Tutela dei ereditari sociali

Ambito di tutela

Terza e Sesta dir. soc. enunciano un principio che si limita ad individuare un obiettivo, lasciando agli Stati membri di elaborare i concreti meccanismi in grado di meglio perseguire l’obiettivo. All’art. 13, par. l, Terza dir. soc. e all’art. 12, par. l, Sesta dir. soc. è stabi­lito che le legislazioni degli Stati membri devono prevedere un adeguato si­stema di tutela degli interessi dei creditori delle società partecipanti alla fusio­ne per i crediti che siano anteriori alla pubblicazione del progetto di fusione e che non siano ancora scaduti al momento della pubblicazione.

La tutela minima che ciascun ordinamento nazionale dovrà con­tenere consiste nel diritto dei creditori di ottenere adeguate garanzie qualora la situazione finanziaria delle società partecipanti alla fusione renda necessaria tale tutela e qualora detti creditori non dispongano già di tali garanzie. I credi­tori delle società estinte e quelli della incorporante o beneficiaria potranno ricevere tutela attraverso meccanismi diversi. Quanto detto vale anche per gli obbligazionisti delle società che partecipa­no alla operazione, a meno che l’ordinamento nazionale non subordini l’intera operazione all’approvazione dell’assemblea che rappresenta tale speciale cate­goria di creditori ovvero l’operazione sia stata approvata dai singoli obbligazionisti (art. 13, par. 3, Terza dir. soc. e art. 12, par. 5, Sesta dir. soc.).

Peculiarità nella scissione

Nella scissione i meccanismi di tutela dei creditori sociali trovano ulteriore articolazione. Un primo meccanismo di tutela opera già avuto riguardo alla sorte degli elementi del passivo, che sia rimasta eventualmente incerta nel pro­getto di scissione: il meccanismo vede le beneficiarie rispondere solidalmente dell’obbligazione. Nell’ipotesi in cui un creditore, individuato in una delle beneficiarie il proprio debitore, abbia escusso quest’ultima non rimanendo tut­tavia soddisfatto, la Sesta dir. soc. sancisce la responsabilità solidale delle altre società beneficiarie (art. 12, par. 3), lasciando agli Stati membri la facoltà di limitare tale respon­sabilità all’attivo netto attribuito a ciascuna beneficiaria. La Sesta dir. soc. considera l’ipotesi (all’art. 23) in cui nell’ordina­mento nazionale l’operazione di scissione sia soggetta al controllo di una auto­rità giudiziaria, cui sia attribuito il potere:

    1. di convocare l’assemblea generale degli azionisti della scissa per delibe­rare sulla scissione;
    2. di assicurarsi che gli azionisti di ciascuna società che partecipa alla scissione abbiano ricevuto o possano procurarsi i documenti di cui all’art. 9 in tempo utile in vista dell’assemblea;
    3. di convocare qualsiasi assemblea di creditori (che andranno distinti per categorie) di ciascuna società che partecipa alla scis­sione per deliberare in merito alla stessa;
    4. di assicurarsi che i creditori di ciascuna società che partecipa alla scis­sione abbiano ricevuto o possano procurarsi almeno un progetto di scissione in tempo utile in vista dell’assemblea;
    5. di approvare il progetto di scissione.

Ricorrendo tale ipotesi, ove l’autorità giudiziaria constati la sussistenza del­le condizioni indicate alle lettere b) e d) che precedono, e non sia arrecato al­cun pregiudizio agli azionisti e ai creditori, l’autorità giudiziaria medesima po­trà dispensare:

    1. le società che partecipano alla scissione dall’onere di rendere pubblico il progetto di scissione a norma dell’art. 4, purché, ai sensi dell’art. 12, sia stato previsto un meccanismo di tutela di tutti i crediti, indipendentemente dalla data cui essi risalgano;
    2. ciascuna società beneficiaria che voglia avvalersi della facoltà concessa all’art. 6 di non passare attraverso una deliberazione assembleare di approva­zione del progetto, dall’onere di rendere disponibile agli azionisti presso la se­de sociale i documenti di cui all’art. 9, par. 1;
    3. le società che partecipano alla scissione dall’osservanza dei termini e del­le modalità che l’art. 9 fissa per la consultazione dei documenti relativi all’ope­razione da parte degli azionisti.

Ricorrendo la predetta ipotesi di scissione soggetta al controllo dell’autorità giudiziaria, gli Stati membri potranno prevedere che i creditori so­ciali (o una maggioranza di una categoria di creditori della scissa), riuniti in as­semblea, deliberino con una maggioranza rappresentativa dei tre quarti dell’importo dei crediti la rinuncia alla responsabilità solidale delle beneficiarie (art. 12, par. 3).