Seconda direttiva del Consiglio (77/91/CEE)

Intesa a coordinare le garanzie che sono richieste per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi, per quanto riguarda la costituzione della SPA, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa.

Art. 2 Contenuto minimo dell’atto costitutivo o dello statuto societario:

a) il tipo e la denominazione della società;

b) l’oggetto sociale;

c) l’importo del capitale sottoscritto (e relative modifiche);

Capitale sottoscritto: i soci sono complessivamente impegnati a corrispondere i conferimenti, che confluiscono nel passivo dello Stato Patrimoniale; Capitale versato: parte di capitale sociale sottoscritto per la quale i soci hanno provveduto ad effettuare i conferimenti; Capitale autorizzato: lo statuto o l’atto costitutivo stabiliscono ex ante la misura massima che il capitale può assumere;

Art. 2464 c.c.: in Italia, per le SRL, il conferimento può essere sostituito da polizza assicurativa o fideiussione;

d) modalità di designazione degli organi incaricati della rappresentanza nei confronti dei terzi;

e) la durata della società, se quest’ultima non è costituita a tempo indeterminato.

Art. 3 Condizioni e procedimento di costituzione

Lo statuto o l’ atto costitutivo o un documento separato che formi oggetto di una pubblicità eseguita secondo le modalità previste nella legislazione di ogni Stato membro in conformità all’ art. 3 della Prima Direttiva Comunitaria 68/151/CEE. Il legislatore comunitario ammette la costituzione della società per azioni secondo la duplice tradizionale modalità della:

a) costituzione simultanea: l’atto costitutivo viene immediatamente stipulato dai soci fondatori;

b) costituzione successiva: l’atto costitutivo è stipulato solo al termine di un procedimento destinato alla raccolta delle adesioni sulla base di un progetto.

Art. 5 Numero minimo di soci

1. In ogni Stato membro la cui legislazione prescriva ai fini della costituzione di una società il concorso di più soci, l’ appartenenza delle azioni ad una sola persona o la riduzione del numero dei soci al di sotto del minimo legale dopo la costituzione della società non comporta lo scioglimento di diritto della società.

3. Con la pronuncia di scioglimento la società deve essere liquidata.

Art. 6 Capitale minimo = 25.000 € (in Italia 120)

Art. 7 Conferimenti

Il capitale sottoscritto può essere costituito unicamente da elementi dell’ attivo suscettibili di valutazione economica. Tali elementi dell’ attivo non possono tuttavia essere costituiti da impegni di esecuzione di lavori o di prestazione di servizi.

Art. 8 Divieto di emissione sotto la pari

1. Le azioni non possono essere emesse per un importo inferiore al loro valore nominale o contabile, allo scopo di evitare la formazione di capitale apparente (è invece permesso il sovrapprezzo).

2. Tuttavia gli Stati membri possono permettere che chi professionalmente colloca azioni corrisponda un importo inferiore (la differenza è considerato il margine di intermediazione).

Art. 9 Natura dei Conferimenti

1. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti devono essere liberate immediatamente (all’inizio dell’attività sociale), in misura non inferiore al 25% del valore nominale o contabile. Per la restante parte non sussistono obblighi.

2. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti devono essere interamente liberate entro 5 anni dalla costituzione della società o da quando essa ha ottenuto l’atto autorizzante.

Art. 10 Conferimenti non in contanti

1. Essi formano oggetto di una relazione redatta da esperti indipendenti.

2. La relazione deve contenere:

  • la descrizione dei conferimenti,
  • i criteri di valutazione adottati,
  • valore nominale o contabile ed eventuale sovrapprezzo.

3. La relazione degli esperti deve formare oggetto di adeguata pubblicità (art. 3, 1a Direttiva).

4. Gli Stati membri possono non applicare il presente articolo quando più del 90% del valore nominale o contabile di tutte le azioni è emesso in contanti.

Art. 11 Acquisti pericolosi

1. L’acquisizione, entro 2 anni dalla costituzione, da parte della società di elementi dell’attivo (almeno il 10% del capitale) appartenenti ai sottoscrittori dell’atto costitutivo o dello statuto è soggetta a:

  • verifica e pubblicità analoghe a quelle previste dall’ art.10
  • approvazione dell’assemblea.

2. Il paragrafo 1 non si applica alle acquisizioni effettuate nell’ ambito dell’ amministrazione ordinaria della società né alle acquisizioni effettuate su iniziativa o sotto il controllo di una autorità amministrativa o giudiziaria, né alle acquisizioni in borsa.

