Scioglimento, liquidazione e coinvolgimento dei lavoratori

Lo scioglimento e la liquidazione

Il Reg. Società Europea si limita ad un rinvio alla legislazione nazionale: per quanto riguarda lo scioglimento, la liquidazione, l’insolvenza, la cessazione dei pagamenti e le procedure analoghe, la Società Europea è soggetta alle disposizioni legislative che sarebbero applicabili se essa fosse una S.p.A. costituita conformemente alla legge dello Stato membro in cui la Società Europea ha sede sociale, comprese quelle relative alle procedure decisionali dell’assemblea generale (art. 63).

Il coinvolgimento dei lavoratori

La dir. Società Europea, che completa lo statuto della Società Europea in tema di coinvolgimento dei lavoratori intende stabilire disposizioni specifiche per garantire che la costituzione di una Società Europea non comporti la scomparsa o la riduzione delle prassi del coinvolgimento dei lavoratori esistenti nelle società partecipanti alla costituzione di una Società Europea.

Il legislatore comunitario ha valutato inopportuno stabilire un unico modello europeo di coinvolgimento applicabile alla Società Europea, mentre ha ritenuto che procedure per l’informazione e la consultazione a livello transnazionale debbano essere garantite in tutti i casi in cui viene costituita una Società Europea, così come debbano essere mantenuti, trasferendoli alla Società Europea, i diritti di partecipazione già esistenti nella società che intenda costituire una Società Europea. Ha di conseguenza stabilito che i diritti di partecipazione siano garantiti da un accordo tra le parti o dall’applicazione di disposizioni di riferimento (regole sussidiarie applicabili nel caso in cui la procedura di negoziazione non sia sfociata in un accordo tra le parti), e che gli Stati membri introducano norme sull’informazione e consultazione dei lavoratori nonché sulla partecipazione in conformità agli standard fissati nell’allegato alla direttiva. Un coinvolgimento che assicuri i predetti standard fa sì che:

–         l’organo di rappresentanza deve essere informato e consultato almeno una volta l’anno con riguardo all’evoluzione delle attività e alle prospettive della Società Europea;

  • l’organo di rappresentanza ha diritto, al verificarsi di circostanze eccezionali che incidano su interessi dei lavoratori (delocalizzazione, trasferimento, chiusura di imprese o stabilimenti, licenziamenti collettivi), di essere informato e di riunirsi su richiesta con l’organo competente della Società Europea per essere informato e consultato;
  • l’organo di rappresentanza dispone della facoltà di riunirsi nuovamente con l’organo competente della Società Europea, qualora quest’ultimo decida di non agire conformemente al parere espresso dall’organo di rappresentanza.

Il Reg. Società Europea contiene numerosi rinvii alla dir. Società Europea. Per esplicita affermazione del legislatore comunitario e in virtù di tali rinvii, appare evidente la necessità che la disciplina della Società Europea sia completata ad opera della direttiva in tema di coinvolgimento dei lavoratori, altrimenti la società non potrebbe essere iscritta (art. 12, par. 2, Reg. Società Europea), non acquisterebbe la personalità giuridica (art. 16, par. l, Reg. Società Europea) né potrebbe deliberare il trasferimento della propria sede (art. 8, par. 3, lett. c), Reg. Società Europea).

È necessario che lo statuto della Società Europea non sia in conflitto con le modalità relative al coinvolgimento, e in caso contrario dovrebbe essere modificato (art. 12, par. 4, Reg. Società Europea). In caso di fusione è previsto che il controllo di legittimità abbia riguardo delle modalità del coinvolgimento dei lavoratori ai sensi della dir. Società Europea. Sulla base di quanto dispone la dir. Società Europea, il coinvolgimento dei lavoratori nella gestione delle imprese può essere inteso sia in senso forte, come partecipazione dei lavoratori alla gestione, sia in senso debole, come informazione o consultazione dei lavoratori sulle scelte gestionali (art. 2, par. 1, lett. h), dir. Società Europea).

Il coinvolgimento forte comporta la partecipazione dei lavoratori alla ge­stione dell’impresa a mezzo dell’influenza esercitata dall’organo di rappresentanza e/o dai rappresentanti dei lavoratori nell’organo di vigilanza o di amministrazione,. Un coinvolgimento meno incisivo è assicurato da procedure di informazione e consultazione o procedure alternative che coinvolgano i lavoratori assicurando la possibilità di procedere ad una valutazione approfondita dei problemi. Il coinvolgimento dei lavoratori dettato per la Società Europea si riferisce sempre ad un modello opzionale.