Diritto sindacale

Libertà sindacale

  • L’articolo 39 Cost. la sancisce
    • Vi sono contrasti su fatto che l’associazionismo degli imprenditori, goda o no di tale tutela. Gode comunque di quella degli articoli (meno densa) 18 e 41 dalla carta dei diritti europei
  • Nel sistema corporativo vi era un unico sindacato
  • La carta dei diritti fondamentali (Nizza) del 2000, la riconosce all’articolo 12
  • La convenzione OIL numero 87 dispone il diritto di costituire organizzazione sindacale e di aderirvi.
  • La convenzione OIL numero 98 stabilisce la tutela contro qualsiasi atto di discriminazione antisindacale

Contratto collettivo:

  • Originariamente serviva a garantisce condizioni minime salariali
  • Due punti fondamentali:
    • Efficacia erga omnes (per categoria)
    • Inderogabilità (all’interno dei contratti stessi)
  • Contratto di diritto corporativo ó diritto pubblico
  • contratto di diritto comune ó diritto privato

Fonti:

  • Codice Civile:
    • 2066 [Inderogabilità]
    • 2067 Soggetti
    • 2069 Erga omnes: il contratto collettivo deve contenere l’indicazione della categoria
      • il contratto collettivo solo peggiorativo non si estende ai non firmatari (≠ libertà associazione)
        • il confronto deve essere effettuato considerando l’interezza e non singole clausole
    • 2070 Criteri di applicazione: per distinte attività distinti contratti
      • Oggi l’oggetto è tipicamente espresso all’interno del contr.coll. stesso
      • Si applica all’attività effettivamente svolta: deve applicarsi il contr.naturale
      • Secondo giurisprudenza è necessario per rispettare il 36 Cost.
    • 2071 Contenuto e durata (elemento essenziale)
    • 2074 efficacia dopo la scadenza (ultrattività): non più attuabile (perché i datori non rinnovavano):
      • l’ultrattività può essere ottenuta conformemente all’art. 36 Cost. mediante clausole all’interno dei contratti collettivi stessi, di diritto comune.
      • Il contratto collettivo è necessariamente ultrattivo per la parte economica
    • 2077 efficacia sull’individuale (inderogabilità): le clausole difformi sono sostituite di diritto dal contratto collettivo, salvo principio della disciplina ad personam in melius: si riferiva ai contratti corporativi, ma la radicale diversità giuridica dal diritto comune ne impedisce l’applicabilità.
    • 2099 estende la determinazione delle retribuzioni minime
    • 2113: le rinunzie e le transazioni non sono valide. L’impugnazione deve avvenire entro 6 mesi.
      • Si può giungere a transazioni sui diritti secondari (non futuri ma passati/acquisiti)
      • Sedi in cui operare la conciliazione: giudiziaria, sindacale, direzione provinciale del lavoro
    • La giurisprudenza nel confronto tra 2077 e 2113:
      • Una parte ha continuato ad applicare il 2077; un’altra ha ancorato l’inderogabilità al 2113. Mediante l’applicazione del 2077 o del 2113 (no rinunzie al contratto collettivo) il risultato a cui si perviene è identico. Questo implica una riduzione dell’autonomia individuale.
      • Un contratto è inderogabile quando è applicabile: se è fonte di diritti inderogabili
      • Nel decidere quale tra i contratti applicare, la giurisprudenza ha negato la possibilità del contratto “fai da te”, scegliendo cioè le clausole più favorevoli (il confronto tra singole clausole è detto cumulo). Ha affermato questo per il principio dell’inscindibilità del contratto (di diritto privato) in quanto affermazione della volontà delle parti (tesi del conglobamento)
  • Articolo 39 Costituzione:
    • Comma 1: l’attività libertà sindacale è libera.
    • Comma 2: non ha mai trovato applicazione:
      • Non è applicabile anche perché il numero di iscritti sarebbe sempre favorevole alla CGIL
      • Al sindacato non può essere imposto altro obbligo se non la registrazione
      • Condizione per la registrazione è la base democratica
      • Mediante registrazione acquisisce personalità giuridica
      • Per rendere applicabile questo modello occorreva creare un soggetto unitario sindacale
      • Conseguenze della mancata attuazione:
        • I sindacati hanno assunto la forma delle associazioni non riconosciute
        • Se ottenessero la personalità giuridica sarebbe limitate (contrasto col 1° comma)
    • I contratti di tipo gestionali non vi rientrano (diversamente sarebbero liberi per il datore)
  • Art. 46 Cost.: prevede il diritto dei lavoratori a collaborare nella gestione aziendale, tale diritto si è trasformato nel diritto di essere preventivamente informati (presso i sindacati)
  • Statuto dei lavoratori:
    • È una legge organica per i diritti e le libertà dei lavoratori all’interno del luogo di lavoro: è stato definito come una legislazione di sostegno e promozione dell’attività sindacale
  • Artt. dal 14 al 18 (titolo II): libertà sindacale:
    • La tutela della libertà e della dignità dei lavoratori
    • L’effettiva libertà sindacale
    • Il sostegno all’organizzazione sindacale
    • Si ricollega alla convenzione OIL n° 98
    • Divieto di premio ai non scioperanti
  • L’art. 14 afferma che il diritto di costituire associazioni sindacali (come 39 Cost.)
  • Art. 15: nullità degli atti discriminatori in ragione dell’affiliazione sindacale (anche negativa)
  • L’art. 17 vieta la costituzione di sindacati di comodo, comprimono la libertà sindacale
    • La Corte Cost. si è pronunciata contro il potere di accreditamento del datore di lavoro: l’azienda non può scegliersi i sindacati (la RAS) è divieto di sindacati di comodo
  • Le commissioni interne sono formazioni spontanee dirette dei lavoratori, non sindacati
    • Art. 19 Statuto: introduzione delle RSA (lo Statuto non assegna loro alcun potere di contrattazione)
      • Non esiste un numero massimo di RAS nè un principio di maggioranza né una struttura regolata
      • Condizione per la titolarità dei diritti sindacali è la costituzione delle RAS ad iniziativa dei lavoratori (altrimenti violerebbe artt. 17 Statuto e 39 Cost.)
      • La Corte Cost. ha dichiarato legittimi i quadri (caso “quadri-Fiat”, prima del referendum) in quanto davvero rappresentativi: ha sostenuto che sia addirittura sufficiente soltanto una capacità rappresentativa tale da stipulare contratti collettivi futuri
