Diritto internazionale privato e l’uniformazione

Diritto internazionale privato e l’uniformazione

Le norme di diritto internazionale indicano quale legge nazionale sia applicabile a un rapporto, in presenza di elementi che lo ricondurrebbero a più ordinamenti giuridici diversi. La Convenzione di Roma dell’80 adotta un criterio principale e un criterio subordinato. Il primo è la scelta delle parti, mentre in base al secondo si applica la legge del Paese con cui il contratto presenta il collegamento più stretto. Per individuarlo, scattano alcune presunzioni (es: il contratto ha per oggetto un immobile e si presume che sia più strettamente collegato col Paese in cui è sito l’immobile).

Altri artt. della Convenzione riguardano singoli tipi di contratto quali: “I contratti dei consumatori” (art. 5), “Il contratto di lavoro” (art. 6), “Invalidità” (art. 8), “Incapacità” (art. 11). Il ricorso alle norme di diritto internazionale diventa superfluo quando non occorre compiere una “scelta fra leggi” nazionali, in quanto al contratto si applica una disciplina internazionalmente uniforme. La più importante convenzione in materia contrattuale è la Convenzione di Vienna dell’80 sulla vendita internazionale di beni mobili.

Altre sono state Bruxelles (1970), per i contratti di viaggio e Ottawa (1988) per il leasing e il factoring internazionale. Nel 1994 l’istituto internazionale per l’unificazione del diritto privato (Unidroit, con sede a Roma) ha formulato un testo di “Principi dei contratti commerciali internazionali”, frutto di un’elaborazione svolta nel corso di molti anni e che ha richiesto un gran contributo da studiosi, operatori, funzionari pubblici e privati. Un’area di riferimento più limitata hanno i “Principi del diritto europeo dei contratti” (Commissione di studio presieduta da Lando).

Infine, si deve ricordare un fattore di uniformazione sostanziale del diritto dei contratti a scala europea è costituito dalle numerose direttive dell’Unione. Il testo riflette regole, principi, categorie, culture che non sono quelle di un singolo ordinamento ma costituiscono un mix di diversi ordinamenti e di diversi livelli culturali.