Art. 15 Limiti alla distribuzione degli utili

Gli utili non sono distribuibili se:

a) Attivo netto – dividendi ≤ capitale sottoscritto + riserve indistribuibili.

c) Dividendo ≥ Utile + Utili precedenti – Perdite precedenti + Prelievi su riserve distribuibili – Riserve

2. Se lo Stato e lo statuto ammettono gli acconti sui dividendi, sono sottoposti alle seguenti condizioni:

a) la situazione contabile dimostra che i fondi sono sufficienti;

b) l’importo da distribuire non può superare utili e riserve;

In Italia gli acconti sono distribuibili solo se la società è sottoposta a revisione contabile.

Art. 16

Ogni distribuzione in contrasto con l’art. 15 deve essere restituita dagli azionisti, salvo la buona fede.

Art. 17 Perdita grave

1. In caso di perdita grave del capitale sottoscritto, l’assemblea deve essere convocata, per esaminare se sia necessario sciogliere la società. La ricostituzione del capitale non è obbligatoria.

2. La legislazione di uno Stato membro non può fissare a più del 50% del capitale sottoscritto l’importo della perdita considerata come grave.

Art. 18 Divieto (derogabile) di sottoscrizione delle azioni proprie

1. La società non può sottoscrivere azioni proprie, perché l’acquisto costituirebbe un meccanismo di rimborso delle azioni senza riduzione del capitale. Non si tratta di una questione di tutela dei terzi: si finirebbe con il figurare l’autonomia della persona giuridica dagli interessi negoziali dei soci.

2. La società non può sottoscriverle nemmeno utilizzando un mandatario o un fiduciario. Nel caso succedesse, gli amministratori ne risponderanno solidalmente.

3. Gli amministratori sono tenuti a liberare le azioni sottoscritte in violazione del presente articolo, a iscriverle per il corrispondete importo a riserva ed a redigere una relazione dell’operazione.

Art. 19 Condizioni per l’acquisto di azioni proprie

a) l’autorizzazione di acquisizione è accordata dall’ assemblea che fissa le modalità, il numero massimo di azioni da acquisire ed il corrispettivo minimo e massimo. La durata non può superare i 18 mesi;

b) il valore nominale o contabile delle azioni acquisite non può superare il 10% del capitale sottoscritto; la ragione del limite non risiede nelle esigenze di salvaguardia del capitale sociale: se il rimborso avviene impiegando il capitale, la lesione ai creditori si produce comunque;

d) l’operazione può riguardare soltanto azioni interamente liberate.

Art. 20 Deroghe al divieto di acquisizione di azioni proprie

Gli Stati membri possono non applicare l’ art. 19. Ciò evita che si crei autonomia della persona giuridica dagli interessi dei soci. La società che è già titolare di azioni proprie (perché acquisite), può esercitare il diritto di opzione cioè, nel momento in cui si aumenta il capitale sociale, avrà diritto a sottoscrivere una parte di esso per mantenere inalterata la sua quota di azioni.

In casi particolari, elencati dalla direttiva, gli Stati possono prevedere che gli acquisti avvengano:

  1. senza autorizzazione;
  2. con riguardo ad azioni non interamente liberate;
  3. superando il limite del 10% del capitale sottoscritto.

Qualora l’acquisizione di azioni proprie rappresenti un modo per ridurre il capitale sociale, le azioni verranno annullate; se l’acquisizione di azioni proprie derivi dalla vendita forzata eseguita per soddisfare un credito della società verso un socio, le azioni acquisite in queste occasioni (eccedenti il limite del 10%) dovranno essere trasferite entro i tre anni.

Art. 22 Condizioni per l’acquisizione di azioni proprie

a) è sospeso il diritto di voto delle azioni proprie;

b) se tali azioni sono contabilizzate nell’attivo del bilancio, una riserva indisponibile dello stesso importo è iscritta al passivo.

2. Bisogna redigere un rapporto di gestione che indichi: motivi; numero e valore nominale, quota di capitale sottoscritto.

Art. 23 Presti e garanzie per l’acquisto di azioni proprie

1. Una società non può anticipare fondi, né accordare prestiti, né fornire garanzie per l’acquisizione delle sue azioni da parte di un terzo.

