori nel quadro della libera prestazione di servizio: riguarda il distacco temporaneo di un lavoratore di uno Stato membro da parte di un impresa con sede in una altro Stato membro. Questo perché aumenta il mercato e allora ci sono sempre più imprese che cercano di distaccare alcuni dipendenti in un altro Stato Membro; il problema riguarda quale legge nazionale applicare. A riguardo c’è una sentenza del 1990: essa riguardava l’attività di prestazione di servizi di un impresa portoghese in Fra, non si può vietare ad un prestatore di servizio stabilito in un altro Stato Membro di trasferirsi liberamente con tutto il suo personale in un altro Stato Membro; ne possono obbligare tale impresa ad assumere del personale francese o conseguire un permesso di lavoro del personale portoghese. Con la direttiva 96/71 si cerca di capire quale legislazione nazionale si debba applicare nel caso in cui ci sia conflitto fra le differenti legislazioni. Tale problema era stato già affrontato dalla convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: essa dice “il contratto è regolato dalla scelta delle parti e la scelta dev’essere espressa; se non c’è scelta il contratto è regolato dalla legge del Paese in cui il lavoratore compie il suo lavoro; dalla legge del Paese dove ha sede l’impresa; oppure dalla legge di un altro Paese se risulta che il contratto presenti un collegamento più stretto con un altro Paese”. La direttiva non ha lo scopo di armonizzare il contenuto e le regole applicabili nei diversi Paesi, ma di elaborare criteri per identificare tali regole e si rivolge alle imprese che stabilite in uno Stato Membro distacchino dei lavoratori in un altro Stato nei casi di: a) appalto o subappalto; b) mobilità interaziendale o infragruppo; c)  lavoro interinale transfrontaliero. La direttiva deve fissare dei criteri per la selezione di regole di protezione minime per i lavoratori distaccati (periodi max di lavoro e min di riposo, durata min delle ferie annuali retribuite, tariffe salariali min, salute, sicurezza e igiene sul luogo di lavoro, disposizioni a tutela del lavoro dei gestanti, bambini e giovani, parità di trattamento fra uomo e donna). I lavoratori distaccati devono essere trattati come gli altri lavoratori e le norme devono essere stabilite da leggi o regolamenti, l’obbiettivo è che sia garantito il medesimo trattamento. 9.1) Direttiva relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. “Bolkestein”): è la direttiva 2006/123/CE relativa al diritto di stabilimento per completare la 96/7. Il rischio è che con il “principio del Paese di origine” (scopo di eliminare gli ostacoli alla libera circolazione dei servizi e favorire l’armonizzazione) si potesse consentire di operare ad altri Paesi della Comunità applicando regole più flessibili, comprese quelle sul rapporto di lavoro. Però è stato detto che se la 2006/123/CE va contro altri atti comunitari, come la 96/71, gli altri atti prevalgono. Quindi la “Bolkestein” non incide sul precedente assetto e inoltre il legislatore comunitario ha affermato che in materia di tutela del lavoro applicabile ai prestatori di servizio transazionale ci si basa sulla 96/71.