Le azioni

Le azioni sono le quote di partecipazione dei soci in società per azioni. Sono quote omogenee e standardizzate, liberamente trasferibili e rappresentate da documenti che circolano secondo la disciplina dei titoli di credito. La singola azione rappresenta l’unità minima di partecipazione del capitale sociale e l’unità di misura dei diritti sociali: è indivisibile.

Azioni e capitale sociale

Le azioni devono essere tutte di ugual valore, ovvero rappresentare un’identica frazione del capitale sociale nominale. Il valore nominale è la parte del capitale sociale rappresentata da ciascuna azione, espressa in cifra monetaria. Le azioni non possono essere emesse a un valore minore del valore nominale: il valore di emissione può essere pari al valore nominale o al massimo maggiorato del sovrapprezzo. Il valore di bilancio/contabile è il valore reale delle stesse, ottenuto dividendo il patrimonio netto per il numero di azioni. Il valore di mercato delle azioni risolta giornalmente dai listini ufficiali quando le azioni sono quotate in un mercato regolamentato. Esso indica il prezzo di scambio delle azioni quel determinato giorno e incorpora aspettative economiche future sulla società e altre variabili. In relazione al fatto che un azione è una frazione del capitale sociale, individuiamo alcune caratteristiche:

  • indivisibilità: come sopra accennato, l’azione è l’unità minima di partecipazione. Se più soggetti ne sono titolari siamo di fronte a una comproprietà indivisa: essi devono nominare un rappresentante comune per l’esercizio dei diritti verso la società. Si nomina a maggioranza per quote e si danno istruzioni su come esercitare i diritti connessi (diritto di voto). Queste istruzioni non sono opponibili alla società: per la società il voto è valido anche se il rappresentante non segue le istruzioni. Le conseguenze intercorrono tra rappresentante e rappresentati. Se non si nomina un rappresentante non possono essere esercitati i diritti connessi all’azione e le comunicazioni fatte a uno dei comproprietari si presumono note a tutti. I comproprietari sono obbligati in solido per i versamenti dovuti alla società.
  • Autonomia: ogni azione rappresenta una partecipazione compiuta, perfetta. Se il socio possiede più azioni queste possono avere vicende autonome: posso recedere solo x parti di esse, venderne solo una parte. Il dubbio sorge riguardo al diritto di voto: è ammissibile il voto divergente? È lecito e necessario quando le azioni appartengono a una società fiduciaria di più soggetti, per far sì che possano essere rispettate le istruzioni dei conferenti delle azioni. È dubbia l’ammissibilità quando il voto divergente è adottato per mantenere il diritto di impugnabilità delle delibere. Secondo Campobasso è ammissibile il voto divergente sulla stessa delibera qualora il comportamento trovi giustificazione in ragioni oggettive e non contrasti col principio di buona fede. In alcuni casi acquista rilievo anche la complessiva partecipazione posseduta da una stessa persona, in caso di certe percentuali di partecipazioni: il legislatore può quindi dare rilievo alla sostanziale unità di un pacchetto unitario di partecipazione Frazionamento e raggruppamento di azioni: si può deliberare di sostituire ogni azione da 10 € con 10 azioni da 1 € o viceversa. L’indivisibilità non impedisce ciò in caso di azioni con l’indicazione del valore nominale.

 

Azioni in quanto attributive di diritti: la partecipazione azionaria

Ogni azione è attributiva di diritti di natura amministrativa e patrimoniale. Uguaglianza dei diritti: le azioni sono attributive degli stessi diritti: identico è l’apporto alla formazione del CS identici saranno i diritti attribuiti dall’azione. Questa uguaglianza non è assoluta ma

  • RELATIVA: possono esistere diverse categorie di azioni attributive di diversi diritti. All’interno della categoria i diritti attribuiti sono uguali.
  • OGGETTIVA: uguali sono i diritti attribuiti da un’azione, non i diritti di cui gode ogni azionista complessivamente (dipendono dal numero di azioni che possiede)

Distinguiamo tra

  • Diritti indipendenti dal numero di azioni possedute: basta possedere una sola azione per esserne titolari. Sono diritto di intervento in assemblea, di denuncia al collegio sindacale, di esame dei libri sociali.
  • Diritti che competono solo se si possiede una certa quantità di azioni: sono detti diritti della minoranza, competono solo se si possiede (il socio da solo o un gruppo di soci) una percentuale prescritta del capitale sociale, anche contro la volontà della maggioranza. Per evitare abusi sono previste forme di pubblicità e limiti minimi di capitale da raggiungere. Tali soglie possono essere ridotte/modificate dall’atto costitutivo: una soglia più bassa rende più appetibile la partecipazione alla società, basta poco per incidere. Per quanto riguarda il diritto di voto alle società che non fanno ricorso al mercato di rischio è consentito prevedere che le azioni siano possedute dallo stesso soggetto a. Il diritto di voto sia limitato a una misura massima: fino al 10% del CS è attribuito un voto, per l’eccedenza non è previsto diritto di voto b. Può essere introdotto il voto scalare: fino al 10% del capitale un voto per azione, dal 10% al 20% un voto ogni due azioni, eccetera.
  • Diritti proporzionali al numero di azioni possedute: diritto di voto, partecipazione agli utili, alla liquidazione, diritto di opzione, diritto all’assegnazione gratuita di azioni

