Le società cooperative

Le società con scopo mutualistico

Le società cooperative sono società a capitale variabile che si caratterizzano per lo specifico scopo perseguito nello svolgimento dell’attività di impresa: lo scopo mutualistico. Il tratto distintivo delle società cooperative rispetto a tutti gli altri tipi di società, in precedenza esaminati, risiede quindi nello scopo economico perseguito. Più esattamente, identico è lo scopo-mezzo delle società cooperative e delle società lucrative: esercizio in comune di una determinata attività economica. Diverso è invece lo scopo-fine: nelle società lucrative, la produzione di utili (lucro oggettivo) da distribuire fra i soci (lucro soggettivo); nelle società cooperative, lo scopo mutualistico.

Ma in che cosa consiste esattamente lo scopo mutualistico? Lo scopo mutualistico indica un particolare modo di organizzazione e di svolgimento dell’attività di impresa che si caratterizza per la gestione di servizio a favore dei soci. Questi ultimi sono cioè i destinatari elettivi (ma non esclusivi) dei beni o servizi prodotti dalla cooperativa, ovvero delle possibilità di lavoro e della domanda di materie prime dalla stessa create. Il che consente ai soci della cooperativa di ottenere condizioni più vantaggiose di quelle di mercato. con formula sintetica, ma efficace, si dice che nella cooperativa i soci si fanno imprenditori di se stessi.

Anche i soci di una cooperativa mirano perciò a realizzare un risultato economico ed un proprio vantaggio patrimoniale, attraverso lo svolgimento di attività di impresa. il risultato economico perseguito non è però la più elevata remunerazione possibile del capitale investito (lucro soggettivo). È invece quello di soddisfare un comune preesistente bisogno economico (il bisogno di lavoro, il bisogno del bene casa, il bisogni di generi di consumo, di credito, e così via). E di soddisfarlo conseguendo un risparmio di spesa per i beni e servizi acquistati dalla società (cooperative di consumo), o una maggiore retribuzione per i propri beni o servizi alla stessa ceduti (cooperative di produzione e di lavoro).In ciò consiste l’essenza del vantaggio mutualistico. La legge consente tuttavia la presenza, accanto ai soci cooperatori, di soci non specificatamente interessati alla prestazioni mutualistiche ed il cui ruolo è esclusivamente quello di apportare il capitale di rischio necessario per lo svolgimento dell’attività della cooperativa (soci sovventori).

Scopo mutualistico e scopo lucrativo

Le società cooperative sono caratterizzate da uno scopo prevalente, ma non esclusivamente mutualistico. Se l’atto costitutivo lo prevede, esse possono svolgere anche attività con terzi. E l’attività con terzi è di regola finalizzata alla produzione di utili; può essere cioè attività oggettivamente lucrativa. Nelle cooperative, lo scopo mutualistico può quindi (salvo precisa limitazione statutaria) coesistere con un’attività con terzi produttiva di utili. Incompatibile con scopo mutualistico è e resta però l’integrale distribuzione ai soci degli utili prodotti dalla cooperativa. È così disincentivata la partecipazione ad una cooperativa di soci (anche sovventori) animati dal solo intento di ricavare la più alta remunerazione possibile del capitale investito.

Le cooperative a mutualità prevalente

L’attuale disciplina generale delle società cooperative si basa sulla distinzione fra società cooperative a mutualità prevalente e altre società cooperative. Le prime godono di tutte le agevolazioni previste per le società cooperative, le seconde non godono delle agevolazioni di carattere tributario, pur continuando a godere di altre agevolazioni (ad esempio, finanziarie o lavorative). Elementi caratterizzanti delle cooperative a mutualità prevalente sono:

  • la presenza nello statuto di clausole che limitano la distribuzione di utili e riserve ai soci cooperatori;
  • la circostanza che la loro attività deve essere svolta prevalentemente a favore dei soci (cooperative di consumo: i ricavi delle vendite verso i soci devono essere più della metà dei ricavi totali), o deve utilizzare prevalentemente prestazioni lavorative dei soci (cooperative di lavoro: la maggior parte dei costi del lavoro deve essere per prestazioni dei soci) o beni e servizi apportati dagli stessi (cooperative di produzione e di lavoro: la maggior parte dei costi per materie prime deve essere per beni conferiti dei soci).