      • La RAS deve essere riconosciuta da almeno un sindacato:
        • Ogni sindacato può costituire una sola RSA, ogni RSA può rappresentare più sindacati ext.
      • Referendum:
        • È stato oggetto di due referendum abrogativi:
          • quello che ha avuto successo prevede:
            • Cancellazione della lettera a) (associazioni aderenti a confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale)
            • Modifica della lettera b) eliminando le parole “provinciale e nazionale”
              •  Prevedeva un principio residuale oggi l’unico
          • La conseguenza è la nuova formulazione dell’art. 19 è la seguente: “Le RSA possono essere costituite, ad iniziativa dei lavoratori, nell’ambito di associazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi applicati”
          • Quello con esito negativo se avesse avuto esito positivo, i titolari dei diritti sindacali del titolo III sarebbero state tutte rappresentanze sindacali senza distinzione alcuna.
        • La giurisprudenza costituzionale sull’articolo 19 prima dei referendum del 1995
          • E’ stato più volte oggetto del giudizio di legittimità costituzionale, in relazione agli articoli 39, 3 cost., con tre sentenze secondo le quali il privilegio in favore dei sindacati più rappresentativi, nella prima sentenza era solo ragionevole, nella seconda in qualche modo costituzionalmente vincolata, nella terza diventa costituzionalmente obbligatoria.
        • La giurisprudenza costituzionale sull’articolo 19 dopo i referendum del 1995
          • La corte costituzionale respinge l’eccezione, sostenendo che, anche nella nuova formulazione, non viola l’articolo 39, ne l’articolo 3. (in pratica sempre ok)
    • La legge Vigorelli:
      • Sciolte le organizzazioni fasciste i lavoratori non erano più coperti da contratti collettivi. Il problema si accentuò negli anni ’50. La soluzione fu:
      • Legge delega n° 741 del 1959: comportò il recepimento da parte dei decreti dei contenuti dei singoli contratti collettivi, così com’erano.
      • Nel ’60 viene emanata la Vigorelli BIS, ovvero una proroga dell’originaria.
      • La Vigorelli è legittima in quanto provvisoria, la BIS è illegittima.
  • Protocollo del Luglio ’93:
    • È un accordo (sulla politica dei redditi e sulla lotta all’inflazione) tra le parti sociali ed il Governo:
      • Evita vuoti normativi e dubbi interpretativi
      • CGIL CISL e UIL (le “parti sociali”) hanno acquisito maggiore rappresentatività a discapito delle piccole rappresentanze
    • Vengono introdotte le RSU che sostituiscono a certe condizioni le RAS:
      • Ha potere decentrato di contrattazione
      • La costituzione delle RSU è elettiva per scrutinio segreto:
        • 2/3 fra liste, a suffragio universale
        • 1/3 è riservato per talune associazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo nazionale applicato nell’azienda. Spesso queste associazioni hanno rinunciato al 1/3 a favore dei lavoratori
      • Soggetti che possono presentare le liste sono:
        • Confederazioni firmatarie
        • Altre associazioni che accettino l’accordo e abbiano:
          • proprio statuto
          • una rappresentatività minima (5% lavoratori)
    • L’art. 5 del protocollo prevede che le RSU subentrino alle RAS: i diritti garantiti per legge alle RAS si trasferiscono per normale contratto all’RSU.
    • L’art. 8 afferma che le associazioni sindacali, dotate delle caratteristiche dell’art. 19 dello Statuto, che accettino l’accordo, costituendo RSU, rinunciano (non è un divieto, ma una rinuncia, perché il divieto sarebbe stato anticostituzionale) formalmente ed espressamente a costituire RAS.
    • La durata dei contratti è quadriennale, biennale per la parte economica
    • 3 mesi prima della scadenza le parti si devono incontrare per rinnovare il contratto, le organizzazioni presentano la “piattaforma rivendicativa”. La pluralità di sindacati può dar luogo a conflitti, che non hanno risoluzione giuridica: o i sindacati trovano un accordo o prevarrà quello che riuscirà a farsi riconoscere come controparte dall’imprenditore
    • Viene abolita l’indicizzazione delle retribuzioni: le parti, nei contratti, si impegnano a colmare la differenza tra TIE e TIP: in tutti i contratti esistono clausole interne di ultrattività, ciò non toglie che nel frattempo si perda potere d’acquisto. Per questo motivo è stato introdotto un meccanismo che si rifà ad un “elemento provvisorio” della retribuzione (aumento), che si applica dopo che il contratto è scaduto da un certo periodo (detto vacanza contrattuale; è di 3 mesi). Esso è pari al 30% del TIP, applicato ai salari già esistenti. Dopo sei mesi senza aver raggiunto il rinnovo, la percentuale diventa del 50%. Cessa con il rinnovo del contratto.
    • È stato introdotto un meccanismo di raffreddamento operante in occasione di rinvii contrattuali: nei 3 mesi prima e nel mese successivo lo sciopero è inibito. Anche il datore non può prendere iniziative: la violazione della pausa è sanzionata, a seconda che sia il datore o il lavoratore a violarla, con l’anticipazione o lo slittamento della data da cui comincia a maturare la vacanza contrattuale
    • Procedimentalizzazione dei poteri dell’imprenditore: le rappresentanze sindacali possono chiedere un incontro per esaminare il problema, il potere datoriale è sospeso durante il procedimento
    • Cosa avveniva prima del protocollo?
      • Non era chiaro quale fosse la rappresentatività reale: si definiva presunta in quanto basata su indici storici e non quantitativi.
      • La rappresentatività presunta:
        • La comparazione può avvenire solo tra termini omogenei
      • Indici della maggiore rappresentatività
        • La dottrina e la giurisprudenza hanno individuato alcuni indici:
          • Consistenza del numero degli iscritti
          • Equilibrata presenza in un ampio arco di settori (le opinioni divergono)
          • Svolgimento di un’attività di contrattazione
          • Autotutela con caratteri di effettività, continuità, sistematicità