Categorie di azioni

A patto che siano indicati nell’atto costitutivo, una SPA può emettere diverse categorie di azioni. Le condizioni sono

  1. Indicare la categoria e i diritti attribuiti nell’atto costitutivo
  2. Sono vietati le azioni a voto plurimo
  3. Divieto di patto leonino
  4. Ogni volta che c’è una categoria speciale di azioni deve essere predisposta un’assemblea speciale di categoria che approverà e delibererà sulle decisioni dell’assemblea ordinaria che influiscono sulla loro posizione (delibera inoltre sulla transazione delle controversie della società, nomina revoca del rappresentante comune, azione di responsabilità nei suoi confronti, costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela degli interessi comuni); distinguiamo due casi: se le azioni non sono quotate si seguirà quanto previsto per l’assemblea straordinaria, se invece sono quotate si seguirà la seguente disciplina prevista specificatamente per le azioni di risparmio (quorum più bassi e rappresentante). Una delibera di tale assemblea è necessaria qualora le l’assemblea ordinaria deliberi pregiudicando i diritti di categoria: in mancanza di essa la delibera dell’assemblea ordinaria è priva di effetti. L’assemblea di categoria eleggerà un rappresentante comune che parteciperà alle assemblee ordinarie in modo da essere informato sulle delibere che possono pregiudicare i diritti della categoria. Il rappresentante ha diritto di esaminare il libro dei soci, di assistere alle assemblee della società e di impugnare le deliberazioni (il singolo azionista non può) Sono tutelati come gruppo, non individualmente dato che l’assemblea decide a maggioranza qualificata. I diritti della categoria sono quindi diritti di gruppo. Egli convoca l’assemblea di categoria quando: l’amministratore lo ritiene opportuno, quando è richiesto da almeno l’1% degli azionisti di categoria ed entro 60 giorni dall’emissione delle azioni (1 riunione).

AZIONI DI GODIMENTO: la funzione di queste azioni è di assicurare agli azionisti parità di trattamento in occasione di una riduzione del capitale sociale mediante sorteggio e annullamento di azioni dietro rimborso del valore nominale delle stesse. Dato che il valore reale dell’azione è spesso notevolmente superiore del valore nominale: agli azionisti rimborsati vengono rilasciate azioni di godimento, che consente la partecipazione agli utili in via subordinata dopo che a tutte le altre azioni è stata attribuita una somma almeno pari all’interesse legale sul valore nominale. Partecipano alla distribuzione del saldo attivo della liquidazione solo dopo che alle altre azioni è stato rimborsato il valore nominale. Non hanno diritto di voto, né diritto di intervento in assemblea, né di impugnazione delle delibere assembleari. Hanno il diritto di opzione.

AZIONI RISERVATE AI PRESTATORI DI LAVORO : possono essere attribuite a titolo oneroso o a titolo gratuito: in questo secondo caso gli utili accantonati a riserva disponibile vengono imputati a capitale con delibera dell’assemblea straordinaria e per l’importo corrispondente emette speciali categorie di azioni assegnate gratuitamente ai prestatori di lavoro. Non avvengono nuovi conferimenti, semplicemente aumento il capitale impiegando la riserva. In caso di aumento a titolo oneroso si delibera invece un aumento di capitale sociale rivolto a questi soggetti: il diritto di opzione dei soci è limitato per riservare le azioni ai prestatori di lavoro. Ad essi è richiesto un conferimento. I prestatori di lavoro possono partecipare ai risultati societari anche con strumenti finanziari partecipativi assegnati ai dipendenti: le norme sulla partecipazione sono dettagliatamente definite in quanto sono previste norme particolari per trasferimento, decadenza, riscatto. Nelle società ad azionariato diffuso si va affermando la pratica dei piani di compensi basati su strumenti finanziari a favore di amministratori e dirigenti.

AZIONI RISCATTABILI: Sono previste dall’art. 2437 sexies c.c. .Si tratta di azioni che, se alienate, possono essere riscattate dalla società o dai singoli soci. Ne parliamo in questa sede per comodità espositiva, perché non si tratta di una vera e propria categoria di azioni. Il diritto di riscatto, infatti, può essere attribuito a una qualsiasi categoria di azioni, come ci conferma lo stesso articolo 2437 sexies. Queste azioni si sono rivelate di particolare utilità in particolari circostanze, come quelle in cui la partecipazione del socio si spiega alla luce di rapporti extrasociali, per esempio di lavoro o di fornitura. Si è precisato in proposito, al fine di tutelare il capitale sociale, che il loro valore di riscatto è determinato secondo i criteri previsti per l’ipotesi di recesso e che resta salva l’applicazione della disciplina dell’acquisto di azioni proprie.