Perdono la qualifica di cooperative a mutualità prevalente le società che per due esercizi non rispettino tali condizioni. Le società cooperative a mutualità prevalente sono tenute ad iscriversi in un apposito albo delle società cooperative, tenuto a cura del Ministero delle attività produttive.

Caratteri strutturali

È previsto un numero minimo di soci per la costituzione e la sopravvivenza della società. Nel contempo si richiede ai soci specifici requisiti soggettivi; e ciò per assicurare che la compagine sociale sia composta, almeno in prevalenza, di persone appartenenti a categorie sociali specificamente interessate a fruire dei beni prodotti dall’impresa cooperativa. Sono fissati limiti massimi alla quota di partecipazione di ciascun socio e alla percentuali di utili agli stessi distribuibile. Le variazioni del numero e delle persone dei soci e le conseguenti variazioni del capitale sociale non comportano modificazioni dell’atto costitutivo.

È così data alla società una struttura aperta che facilita l’ingresso di nuovi soci e il recesso di quanti non sono più interessati all’attività mutualistica. Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto in assemblea a un solo voto, qualsiasi sia il valore della sua quota o il numero delle sue azioni. Le società cooperative sono sottoposte a vigilanza dell’autorità governativa al fine di assicurarne il regolare funzionamento amministrativo e contabile.

La costituzione della società

Per procedere alla costituzione di una società cooperativa è necessario che i soci siano almeno nove. La società si scioglie e deve essere posta in liquidazione se il numero di soci scende al di sotto del minimo e non è reintegrato il numero nel termine massimo di un anno. Il procedimento di costituzione ricalca quello previsto per la Spa o la Srl, a seconda partecipazione è inoltre subordinata al possesso di requisiti oggettivi volti ad assicurare che i soci svolgano attività coerenti e/o non incompatibili con l’oggetto sociale della cooperativa. da della disciplina applicabile alla società da costituire. Per quanto riguarda l’atto costitutivo, in particolare, è necessario inserire:

  1. i requisiti e le condizioni per l’ammissione di nuovi soci e il modo e il tempo in cui devono essere eseguiti i conferimenti;
  2. le condizioni per l’eventuale recesso e per l’esclusione dei soci;
  3. le regole per la ripartizione degli utili e i criteri per la ripartizione degli storni

La denominazione sociale della società può essere formata liberamente, ma deve contenere l’indicazione di società cooperativa. L’atto costitutivo è sottoposto al controllo di legalità da parte del notaio rogante (fra i cui poteri rientra anche quello di accertare la presenza dello scopo mutualistico) e, su richiesta dello stesso, deve essere iscritto nel registro delle imprese. Con l’iscrizione la società cooperativa acquista personalità giuridica. Le cooperative che intendono godere dei benefici fiscali e delle altre agevolazioni sono poi tenute all’iscrizione nell’Albo delle società cooperative.

I conferimenti

La disciplina dei conferimenti e delle prestazioni accessorie è identica a quella delle SpA, salvo che lo statuto non abbia optato per la disciplina della Srl.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali

Con la riforma del 2003 nelle società cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società col suo patrimonio. Il socio moroso può essere escluso dalla società. Il creditore personale di un socio non può agire esecutivamente sulla quota o sulle azioni dello stesso. Inoltre, l’attuale disciplina non gli consente più di fare opposizione in caso di proroga della società.

Le quote. Le azioni

Nelle cooperative la partecipazione sociale può essere rappresentata da quote o da azioni, a seconda che la cooperativa sia regolata dalla disciplina delle SpA oppure della Srl. Per stimolare l’allargamento della compagine azionaria, nessun socio, persona fisica, avere una quota superiore a centomila euro. Tuttavia, nelle cooperative con più di 500 soci l’atto costitutivo può elevare tale limite fino al 2% del capitale sociale. Le previsioni di limiti massimi alla partecipazione di ciascun socio pongono vistosi ostacoli per la raccolta di capitale di rischio.

