La sede e il suo trasferimento

L’art. 7 del Reg. Società europea dispone che la sede della Società europea debba essere situata all’interno della Comunità nello stesso Stato membro dell’amministrazione centrale. Lo Stato in cui la Società europea ha la sede sociale coincide con lo Stato in cui ha la sua sede effettiva; il trasferimento di sede in uno Stato membro diverso richiede altresì il trasferimento della sede effettiva della Società europea. La sede è prescelta quale criterio di collegamento rilevante per la determinazione della legge applicabile alla Società europea, per le materie che non sono direttamente disciplinate dal Reg. Società europea. Particolarmente significativa ed innovativa, è la disciplina del trasferimento di sede, per il quale è stabilito il principio che non dà luogo a scioglimento né a costituzione di una nuova persona giuridica (art. 8, par. l, Reg. Società europea), fermo restando il cambiamento della legge applicabile. La conservazione della personalità giuridica e l’assenza di scioglimento della Società europea nonostante il trasferimento della sede in altro Stato membro non sono conseguenze di poco momento, considerato che questa soluzione è negata in diversi ordinamenti. Quanto alle conseguenze di tale cambiamento sui profili organizzativi interni della Società europea, laddove disciplinati direttamente dal Reg. Società europea, o da questo rimessi all’autonomia statutaria, essi non subiscono alterazioni per il trasferimento di sede. La conservazione delle disposizioni organizzative interne derivanti dall’applicazione della legge dello Stato membro della sede originaria della Società europea dipende dalla legislazione dello Stato membro in cui la Società europea trasferisce la sede stessa. Il trasferimento di sede, non consentito alle Società europea nei cui confronti siano state avviate una procedura di scioglimento, di liquidazione, d’insolvenza, di sospensione dei pagamenti o altre procedure analoghe (art. 8, par. 15), richiede un articolato procedimento, a tutela degli interessi di azionisti, creditori e terzi interessati. Ai sensi dell’art. 8 Reg. Società europea:

  • un progetto di trasferimento, nel quale sia dato conto delle implicazioni che il trasferimento può avere per il coinvolgimento dei lavoratori nella Società europea, del calendario previsto per il trasferimento e dei diritti eventualmente previsti a tutela degli azionisti e dei creditori, deve essere elaborato dagli amministratori e reso pubblico;
  • l’organo di direzione o di amministrazione redige una relazione nella quale sono spiegati e giustificati gli aspetti giuridici ed economici del trasferimento e sono spiegate le sue conseguenze per gli azionisti, per i creditori e per i lavoratori;
  • il progetto e la relazione devono essere depositati presso la sede sociale almeno un mese prima dell’assemblea generale che deve pronunciarsi sul trasferimento, affinché possano essere esaminati da azionisti e creditori della Società europea, che hanno anche diritto di ottenere, su richiesta, copia gratuita dei suddetti documenti;
  • la decisione di trasferimento può essere adottata soltanto due mesi dopo la pubblicazione del progetto e deve essere presa dalla assemblea generale con le modalità previste per le deliberazioni di modificazione dello statuto;
  • nello Stato membro della sede sociale della Società europea, un organo giurisdizionale, un notaio o un’altra autorità competente rilascia un certificato attestante in modo concludente l’adempimento degli atti e delle formalità preliminari al trasferimento;
  • la nuova iscrizione può effettuarsi soltanto su presentazione del certificato e con l’espletamento comprovato delle formalità richieste per l’iscrizione nel registro nel Paese in cui è situata la nuova sede sociale; dalla nuova iscrizione prendono effetto il trasferimento e la relativa modifica statutaria;
  • dopo la nuova iscrizione, il registro presso il quale essa è stata effettuata notifica tale iscrizione al registro in cui la Società europea era precedentemente iscritta; la precedente iscrizione è cancellata all’atto di ricezione della notifica;
  • la nuova iscrizione e la cancellazione di quella precedente vengono pubblicate negli Stati membri interessati.

Con riguardo alla posizione degli azionisti, il Reg. Società europea prevede che per le Società europea iscritte nel proprio territorio, gli Stati membri possono adottare provvedimenti volti a garantire un’adeguata protezione degli interessi degli azionisti di minoranza della Società europea che si sono pronunciati contro il trasferimento (art. 8, par. 5). In ordine alla tutela dei creditori, è stabilito che prima che l’autorità competente rilasci il predetto certificato la Società europea deve fare in modo che, per quanto riguarda le passività che possano essere sorte prima della pubblicazione del progetto di trasferimento, gli interessi dei creditori e dei titolari di altri diritti nei confronti della Società europea (inclusi quelli di enti pubblici) siano stati adeguatamente tutelati, in ottemperanza a quanto stabilito dallo Stato membro nel quale la Società europea aveva la sede sociale prima del trasferimento (art. 8, par. 7). Gli Stati membri possono estendere la regola alle passività che sorgano (o possano sorgere) prima del trasferimento. La pubblicazione della nuova iscrizione della Società europea rende la nuova sede sociale opponibile ai terzi. Finché non è stata pubblicata la cancellazione della Società europea dal registro della sede precedente, i terzi possono continuare ad avvalersi della vecchia sede, a meno che la Società europea dimostri che i terzi erano a conoscenza della nuova sede (art. 8, par. 13). Inoltre, una Società europea che abbia trasferito la sede sociale in un altro Stato membro è considerata, rispetto a qualsiasi controversia anteriore all’iscrizione nel registro del Paese in cui è situata la nuova sede sociale, come avente la sede sociale nello Stato membro in cui la Società europea era iscritta prima del trasferimento, anche se essa è chiamata in giudizio dopo quest’ultimo (art. 8, par. 16). Gli Stati membri possono anche riservare alle autorità competenti il potere di opporsi, entro due mesi dalla pubblicazione del progetto, a un trasferi­mento di sede sociale che comporti un cambiamento della legge applicabile alle Società europea presso di essi registrate. L’opposizione può essere promossa soltanto per motivi di interesse pubblico e deve poter formare oggetto di ricorso davanti ad un’autorità giudiziaria (art. 8, par. 14).