Azioni e altri strumenti partecipativi

Gli strumenti finanziari partecipativi son ben distinti dalle azioni: essi non sono parti del capitale sociale, anche se gli apporti con cui tali strumenti vengono liberati di certo incrementano il patrimonio sociale. Possono essere forniti di diritti patrimoniali:è escluso il diritto di voto in assemblea ordinaria, salvo argomenti specificamente indicate. Lo statuto può consentire la nomina di un componente indipendente del Cda o del consiglio di sorveglianza o di un sindaco.

Azioni e capitale sociale

Le azioni non sono espressamente qualificate dal legislatore come titoli di credito, anche l’opinione prevalente in dottrina le assimila a titoli di credito causali (possono essere emessi solo in base a un determinato rapporto causale. In quanto titoli di credito sono assoggettati alla disciplina per essi prevista, ovvero:

  • Autonomia in sede di circolazione dei titoli di credito: chi acquista in buona fede un titolo azionario, non è soggetto a rivendicazione
  • Il titolo svolge la funzione di legittimazione nei rapporti interni all’organizzazione societaria. Il titolare può esercitare i diritti sociali senza essere tenuto a provare la proprietà del titolo e la qualità di socio.
  • Letteralità incompleta: il titolo azionario non attribuisce un diritto letterale, ovvero pari a ciò che è esclusivamente scritto sul titolo, bensì più ampio secondo le disposizioni di legge.
  • Eccezioni: a differenza dei titoli di credito, ove al terzo portatore non sono opponibili le eccezioni personali fondate sul rapporto causale che ha generato il titolo, la società può opporre vizi di procedimento nella creazione delle azioni, annullamento del titolo non risultante dal documento, può richiedere il versamento delle quote non liberate, può opporre le limitazioni imposte nello statuto alla libera circolazione delle azioni.

E sono oltre distinti dal fatto di essere

  • Di massa
  • Emessi in relazione a un unico rapporto causale
  • A letteralità incompleta
  • Libertà/Velocità di circolazione

Le azioni possono essere nominative: la legge stabilisce tutte le azioni debbano essere nominative, per motivi di trasparenza e fiscale oppure al portatore: sono pochissimi i casi concreti in cui le azioni sono al portatore. Possono essere al portatore, a condizione che sia stato effettuato tutto il conferimento e le azioni siano interamente liberate, azioni di risparmio e azioni di Sicav (società di investimento a capitale variabile) se così decide l’azionista.

La circolazione delle azioni

Le azioni al portatore si trasferiscono col semplice trasferimento del possesso. Per le azioni nominative vige una doppia intestazione: il nominativo del proprietario è indicato sul titolo e sul libro soci, quindi in caso di trasferimento le generalità vanno modificate in entrambi. Il cambio dell’intestazione può avvenire in 3 modi:

  1. TRANSFERT: cambio contestuale delle due intestazioni, a cura e sotto la responsabilità della società emittente. Il transfert può essere chiesto dall’alienante (dovrà esibire il titolo e provare la propria capacità di agire) o dall’acquirente (dovrà esibire il titolo e dimostrare l’acquisto con atto pubblico o atto con firma autenticata)
  2. GIRATA: l’annotazione sul titolo è fatta dall’alienante, che compie una girata piena (deve essere datata, contenere indicazione del giratario = acquirente, deve essere sottoscritta dal girante e anche dal giratario se le azioni non sono interamente liberate). L’annotazione sul libro dei soci avverrà qualora chi si trovi in possesso del titolo la richieda: è necessaria per far valere i diritti sociali.
  3. SCRITTURE CONTABILI: oggi c’è una crescente tendenza alla de materializzazione dei titoli, per semplificare e rendere più sicuro il mercato dei titoli quotati in borsa si adottano meccanismi di circolazione svincolati dal trasferimento materiale del documento e basati su registrazioni contabili. Le registrazioni vengono annotate in conti appositi.

Limiti alla circolazione delle azioni

Alla circolazione delle azioni possono essere imposti alcuni limiti per legge o definiti dallo statuto o da patti parasociali

a) Limiti legali

  1. Le azioni liberate da conferimenti in natura/di crediti non possono essere alienate fino a quando non è stata compiuta la verifica degli amministratori sulla relazione giurata di stima (controllo della valutazione).
  2. Le azioni con prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso del Cda. Perché attribuiscono al socio l’obbligazione a effettuare una certa prestazione.
  3. Le azioni di società fiduciarie e di revisione non sono trasferibili senza il consenso del Cda.
  4. Azioni proprie
  5. Azioni reciproche
  6. Partecipazioni rilevanti

b) Limiti convenzionali: sono determinati da accordi intercorsi tra i soci. Possono risultare dallo stesso atto costitutivo hanno efficacia reale, vincolano tutti i soci, anche quelli futuri

