Le società di capitali: la società in accomandita per azioni (SAPA)

La società in accomandita per azioni è caratterizzata da due categorie di soci:

  • gli accomandatari, che rispondono solidalmente e illimitatamente delle obbligazioni sociali, a cui è attribuita per legge la carica di amministratori della società. Non si può essere accomandatari se non si è amministratori: se si cessa di essere amministratori si cessa di essere accomandatario e diventa accomandante, non rispondendo più illimitatamente delle obbligazioni sorte dopo la data di iscrizione del fatto nel registro delle imprese (non come nella SAS in cui c’erano accomandatari non amministratori). La responsabilità non vale per le obbligazioni sorte prima che si assumesse la qualifica di socio accomandatario. Vale il beneficio della preventiva escussione
  • gli accomandanti, soci la cui responsabilità è limitata alla quota conferita le quote di partecipazione sono rappresentate da azioni.

Differenze con la SPA e con la SAS

  • nella denominazione è indicato SAPA e non SPA. Deve contenere almeno le generalità di un accomandatario
  • nell’atto costitutivo devono essere indicati i componenti delle due categorie di soci
  • amministrazione affidata ai soci accomandatari in via esclusiva
  • la revoca degli amministratori va deliberata con le maggioranze richieste dall’assemblea straordinaria e deve essere approvata da tutti gli accomandatari. È competenza dell’assemblea straordinaria
  • le modifiche dell’atto costitutivo avvengono coi quorum dell’assemblea straordinaria e l’unanimità degli accomandatari
  • se viene meno la categoria degli accomandatari, si hanno 180 giorni per ricostituirla; se manca la categoria degli accomandatari il collegio sindacale nominerà un amministratore provvisorio. Se vengono meno tutti gli accomandanti, ciò non è causa di scioglimento
  • è possibile adottare tutti e 3 i sistemi di amministrazione previsti per la SPA. Nelle delibere riguardanti i sindaci gli accomandatari non votano