Il Sindacato

  • Il fenomeno storico
    • Sindacato di mestiere
    • Sindacato per ramo d’industria
  • L’organizzazione, 2 strutture
    • Orizzontale: secondo il dato territoriale
    • Verticale: secondo la categoria
  • Sindacalismo
    • Unitario: le confederazioni che riuniscono tutti o quasi i sindacati esistenti (U.K., Germania)
    • Pluralista: coesistenza di confederazioni con diversa ispirazione ideologica (Italia, Francia)
      • 1972: CGIL, CISL, UIL, crearono la Federazione delle Federazioni, riconoscendosi reciprocamente pari peso nelle decisioni, nell’84 si ha lo scioglimento della federazione
  • Degli imprenditori
    • Nasce per l’esigenza di coalizzarsi per contrastare la controparte
    • Evita che la concorrenza di altri si basi su costi minori della forza lavoro
    • Si raggruppano in confederazioni per grandi settori economici
  • Qualificazione giuridica
    • Associazione non riconosciuta (articolo 36 ss.c.c)
  • Mancata attuazione dell’articolo 39 cost., comma 2
    • Prevedeva la registrazione, a condizione che vi sia democraticità negli statuti.
      • Il legislatore non è mai intervenuto
      • Timore che la registrazione diventasse uno strumento di intromissione dello Stato
  • Interessi
    • Collettivo: è quello di cui il sindacato è portatore
    • Generale: è portato avanti dallo Stato
    • Individuale: è quello dei singoli lavoratori
      • L’interesse collettivo è diverso dalla somma degli interessi individuali
  • Rappresentanza e rappresentatività
    • Ai sindacati maggiormente rappresentativi, vengono riconosciuti alcuni diritti:
      • Favorire il rapporto tra l’organizzazione e i lavoratori rappresentati.
      • Designare rappresentanti dei lavoratori in organi collegiali espressivi delle parti sociali.
      • Possibilità di stipulare particolari tipi di contratti collettivi.
  • Crisi della maggiore rappresentatività, il referendum del 1995, ne è stato sintomo e aggravante.
    • Non poteva più essere presunta, ma doveva essere verificata, dopo questa verifica, la CGIL, CISL, UIL, ne è uscita confermata e il peso dei sindacati autonomi ne è uscito ridimensionato

La rappresentanza sui luoghi di lavoro

  • Canale unico: la struttura associativa domina sia all’interno sia all’esterno del luogo di lavoro
  • Canale doppio: le funzioni negoziali vengono date alla struttura associativa, quelle di controllo alla elettiva
  • Originariamente il movimento sindacale aveva struttura territoriale
  • Le commissioni interne:
    • Furono regolate per la prima volta nel 1906, soppresse durante il fascio ripristinate con Badoglio:
    • Avevano un compito di contrattazione a livello aziendale
    • Dal ’66 hanno perso potere contrattuale
    • Furono sostituite dai delegati e dai consigli nel ‘68-‘69