  1. divieto temporaneo di alienazione: il trasferimento è vietabile per al massimo 5 anni
  2. subordinare il trasferimento delle azioni nominative a determinate condizioni
  3. clausole che limitano la libertà di circolazione:
    • di prelazione: in caso di vendita le azioni vanno offerte a parità di condizioni prima agli altri soci
    • di gradimento: si impongono determinati requisiti predeterminati richiesti al soggetto acquirente. Il giudizio è espresso dall’organo amministrativo secondo criteri precisi, il rifiuto deve essere motivato.
    • di mero gradimento: i requisiti non sono predeterminati e non occorre motivare il rifiuto. Sono ammissibili solo se in caso di rifiuto prevedono un obbligo di acquisto delle azioni in capo alla società o agli altri soci o il diritto di recesso, per non pregiudicare all’alienante la possibilità di abbandonare la compagine sociale. Per determinare il prezzo di acquisto si utilizzano le regole previste in caso di recesso.
    • di riscatto: al verificarsi di certe condizioni (morte, mancata esecuzione della prestazione accessoria, eccetera) la società o i soci possono riscattare le azioni possedute da un soggetto. Per determinare il prezzo di acquisto si utilizzano le regole previste in caso di recesso.
    • da patti parasociali (efficaci soltanto tra le parti) sindacati di blocco: hanno lo scopo di impedire l’ingresso di terzi non graditi. Sono assoggettati a limiti di durata e a specifici obblighi informativi. Valgono solo tra le parti. La loro violazione quindi comporta il risarcimento dei danni nei confronti degli altri soci contraenti, la vendita resta valida.

I vincoli sulle Azioni

Sulle azioni, in quanto titoli di credito, è possibile imporre dei vincoli, iscritti sul titolo e nel libro dei soci: il vincolo è improduttivo di effetti in mancanza dell’iscrizione nei confronti della società e dei terzi.

Operazioni della società sulle proprie azioni

La società può compere operazioni di sottoscrizione e compravendita sulle proprie azioni, viste però con sospetto dal legislatore in quanto insidiose per l’integrità del capitale sociale, per l’organizzazione societaria e per manovre speculative sul mercato dei titoli. È quindi VIETATA LA SOTTOSCRIZIONE DI AZIONI PROPRIE SIA IN SEDE DI COSTITUZIONE CHE IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE. La sottoscrizione comporta per la società un debito verso sé stessa originato dall’obbligazione a effettuare il conferimento.

È vietata sia la sottoscrizione diretta in nome della società, sanzionata imputando ai promotori/soci fondatori se la sottoscrizione avviene in sede di costituzione, agli amministratori se essa avviene in sede di aumento di capitale sociale, sia la sottoscrizione indiretta fatta in nome e per conto della società; in quest’ultimo caso la sottoscrizione verrà imputata al soggetto che ha speso il nome, ma saranno altresì responsabili i promotori/soci fondatori/amministratori.

ACQUISTO DI AZIONI PROPRIE: CONSENTITO A PATTO che

  • Può acquistarle utilizzando riserve disponibili e utili disponibili. Non si possono acquistare azioni per importi superiori a questa somma nell’ultimo bilancio.
  • Non può acquistare azioni non interamente liberate
  • L’operazione deve essere autorizzata dall’assemblea ordinaria che indica modalità d’acquisto, ammontare massimo delle azioni acquistabili, durata dell’autorizzazione e un corrispettivo minimo e massimo entro cui effettuare l’acquisto.

Fino al 2008 non si poteva acquistare azioni per oltre 1/10 del CS: ora questo limite non c’è più per le SPA chiuse, per le spa aperte è di 1/5. Il diritto di voto di queste azioni è sospeso: ne consegue che non possono essere più della metà del Capitale sociale, anche nelle spa chiuse. Gli acquisti restano validi ma le azioni eccedenti i limiti devono essere vendute entro 1 anno, secondo le modalità fissate dall’assemblea. In mancanza vanno annullate e occorre procedere alla corrispondente riduzione del capitale sociale. Per gli amministratori sono previste sanzioni penali e rispondono coi sindaci dei danni arrecati alla società. Gli amministratori possono revocati per giusta causa. Ci sono alcuni casi in cui non si applicano i limiti sopra elencati:

  • Acquisti fatti in esecuzione di una delibera assembleare di riduzione del capitale sociale
  • Acquisti a titolo gratuito, azioni interamente liberate donate alla società
  • Successione universale, fusione, scissione
  • Rimborso di un socio recedente quando non è stato possibile collocare le azioni presso altri soci o sul mercato (resta la regola delle riserve, punto 1)
  • Esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, purché siano azioni interamente liberate

 

Regime delle azioni proprie

Il diritto di voto connesso a queste azioni è sospeso, anche se le azioni vengono conteggiate nel quorum. Il diritto agli utili è ripartito in modo proporzionale tra le altre azioni, idem il diritto di opzione. Gli amministratori non possono disporre delle azioni senza la preventiva autorizzazione dell’assemblea (può essere concessa contestualmente all’autorizzazione di acquisto). Inoltre è necessario un corretto comportamento contabile, vanno indicate nelle immobilizzazioni finanziarie se si pensa di tenerle per molto, nell’attivo circolante se si pensa di rivenderle a breve. Inoltre occorre indicare la riserva azioni proprie che deve restare fissa per tutto il tempo in cui l’azienda possiede azioni proprie. È una riserva indisponibile di pari importo alle azioni detenute.