Tale operazione coinvolge indebitamente la società, poi­ché ne piega l’interesse a quello particolare di un socio o di un gruppo di soci che accrescono la propria posizione di potere usufruen­do delle comuni risorse sociali. La presunzione assoluta di conflitto di interessi viene meno in due ipotesi:

a) quando sia effettuata da banche o altri istituti finanziari nell’ambito delle loro operazioni correnti;

b) quando sia effettuata per favorire l’acquisizione o la vendita di azioni da parte del personale delle società o di società collegata.

Art. 24 bis Sottoscrizione e acquisto di azioni proprie tramite società controllate

Al fine di evitare aggiramenti dei vincoli in tema di azioni proprie, si considera la sottoscrizione o l’acquisizione da parte di società di capitali delle azioni della controllante come effettuata dalla stessa controllante. Agli Stati membri è dato di limitare l’applicazione di tale disposizione ai casi di controllo diretto, ferma la necessità di sospendere in tutti gli altri casi il diritto di voto delle azioni della controllante sottoscritte da società anche solo indirettamente controllate.

Art. 25 Aumenti di capitale

1. Gli aumenti di capitale sono decisi da almeno i 2/3 dell’ assemblea. Tale decisione forma oggetto di adeguata pubblicità.

2. Lo statuto, l’atto costitutivo o l’assemblea possono autorizzare l’aumento del capitale rispettando l’importo massimo previsto dalla legge. È consentita la delega ad altro organo i cui poteri non possono superare i cinque anni e possono essere rinnovati una o più volte dall’assemblea per un periodo che, ogni volta, non può superare i cinque anni.

3. Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell’assemblea concernente l’aumento di capitale è subordinata ad una votazione separata per ciascuna.

Art. 26 Conferimenti in contanti

Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto devono essere liberate in misura non inferiore al 25% del loro valore nominale o contabile. Se è previsto un premio di emissione, il relativo importo deve essere versato integralmente (per rispettare la parità di trattamento tra i soci).

Art. 27 Conferimenti non in contanti

1. Le azioni emesse come corrispettivo di conferimenti non in contanti a seguito di un aumento del capitale sottoscritto debbono essere interamente liberate entro cinque anni dalla decisione di aumentare il capitale sottoscritto.

Art. 28 Capitale non integralmente sottoscritto

Se l’ aumento di capitale non è integralmente sottoscritto, il capitale è aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte solo se previsto dalla delibera.

Art. 29 Diritto di opzione

1. Nel caso di aumento di capitale sottoscritto mediante conferimenti in denaro, le azioni devono essere offerte in opzione agli azionisti in proporzione della quota di capitale rappresentata dalle loro azioni.

2. L’assemblea (o un organo delegato) può limitare o escludere il diritto di opzione in caso di liquidazione;

3. Tutti gli azionisti debbono essere informati per iscritto (art. 3, 1a Dir.).

4. Il diritto di opzione non può essere escluso o limitato dallo statuto o dall’ atto costitutivo. L’esclusione o la limitazione possono essere tuttavia decise dall’assemblea. L’ organo di amministrazione o di direzione è tenuto a presentare a tale assemblea una relazione scritta che precisi i motivi per limitare o sopprimere il diritto di opzione e giustifichi il prezzo di emissione proposto. L’assemblea delibera a maggioranza dei 2/3. La sua decisione forma oggetto di adeguata pubblicità.

5. La legislazione di uno Stato membro può prevedere che lo statuto, l’ atto costitutivo o l’ assemblea possono dare il potere di escludere o di limitare il diritto di opzione all’organo competente.

7. Non vi è esclusione del diritto d’opzione quando le azioni sono emesse da banche o altri istituti finanziari per essere offerte agli azionisti.

Art. 30 Procedura di riduzione del capitale sociale

Qualsiasi riduzione del capitale sottoscritto deve essere subordinata ad una decisione dell’assemblea che delibera a maggioranza dei 2/3. Tale decisione forma oggetto di adeguata pubblicità (art. 3 1a dir.). Nella convocazione dell’assemblea deve essere indicato almeno lo scopo della riduzione e la relativa modalità di attuazione.

Art. 31

Se esistono più categorie di azioni, la decisione dell’assemblea sulla riduzione del capitale sottoscritto è subordinata ad una votazione separata per ciascuna categoria di azionisti.

Art. 32 Tutela dei creditori sociali in caso di riduzione del capitale sottoscritto

1. I creditori il cui titolo sia anteriore alla pubblicazione della decisione sulla riduzione hanno il diritto di ottenere una garanzia per i crediti non scaduti al momento di tale pubblicazione.