Nasce così la figura dei soci sovventori. La figura dei soci sovventori consente la raccolta di capitale di rischio anche fra soggetti sprovvisti degli specifici requisiti soggettivi richiesti per partecipare all’attività mutualistica. L’atto costitutivo può stabilire particolari condizioni a favore dei soci sovventori per la ripartizione degli utili. Per evitare però che la partecipazione dei soci sovventori sia animata da scopi esclusivamente speculativi, è stabilito che il tasso di remunerazione dei soci sovventori non può essere maggiorato in misura superiore al 2% rispetto a quello previsto per gli altri soci.

Sono poi introdotte delle regole volte a evitare che i soci sovventori prendano il sopravvento nella gestione della società: l’atto costitutivo può attribuire a ciascun socio sovventore più voti, ma non oltre 5. Altra forma di finanziamento sono le azioni di partecipazione cooperativa. Esse sono prive di voto e sono privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale. Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse al portatore, se interamente liberate (e sono quindi liberamente trasferibili e godono dell’anonimato). Alle società cooperative è stata di recente consentita anche l’emissione di obbligazioni. Il limite all’emissione è individuato nell’ammontare del capitale versato e delle riserve risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Gli organi sociali, l’assemblea

Stessa disciplina delle Spa ed identico è il riparto delle funzioni. Alcune significative deviazioni sono introdotte per l’assemblea. Il peso di ciascun socio cooperatore in assemblea è svincolato dall’ammontare della partecipazione sociale. Per i soci persone fisiche trova rigida applicazione il principio “una testa, un voto”. Valgono inoltre le seguenti regole:

  • hanno diritto di voto solo coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni; ciò per evitare che gli amministratori possano manipolare le maggioranze ammettendo un numero massiccio di soci all’ultimo momento;
  • il socio può farsi rappresentare in assemblea solo da un altro socio; e, ciascun socio non ne può rappresentarne più di dieci.
  • il voto può essere dato anche per corrispondenza o per altri mezzi se l’atto costitutivo lo consente.

L’atto costitutivo può introdurre forme di convocazione diverse da quelle previste per la SPA. I quorum costitutivi e deliberativi sono calcolati in base ai voti spettanti per testa ai soci, non in base alla loro partecipazione. Essi sono determinati dall’atto costitutivo. Possono essere disposte assemblee separate dall’atto costitutivo: si articola la struttura in assemblee separate e assemblea generale; per le cooperative con numerosissimi soci sparse sul territorio le assemblee separate eleggono dei soci-delegati che prenderanno parte all’assemblea generale.

Amministrazione. Controlli. Collegio dei probiviri

Quanto al sistema tradizionale, con l’attuale disciplina è caduta la regola che tutti gli amministratori deviano essere soci cooperatori; è sufficiente che solo la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori. È prassi consolidata la previsione negli statuti delle cooperative di un ulteriore organo sociale: il collegio dei probiviri. A tale organo è affidata la risoluzione di eventuali controversie fra soci o fra soci e società, riguardanti il rapporto sociale o la gestione mutualistica. Oltre al controllo del collegio sindacale le società cooperative sono anch’esse assoggettate al controllo giudiziario sulla gestione. Legittimati al ricorso sono 1/10 del numero complessivo dei soci, ridotto a 1/20 per le cooperative che hanno più di 3.000 soci.

La vigilanza governativa

Le società cooperative sono sottoposte al controllo dell’autorità governativa, al fine di assicurare il regolare funzionamento amministrativo e contabili delle stesse ed il rispetto delle condizioni richieste per la concessione delle agevolazioni tributarie e creditizie. La vigilanza spetta al ministero del lavoro ed è esercitata tramite ispezioni ordinarie (biennali) e ispezioni straordinarie (disposte ogni qualvolta che se ne ravvisa l’opportunità).

Bilancio. Utili e ristorno

La formazione del bilancio di esercizio delle società cooperative è assoggettata alla disciplina della SpA. Regole specifiche sono dettate per la destinazione degli eventuali utili prodotti:

  • la riserva legale è del 30% anziché del 5%; inoltre, tale obbligo sussiste indipendentemente dall’ammontare raggiunto dalla riserva legale;
  • il 3% degli utili netti è obbligatoriamente destinato ad appositi fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Infine, e soprattutto, sono posti dei limiti alla distribuzione fra i soci degli utili residui, comprimendo così il profilo lucrativo della partecipazione sociale.