Altre operazioni sulle proprie azioni

Dal 2008 è possibile accordare prestiti e garanzie a terzi che intendono acquistare azioni della società con autorizzazione dell’assemblea straordinaria che decide sulla base di una dettagliata relazione opportunamente predisposta che indica lo specifico interesse della società realizzato dall’operazione, il prezzo, eccetera. Gli amministratori devono attestare che l’operazione avviene a condizioni di mercato. Il verbale di approvazione dell’assemblea corredato dalla relazione viene iscritto entro 30 giorni nel registro delle imprese. La società può usare solo riserve disponibili e utili distribuibili risultanti dall’ultimo bilancio. Un altro tipo di operazione è il merge: una società A chiede al finanziatore risorse per comprare azioni di B e fondersi con B. Il rimborso avviene con le risorse di B La società non può accettare azioni proprie in garanzia di un prestito

Le partecipazioni rilevanti

L’informazione sulle partecipazioni rilevanti

Hanno una partecipazione rilevante, e devono quindi comunicarlo alla CONSOB e alla società partecipata:

  • Tutti coloro (persone fisiche e SpA) che partecipano una società per azioni quotata con partecipazione superiore al 2%
  • Le spa quotate che partecipano in SpA non quotate o in Srl in misura superiore al 10%
  • Partecipazioni in società bancarie, di assicurazione, di intermediazione mobiliare e gestione del risparmio anche se non quotate.

E’ molto importante la comunicazione di tali fatti soprattutto per evitare il fenomeno di partecipazioni incrociate e per rendere note le reali posizioni di potere dei maggiori azionisti. Per il calcolo delle percentuali si considerano solo le azioni attributive di diritto di voto. Chi viola tali obblighi è soggetto a sanzioni pecuniarie; la sospensione del voto relativo alle azioni per le quali è stata omessa la comunicazione è prevista per le partecipazioni in società quotate. Se la società ammette comunque il socio a votare, la delibera presa è impugnabile se il voto del socio è stato determinante. Per le variazioni di tali partecipazioni, la Consob stabilisce le fattispecie per cui è obbligatoria successiva comunicazione. Per le partecipazioni in società quotate si adotta un sistema a quote fisse. Obblighi di comunicazione ricadono anche su titolari di strumenti finanziari partecipativi che attribuiscono il diritto di nominare un componente del Cda o un sindaco.

L’acquisto di partecipazioni rilevanti in società quotate

Il passaggio di proprietà di pacchetti azionari che permettono il controllo di società quotate deve avvenire con la massima trasparenza e con modalità che consentano a tutti gli azionisti di partecipare al premio di maggioranza che l’operazione può comportare. Per realizzare tali obiettivi sono introdotti due principi:

  • il lancio di un Opa è obbligatorio quando è trasferito il pacchetto di controllo di una società quotata, dato che consente agli azionisti di minoranza di disinvestire beneficiando del premio di controllo
  • l’Opa deve svolgersi nel rispetto di determinate regole di comportamento volte a tutelare i destinatari dell’offerta e il regolare funzionamento del mercato.

Iniziamo a esaminare i casi di Opa: solo l’opa successiva totalitaria è obbligatoria nei casi previsti dalla legge. Consente agli azionisti di minoranza di società con titoli (= strumenti attributivi di diritto di voto nell’assemblea ordinaria) quotati di abbandonare la società a seguito di un mutamento dell’azionista di controllo. E’ tenuto a promuovere un’Opa chiunque, in seguito ad acquisti a titolo oneroso, Opa venga a detenere una partecipazione superiore al 30% delle azioni che successiva attribuiscono diritto di voto nelle deliberazioni assembleari riguardanti nomina o totalitaria; revoca degli amministratori o dei sindaci, ovvero titoli che consentono di esercitare un influenza sulla gestione della società.

L’offerta deve avere ad oggetto l’acquisto della totalità dei titoli quotati ancora in circolazione che attribuiscono diritto di voto e deve essere promossa entro 20 giorni. Il prezzo minimo è fissato per legge ed è pari al prezzo più elevato pagato dall’offerente nei 12 mesi anteriori l’opa per acquisire titoli della medesima categoria. Se non ha effettuato acquisti il prezzo è pari al valor medio ponderato degli ultimi 12 mesi. Il corrispettivo può essere in titoli (opa di scambio). Per evitare elusioni l’obbligo di opa resta anche per persone che agiscono cooperando sulla base di un accordo che raggiungono il 30%. In alcuni casi specificati per legge (operazioni dirette al salvataggio di imprese in crisi, trasferimenti fra società dello stesso gruppo) esonerano la società a promuovere obbligatoriamente l’Opa successiva totalitaria.

Chi intende acquisire il controllo di una società quotata può sottrarsi all’obbligo di promuovere l’onerosa Opa successiva totalitaria lanciando un’Opa preventiva che lo porti a detenere una partecipazione superiore al 30%. L’opa preventiva può essere parziale o totale: l’Opa preventiva diretta a conseguire tutte le azioni con diritto di voto non è soggetta a condizione e l’offerente può fissare liberamente il prezzo d’acquisto.

