Contratti dei consumatori

In tutta Europa emerge come categoria autonoma artt. 1469 bis ss. “dei contratti del consumatore” (N.B.) e comprende anche numerose altre discipline. Esistono differenze fra contratto del consumatore e contratto di diritto comune. Il recesso, nella variante di recesso “di pentimento” è estraneo al diritto comune; inoltre, il contratto del consumatore è esposto all’invalidità, sicché può dirsi che è molto più vulnerabile, in conseguenza di vincoli imposti all’autonomia privata, ma queste speciali invalidità risultano meno distruttive del vincolo contrattuale.

Nuovi fattori nei contratti dei consumatori:

  1. Il dilagare dei recessi di pentimento. Nei contratti del consumatore si è affermata la figura del recesso di pentimento (breve), per cui appariva forte il rischio che il consumatore patisse un “effetto sorpresa”. Il mero ripensamento soggettivo è, fra tutti, quello più distruttivo.
  2. Nuovi vincoli, nuove invalidità. Li possiamo raggruppare in 3 ordini:

A) Vincoli di forma: la forma scritta offre superiore certezza.

B) Vincoli di trasparenza (“documento informativo”); stessa ratio per la multiproprietà. L’inosservanza del vincolo di trasparenza è colpita con un diritto di recesso esercitabile entro 3 mesi.

C) Vincoli di contenuto: quelli riconducibili ai “limiti” della libertà di “determinare il contenuto del contratto” (art. 1322 cc.) che si risolve nel divieto di inserire certi contenuti. L’interesse tutelato non sta nell’invalidità ma nel potere di recesso.

  1. Il contenimento delle conseguenze dell’invalidità. Quando l’invalidità investe l’intero contratto è quasi sempre invocabile dal solo consumatore. Quando invece tocca singole parti i casi possono essere due. Spesso i contenuti della clausola invalida sono sostituiti di diritto, secondo favor per il consumatore. Ma può anche succedere che la clausola invalida cada senza essere sostituita e ciò può condurre a estendere la nullità dalla singola clausola all’intero contratto. Nel contratto del consumatore questo di regola non accade (art. 1419 cc). L’art. 1469 prevede che le clausole vessatorie siano inefficaci, “mentre il contratto rimane efficace per il resto”. Ad es. alla vendita di multiproprietà appare ragionevole che caduta per invalidità la clausola avversa al consumatore, il venditore non possa derivarne l’invalidità dell’intero contratto.

Attacco al valore del vincolo contrattuale: l’impossibilità di sciogliersi unilateralmente è il senso del vincolo.

L’art. 1372 cc. afferma che “il contratto [] non può essere sciolto che per mutuo consenso (ma spesso non è così).

La sterilizzazione della regola sulla nullità parziale: l’art. 1419 cc si basa sui principi della causa e della buona fede. Caduta una clausola essenziale, tenere fermo il contratto sarebbe contrario alla buona fede. Nel diritto del consumatore, il contratto, depurato della sola clausola invalida, resta fermo (ratio di protezione del consumatore).

La tradizione dice che l’equilibrio contrattuale è affare dei privati contraenti e non è materia di regolazione pubblica.

Il contratto è impugnabile solo quando il lamentato squilibrio sia:

  1. Sopravvenuto e non originario
  2. Originario ma penalizzante per il contraente
  3. Originario ma ci sia una differenza tra contratto e legge imperativa (es. prezzi imposti).

Fuori di questi casi il contrato non è sindacabile.

Squilibrio originario: normativo o economico. La disciplina delle clausole vessatorie è un rimedio per contratti squilibrati. L’abuso di dipendenza economica nei rapporti fra imprese è colpito da nullità e caratterizzato da un “eccessivo squilibrio di diritti e di obblighi”. La valutazione del carattere vessatorio non attiene all’adeguatezza del prezzo”, però è ovvio rilevare che “diritti” e “obblighi” contrattuali (recessi, ius variandi, esoneri da responsabilità, …) hanno un costo, sicché i confini fra squilibrio normativo ed economico sono evanescenti.

