Documento informatico e firma digitale

Il documento informatico è “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”. Un ordine di acquisto via Internet corrisponde alla definizione perché rappresenta per via informatica l’accettazione del cliente. La firma digitale è “il risultato della procedura informatica che consente al sottoscrittore e al destinatario rispettivamente di verificare la provenienza e l’integrità di un documento informatico”. La procedura che crea una firma digitale si chiama “validazione”. Essa implica l’impiego di una coppia di chiavi crittografiche fra loro correlate ma asimmetriche.

La chiave privata è nota solo al soggetto che la impiega per la propria firma telematica, mentre la chiave pubblica è generalmente nota dai pubblici registri. Se al documento informatico è apposta la firma digitale dell’autore, esso soddisfa il requisito legale della forma scritta. La disciplina della firma digitale pone due ordini di questioni:

  • questioni relative al valore e alla contestabilità della firma;
  • altre questioni toccano il rapporto tra il documento informatico e firma digitale; la firma digitale può apporsi solo a un documento informatico e dunque lo presuppone necessariamente. Invece può concepirsi un documento informatico senza firma digitale.

Il documento informatico con firma digitale ha il valore della scrittura privata, quindi, se un contratto è vincolato alla forma scritta, esso richiede per forza un documento informatico con firma digitale. Il documento senza firma digitale non ha valore di scrittura privata ma è pur sempre manifestazione di una volontà contrattuale, dunque può essere applicato ai contratti che non richiedono una forma scritta.