Opa Preventiva e Residuale

L’Opa preventiva parziale deve avere per oggetto almeno il 60% delle stesse azioni e l’esonero dall’Opa successiva totalitaria deve essere autorizzato dalla Consob ed è subordinato all’approvazione dell’offerta da parte degli azionisti di minoranza della società bersaglio; inoltre le persone che agiscono di concreto non devono aver acquistato partecipazioni nella società bersaglio per più dell’1%. L’offerente è tenuto a proporre l’opa successiva se nell’anno successivo alla chiusura dell’opa acquisti altre partecipazioni nella società bersaglio superiori all’1%.

L’obbligo non sussiste se la partecipazione è detenuta a seguito di offerta pubblica di acquisto o scambio totalitaria. (p265 altri casi in cui non è necessario) Chiunque venga a detenere più del 90% delle azioni con diritto di voto è tenuto a lanciare un’opa sulla totalità delle azioni con diritto di voto ancora in circolazione, al prezzo fissato dalla Consob, se non ripristina entro 90 giorni un flottante (= azioni diffuse tra il pubblico) sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni. La soglia può essere elevata dalla Consob se lo ritiene opportuno. Chi ottenga il 95% a seguito di un opa totalitaria è tenuto ad acquistare i restanti titoli da chi gliene faccia richiesta. Il corrispettivo è fissato dalla Consob considerato anche il prezzo di mercato e del corrispettivo di un eventuale opa precedente.

Lo svolgimento di un’opa

L’Opa è una proposta irrevocabile rivolta, a parità di condizioni, a tutti i titolari di prodotti finanziari che ne formano oggetto. Ogni clausola contraria è nulla. Prima di lanciare un’Opa bisogna darne preventiva comunicazione alla Consob. L’offerta verrà poi eseguita sotto il costante controllo della Consob, alla quale sono riconosciuti ampi poteri regolamentari in merito allo svolgimento della stessa. La Consob può inoltre sospendere o dichiarare decaduta l’offerta in caso di violazione della relativa disciplina legislativa e regolamentare. L’offerta può essere aumentata o modificata durante l’operazione e l’aumento si estende anche a coloro che hanno già aderito all’offerta. Non può essere ridotto il quantitativo richiesto. La durata dell’opa è compresa tra un minimo di 15 a un massimo di 25 giorni.

I soggetti che volessero iniziare un Opa devono darne senza indugio comunicazione alla Consob, presentando il documento di offerta destinato alla pubblicazione. La società bersaglio deve diffondere un comunicato con tutte le informazioni utili per l’apprezzamento dell’offerta. Si apre così la fase di adesioni all’offerta: esse sono irrevocabili e possono essere raccolte tramite sottoscrizione di un apposita scheda, dall’offerente, da un intermediario.

Esistono tecniche di difesa da un opa ostile che la società può mettere in atto: acquisti di azioni proprie, massicci aumenti di capitali, trasformazione della società. L’attuazione di queste misure è consentita previa autorizzazione dell’assemblea: il divieto imposto può essere quindi rimosso dall’assemblea. Fra le azioni di difesa la società bersaglio può anche avvalersi di un’Opa concorrente da parte di eventuali alleati della società bersaglio. Sono invece state neutralizzate le misure di difesa preventive, con regole volte a rendere inefficaci tali tecniche. Durante l’Opa sono inefficaci le limitazioni statutarie alla circolazione dei titoli, nelle assemblee che deliberano sull’Opa non operano le limitazioni di voto previste dallo statuto o dai patti parasociali.

L’Opa scade e diventa irrevocabile se è stato raggiunto il quantitativo minimo specificato nel documento di offerta. Nel caso in cui le adesioni siano superiori il documento di offerta si dovrà specificare se si procederà ad una riduzione proporzionale o se l’offerente si riserva la facoltà di acquistare ugualmente tutti i titoli.

Le Partecipazioni reciproche

Anche le partecipazioni reciproche tra società di capitali danno luogo a pericoli patrimoniali non diversi da quelli osservati per l’acquisto e sottoscrizione di azioni proprie: oltre al rischio di annacquamento del CS c’è il rischio di intreccio degli organi amministrativi. Anche in questo caso è vietata la sottoscrizione (che origina aumento del CS nominale ma non reale) ma non l’acquisto di azioni (anche se rischioso come illustrato a pag 283). La disciplina distingue se almeno una delle due società è quotata o non e se c’è rapporto di controllo: è facilmente riassumibile in questa matrice.

Se la partecipazione eccede da entrambi i lati, la società che supera il limite per seconda non può esercitare il diritto di voto per le azioni possedute in eccedenza. Deve alienare l’eccedenza entro 12 mesi dalla data in cui è stato superato il limite, pena l’estensione dell’impossibilità di esercitare il diritto di voto per tutta la partecipazione c’è rapporto. Gli acquisti fatti dalla controllata si reputano fatti dalla controllante e viceversa: c’è di controllo dove la disciplina delle azioni proprie. Può acquistarle utilizzando riserve disponibili e utili disponibili.