2. Inoltre le legislazioni degli Stati membri dispongono almeno che la riduzione non è operante o che gli azionisti non possono beneficiare di alcun pagamento finché i creditori non siano stati soddisfatti o finché un’ autorità giudiziaria non abbia disposto il rigetto della loro domanda.

3. Il presente articolo si applica qualora la riduzione del capitale sottoscritto abbia luogo mediante la totale o parziale liberazione degli azionisti dall’obbligo dei versamenti ancora dovuti.

Art. 33

1. Gli Stati membri possono non applicare l’ art. 32 delle riduzioni del capitale sottoscritto attuate allo scopo di compensare le perdite o di incorporare alcune somme in una riserva, purché, a seguito di tale operazione, l’importo di detta riserva non sia superiore al 10% del capitale sottoscritto ridotto. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione.

Art. 34 Riduzione reale o nominale

Il capitale sottoscritto non può essere ridotto ad un importo inferiore al capitale minimo stabilito in conformità dell’art. 6 (€ 25.000). La riduzione del capitale sociale ha luogo in due possibili modi:

  • riduzione reale, realizzata mediante una diminuzione del patrimonio netto (e conseguente rimborso) quando il livello del capitale viene ritenuto esuberante rispetto all’oggetto sociale;
  • riduzione nominale, consistente in un adeguamento del capitale sociale al patrimonio netto sceso al di sotto del capitale nominale in seguito alle perdite accumulate dalla società.

Art. 35 Condizioni per l’ammortamento del capitale sociale senza riduzione del valore nominale

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi l’ammortamento totale o parziale del capitale sottoscritto senza riduzione, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a) se lo statuto o l’atto costitutivo prevede l’ammortamento, esso è deciso dall’ assemblea, che delibera almeno nel rispetto delle norme ordinarie in materia di numero legale e di maggioranza. La decisione forma l’oggetto di pubblicità (art. 3 1a Dir);

b) l’ammortamento può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili;

c) gli azionisti le cui azioni siano ammortizzate conservano i loro diritti ad essi spettanti nella società ad eccezione del diritto al rimborso del conferimento e del diritto di partecipazione alla distribuzione di un primo dividendo sulle azioni non ammortizzate.

Art. 36 Ritiro forzoso

1. Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società a ridurre il capitale sottoscritto mediante ritiro forzato di azioni, essa stabilisce almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a) il ritiro forzato deve essere prescritto o autorizzato dallo statuto o l’ atto costitutivo;

b) se il ritiro forzato è soltanto autorizzato dallo statuto o l’ atto costitutivo, esso è deciso dall’assemblea a meno che gli azionisti in questione l’abbiano approvato all’ unanimità;

c) l’organo della società che delibera sul ritiro forzato fissa le condizioni e le modalità di tale operazione quando esse non siano fissate nello statuto o l’ atto costitutivo;

d) Si applicano le garanzie per i creditori sociali di cui all’art. 32 a meno che si tratti di azioni interamente liberate che sono messe gratuitamente a disposizione della società o che formano oggetto di un ritiro mediante le somme distribuibili (art.15); in tali casi un importo pari al valore nominale o contabile di tutte le azioni ritirate deve essere incorporato in una riserva. Questa riserva, tranne in caso di riduzione del capitale sottoscritto, non può essere distribuita agli azionisti; essa può essere utilizzata solo per compensare le perdite o per aumentare il capitale sottoscritto mediante incorporazione di riserve nella misura in cui gli Stati membri consentano tale operazione;

e) la decisione sul ritiro forzato è oggetto di adeguata pubblicità (art. 3 1a Dir.).

Art. 39 Azioni riscattabili dietro pagamento

Qualora la legislazione di uno Stato membro autorizzi le società ad emettere delle azioni riscattabili, essa stabilisce per il riscatto di tali azioni almeno il rispetto delle condizioni seguenti:

a) il riscatto deve essere autorizzato dallo statuto o l’ atto costitutivo;

b) queste azioni devono essere interamente liberate;

d) il riscatto può essere effettuato soltanto con le somme distribuibili (art. 15) o con i proventi di una nuova emissione effettuata per tale riscatto;

e) un importo pari al valore nominale o contabile di tutte le azioni riscattate deve essere incorporato in una riserva indisponibile;

h) art. 3 1a Direttiva 68/151/CEE.

Art. 41

1. Gli Stati possono derogare le normative sulle variazioni di capitale, se tali deroghe sono necessarie a favorire la partecipazione dei lavoratori o altre categorie stabilite dalla legislazione nazionale.