Inoltre non è un’irrilevanza assoluta: il livello di prezzo è irrilevante, solo se il contratto lo indica “in modo chiaro e comprensibile”. La legge sulla subfornitura vieta “il patto con cui il subfornitore disponga di diritti di privativa industriale o intellettuale” (es.: brevetto) quando la disposizione sia fatta “a favore del committente e senza congruo corrispettivo”. L’eventuale assunzione di un impegno di non concorrenza a carico dell’agente per il tempo successivo alla fine del rapporto di agenzia deve essere remunerata con “un’indennità” (art. 2125 c.c. 5 anni per dirigenti e 3 anni per altri).

Nuovo modello di controllo sull’equilibrio economico del contratto: è socialmente patologica la contrattazione in stato di pericolo o di bisogno, incapacità di intendere e di volere. Invece, le nuove norme danno rimedi contro contratti conclusi in condizioni di fisiologia sociale. Significativo è il parametro della retribuzione “proporzionata” e “sufficiente” (art. 36 1° comma, Cost.). Le nuove norme sui contratti estendono il vincolo in nuove aree su basi di fisiologia sociale. Le nuove discipline impongono al contratto un equilibrio economico, senza provvedere alla quantificazione.

Usura. L’usura è vicina ai vecchi modelli. È colpita da nullità la sola clausola relativa agli interessi, ma la determinazione del “tasso soglia” si quantifica in base a parametri di legge. L’usura scatta quando vantaggi o compensi siano sproporzionati rispetto alla prestazione e quando la vittima si trovi “in condizioni di difficoltà economica” (contesto di patologia delle relazioni sociali).

La crescente indistinzione fra regole di validità e di comportamento.  L’art. 1338 c.c. prevede che “la parte che, conoscendo una causa di invalidità del contratto, non ne ha dato notizia all’altra parte” è tenuta a risarcire il danno. Il comportamento ingannevole rende il contratto annullabile per dolo.

Le nuove discipline dei contratti del consumatore. La clausola è vessatoria quando lo squilibrio risulti contrario a buona fede. Elemento impeditivo della vessatorietà è che la clausola sia stata negoziata (pag. 6 p.to 9): a seconda che sia stata imposta unilateralmente o meno (es: legge antitrust). Art. 1469 – ter, 2° comma la categoria del rimedio contrattuale dice che quando un contratto è invalido significa quasi sempre accordare tutela all’interesse di una parte. Forza espansiva oltre il contratto. Per riassumere:

  • “Forza di legge” attenuata
  • Contenimento delle conseguenza dell’impugnazione
  • Controlli sull’equilibrio normativo ed economico

Nato nel campo dei contratti del consumatore, il nuovo paradigma contrattuale manifesta una forza espansiva che lo proietta al di là di quel campo. Il contratto con asimmetria di potere vede la debolezza di una parte rispetto all’altra.

Nei Principi europei rileva prima di tutto l’art. 4:109 che rende impugnabile il contrato da cui una parte abbia consapevolmente ricavato “an excessive benefit”. Considerazioni analoghe possono svolgersi in relazione all’Art. 3.10 dei Principi Undroit (“Gross disparity”), che consente alla parte d’impugnare il contratto che dìa all’altra ingiustificatamente an excessive benefit (non patologica). Rileva, ancora l’art. 4:110 dei Prncipi europei (“Unfair terms not individually negotiated”), che rende impugnabili le clausole per effetto delle quali si determini qualche “significant imbalance in the parties’ rights and obligations”, tutte le volte che la clausola squilibrante non sia stata “individually negotiated” (non patologica).  I Principi della Commissione Lando non si applicano ai soli contratti fra consumatori e professionisti. I Principi europei quindi confermano la transizione al contratto con asimmetria.