Non si possono acquistare azioni per importi superiori a questa somma nell’ultimo bilancio della controllata. Non può acquistare azioni non interamente liberate. L’operazione deve essere autorizzata dall’assemblea ordinaria della controllata che indica modalità d’acquisto, ammontare massimo delle azioni acquistabili, durata dell’autorizzazione e un corrispettivo minimo e massimo entro cui effettuare l’acquisto. Il valore nominale delle azioni acquistate non può eccedere il 10% del CS della controllante. La controllata non può esercitare il diritto di voto nell’assemblea controllante

I gruppi di società

Abbiamo quindi compreso che le società per azioni sono libere di sottoscrivere od acquistare azioni o quote di altre società di capitali. L’assunzione di partecipazioni è proprio lo strumento principale con cui si realizza il fenomeno dei gruppi di società. Il gruppo di società è un’aggregazione di imprese societarie formalmente autonome e indipendenti l’una dall’altra, ma assoggettate tutte ad una direzione unitaria. In altre parole, tutte le società appartenenti al gruppo sono sotto l’influenza dominante di un’unica società (capogruppo) che, direttamente o indirettamente, le controlla e le dirige secondo un disegno unitario. Per quanto riguarda gli aspetti di diritto societario, la presenza di aggregazioni societarie sollecita una specifica disciplina diretta a:

  • assicurare un’adeguata informazione sui collegamenti di gruppo, sui rapporti finanziari e commerciali fra società del gruppo, nonché sulla situazione patrimoniale e economica del gruppo unitariamente considerato;
  • evitare che eventuali intrecci di partecipazioni alterino l’integrità patrimoniale delle società coinvolte;
  • evitare che le scelte operative delle singole società del gruppo pregiudichino le aspettative di quanti fanno affidamento esclusivamente sulla consistenza patrimoniale e sui risultati economici di una determinata società.

 

Società controllate e direzione unitaria

È società controllata la società che si trova sotto l’influenza dominante di un’altra società (controllante) che è in grado di indirizzarne l’attività nel senso da essa voluto. Il controllo societario può assumere diverse forme:

1) maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria;

2) disponibilità dei voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante nell’assemblea ordinaria, controllo azionario di fatto;

3) particolari vincoli contrattuali con la società, controllo contrattuale.

Dalle società controllate vanno tenute distinte le società collegate. Sono collegate le società sulle quali un’altra società esercita un’influenza notevole, ma non dominante. L’influenza notevole si presume quando nell’assemblea ordinaria può essere esercitato almeno 1/5 dei voti, o 1/10 se la società partecipata è quotata in borsa.

La disciplina dei gruppi

L’esistenza di un rapporto di controllo societario non è sufficiente per affermare che si è in presenza di un gruppo di società ma lo fa presumere. Si suppone che l’attività di direzione e coordinamento sia esercitata dalla società o enti tenuti alla redazione del bilancio consolidato. Il gruppo paritetico invece è caratterizzato dal fatto che la direzione unitaria non si basa su un rapporto di controllo e subordinazione ma su un accordo contrattuale con cui più società si impegnano a conformarsi a una direzione unitaria che ciascuna concorre a determinare su un piano di parità rispetto alle altre.

L’informazione sui collegamenti

Per quanto riguarda l’informazione sui collegamenti societari è istituita un’apposita sezione del registro delle imprese nella quale sono iscritti i soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento e le società alla stessa sottoposte. Le controllate sono tenute ad indicare negli atti e nella corrispondenza la soggezione all’altrui attività di direzione e di coordinamento. Gli amministratori delle società controllate che omettono di provvedere all’iscrizione o all’indicazione sono responsabili dei danni che soci o terzi possono subire per la mancata conoscenza di tali fatti.

Divieti per le società controllate: la controllata, i membri del Cda, i sindaci, i dipendenti non possono rappresentare i soci della controllante; non possono essere sindaci della controllante coloro che sono legati alle controllate. L’informazione contabile di gruppo: scattano in sede di redazione del bilancio specifici obblighi di informazione contabile. C’è l’obbligo di redigere il bilancio consolidato del gruppo, che consente di conoscere la situazione patrimoniale, finanziaria ed economica del gruppo considerato unitariamente.

La tutela dei soci e dei creditori delle società controllate

La riforma del 2003 introduce specifici strumenti di tutela a favore degli azioni di minoranza e dei creditori delle società controllate destinati a fungere da limiti all’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento da parte della capogruppo. Al riguardo è previsto che:

  1. resta cardine il principio di distinta soggettività e formale indipendenza giuridica delle società del gruppo: la capogruppo non è responsabile per le obbligazioni delle controllate in attuazione della politica di gruppo. La capogruppo non può legittimamente imporre alle società figlie il compimento di atti che contrastino con l’interesse delle stesse unitariamente considerate. Contro eventuali abusi dell’influenza della dominante restano azionabili i rimedi previsti in generale dalla disciplina societaria
  2. le decisioni delle società controllate ispirate ad un interesse di gruppo devono essere adeguatamente motivate, onde consentire una valutazione degli eventuali danni che le stesse arrecano alla società sottoposta all’altrui attività di direzione;
  3. il rimborso di finanziamenti infragruppo è postergato rispetto al soddisfacimento degli altri creditori (tranne i crediti verso la capogruppo);
  4. se la società controllata supinamente si attiene alle direttive di gruppo lesive del proprio patrimonio, la società capogruppo è tenuta a indennizzare agli azionisti e creditori i danni dagli stessi subiti per il fatto che la propria società non ha rispettato i principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale arrecando così un danno ai soci (minor redditività e al valore della partecipazione sociale), nonché ai creditori sociali per la lesione cagionata all’integrità del patrimonio;
  5. è riconosciuto il diritto di recesso:
    1. ai soci di una società non quotata quando entra a far parte di un gruppo o ne esce, se ne deriva un’alterazione delle condizioni di rischio dell’investimento e non venga promossa un’offerta pubblica d’acquisto che consenta al socio di alienare la propria partecipazione;
    2. quando la capogruppo delibera una trasformazione che comportamento il mutamento del suo scopo sociale (ad es: da società ad associazione) o un cambiamento dell’oggetto sociale, tale da alterare in modo sensibile le condizioni economiche e patrimoniali della società controllata.