L’attuale disciplina introduce una netta distinzione fra società cooperative a mutualità prevalente ed altre società cooperative. Per queste ultime è sufficiente che l’atto costitutivo fissi la % massima dei dividendi che possono essere ripartiti tra i soci cooperatori. Disciplina più restrittiva è prevista per le società cooperative a mutualità prevalente. Gli statuti di tali società devono prevedere:

  • il divieto di distribuire dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni fruttiferi postali
  • aumentato di 2 punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
  • il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore al due per cento rispetto a tale limite massimo;
  • il divieto di distribuire le riserve tra i soci cooperatori;
  • l’obbligo di devolvere, in caso di scioglimento della società, l’intero patrimonio sociale (deducendo soltanto il capitale e i dividendi eventualmente maturati) ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

Dagli utili (remunerazione del capitale) vanno tenuti distinti i ristorni. Questi costituiscono rimborso ai soci di parte del prezzo pagato per i beni o servizi acquistati dalla cooperativa (cooperativa di consumo) a prezzo di mercato, o integrazione della retribuzione corrisposta dalla cooperativa per le prestazioni del socio (cooperative di produzione e di lavoro). I ristorni costituiscono uno degli strumenti tecnici per attribuire ai soci cooperatori il vantaggio mutualistico derivante dai rapporti di scambio intrattenuti con la cooperativa. Alle somme distribuite ai soci a titolo di ristorno non sono applicabili le limitazioni che la legge pone alla distribuzione degli utili.

Lo scioglimento

Valgono per le società cooperative le cause di scioglimento previste per le società di capitali, con la sola differenza, dovuta alla variabilità del capitale sociale, che solo la perdita totale del capitale è causa di scioglimento della società. Sono poi cause specifiche di scioglimento:

  • la riduzione dei soci al di sotto del numero minimo di nove (o tre), se questo non è reintegrato entro un anno;
  • la liquidazione disposta coattivamente dall’autorità governativa.

Per quanto riguarda la destinazione del residuo attivo di liquidazione, nelle cooperative a mutualità prevalentemente mutualistica l’intero patrimonio sociale netto (dedotto solo il capitale versato e rivaluto e i dividendi eventualmente maturati) deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I consorzi di cooperative

I consorzi di cooperative sono forme di organizzazione collettiva cui le società cooperative ricorrono per raggiungere un maggior grado di efficienza e di competitività sul mercato. La legge Basevi ne prevede tre diversi tipi:

  1. consorzi di cooperative per l’esercizio in comune di attività economica;
  2. consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti;
  3. consorzi fra società cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi.

Il gruppo cooperativo paritetico

Anche le società cooperative possono dar vita a organizzazioni di gruppo. Questo fenomeno, diffuso nel settore bancario e assicurativo, è fondato sulla base di un accordo contrattuale con cui più società cooperative si impegnano stabilmente a conformarsi ad una direzione unitaria che ciascuna concorre a determinare su un piano di parità rispetto alle altre (gruppo paritetico).

La legge fissa il contenuto minimo del contratto richiedendo che siano indicate in esso: la durata, la cooperativa cui è affidata la direzione del gruppo e i relativi poteri, nonché i criteri di compensazione e l’equilibrio nella distribuzione dei vantaggi derivanti dall’attività comune. Ogni cooperativa può recedere dal contratto senza oneri di alcun tipo qualora le condizioni dello scambio risultino pregiudizievoli per i propri soci. Il contratto deve essere depositato in forma scritta presso l’albo delle società cooperative.

Le mutue assicuratrici

Le mutue assicuratrici, o società di mutua assicurazione, sono società cooperative caratterizzate dalla stretta interdipendenza che per legge esiste fra la qualità di socio e la qualità di assicurato: non si può acquistare la qualità di socio, se non assicurandosi presso la società. I soci assicurati sono obbligati verso la società al pagamento di contributi, che costituiscono sia da conferimento sia da premio di assicurazione; essi sono calcolati con i criteri tecnici propri dei premi di assicurazione e, al pari di quest’ultimi, sono di regola pagati periodicamente.