Il bilancio consolidato di gruppo

Il bilancio consolidato è il bilancio redatto dalla capogruppo in aggiunta al proprio bilancio d’esercizio. In esso è rappresenta la situazione patrimoniale, finanziaria e economica del gruppo considerato nella sua unità, sulla base dei bilanci di esercizio delle singole società del gruppo opportunamente rettificati. Il bilancio consolidato costituisce un utile strumento di informazione sulla situazione globale del gruppo. Non incide invece sulla determinazione dell’utile distribuibile, che resta quello risultante dai bilanci di esercizio delle singole società di gruppo. Il bilancio consolidato deve essere redatto dalla società di capitali che controlla altre imprese (anche non societarie) e dalle società cooperative che controllano società di capitali.

Sono tuttavia esonerati dall’obbligo di redigere il bilancio consolidato i gruppi di minore dimensione, purché nessuna delle imprese del gruppo sia una società quotata. A partire dal 2005, le società che emettono azioni o altri strumenti finanziari quotati, o diffusi presso il pubblico in maniera rilevante, sono tenute a redigere i propri bilanci consolidati in conformità ai principi contabili internazionali. Per le altre SpA l’adozione è facoltativa. Le discipline nazionale ed internazionale determinano in modo non identico quali controllate includere nel bilancio consolidato:

  • in base ai principi contabili internazionali, il bilancio consolidato deve includere tutte le società controllate, con l’unica eccezione delle società sottoposte a controllo temporaneo.
  • meno rigorosa, la disciplina nazionale fa obbligo di escludere dall’area di consolidamento le società che svolgono un’attività del tutto eterogenea rispetto alla maggior parte delle imprese controllate.

Per altri aspetti, la disciplina nazionale ed i principi contabili internazionali presentano significative analogie, che ne giustificano la trattazione unitaria. Il bilancio consolidato è redatto dagli amministratori della capogruppo. Il bilancio si articola nelle stesse voci del bilancio d’esercizio, tuttavia devono essere eliminati i rapporti interni di gruppo, in particolare nella redazione del bilancio occorre escludere:

  • le partecipazioni della controllante in imprese incluse nel consolidamento;
  • i crediti e i debiti fra le imprese incluse nel consolidamento;
  • i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le stesse;
  • gli utili e le perdite conseguenti.

La formazione del bilancio consolidato segue lo stesso procedimento del bilancio d’esercizio. Vi è però una significativa differenza: il bilancio consolidato non è assoggettato ad approvazione da parte dell’assemblea. Nel sistema tradizionale e monistico costituisce atto degli amministratori; nel sistema dualistico è approvato, invece, dal consiglio di sorveglianza.

Ne consegue che nei confronti del bilancio consolidato, che presenta vizi di contenuto, non è applicabile la disciplina dell’invalidità delle deliberazioni assembleari, bensì quella dell’invalidità delle delibere del consiglio di amministrazione (applicabile nel sistema dualistico anche alle delibere invalide del consiglio di sorveglianza). Se la società che redige il bilancio è assoggetta a revisione contabile obbligatoria, i soci che rappresentano almeno il 5% del capitale sociale possono però richiedere al tribunale di accertare la conformità del bilancio consolidato alle norme che ne disciplinano i criteri di redazione.

Il gruppo insolvente

In caso di amministrazione straordinaria, dichiarata insolvente e sottoposta a tale procedura un’impresa del gruppo, a tale procedura sono sottoposte tutte le imprese insolventi facenti parte dello stesso gruppo, anche se non presentano i requisiti per l’amministrazione straordinaria o se son già state dichiarate fallite. L’omogeneità di tali procedure non incide sulla reciproca autonomia patrimoniale, è necessario un distinto accertamento sull’insolvenza. Inoltre non c’è confusione dei patrimoni, ciascuna società insolvente risponde solo delle proprie obbligazioni e il capogruppo non è responsabile per le obbligazioni delle società figlie.

Le lettere di patronage

Sono fonti di responsabilità per la capogruppo: sono lettere contenenti dichiarazioni di contenuto non omogeneo: a volte indicano la partecipazione di controllo e la solvibilità del gruppo, altre volte la capogruppo afferma che utilizzerà la sua influenza e si impegna a fornire i mezzi necessari alla controllata per onorare i suoi impegni. Le lettere di questa seconda tipologia sono fonti di responsabilità in caso di inadempimento della controllata.