L’azienda

Articolo 2555 “L’azienda è il complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. L’azienda costituisce l’apparato strumentale di cui l’imprenditore si avvale nello svolgimento della sua attività. I beni organizzati ad azienda consentono la produzione di unità nuove, diverse e maggiori di quelle traibili dai singoli beni isolatamente considerati. Il valore di scambio dell’azienda è maggiore della somma del valore di scambio dei singoli beni che la compongono presi singolarmente: Tale maggior valore è detto “avviamento”. In dottrina ci sono due diverse teoria (che nella pratica non incidono):

  • Teoria atomistica: l’impresa è l’insieme dei beni che la compongono.
  • Teoria unitaria: l’azienda è un universalità di beni, un bene distinto dai beni che la compongono, un bene unitario.

Disciplina dell’azienda: finalizzata alla conservazione dell’apparato organizzativo, cercando di non smembrarlo. Da cosa è composta l’azienda? L’azienda è composta da tutti i beni strumentali materiali e immateriali di cui l’imprenditore ha facoltà di utilizzo (non occorre che sia proprietario, è irrilevante il titolo giuridico reale o obbligatorio che conferisce la facoltà di utilizzo). Un bene fa parte dell’azienda se è utilizzato nello svolgimento dell’attività di impresa: ciò che conta è lo scopo funzionale del bene.

Il trasferimento d’azienda: regole

L’azienda può essere venduta, conferita in società, donata e su di essa possono essere costituiti diritti reali (usufrutto) o personali (affitto) di godimento a favore di terzi. L’imprenditore può trasferire l’azienda o singoli beni aziendali: siamo di fronte a un trasferimento d’azienda (e applichiamo la relativa disciplina) quando il trasferimento riguarda un insieme di beni di per sé potenzialmente idonei a essere utilizzati per una determinata attività di impresa (non necessariamente la stessa del trasferente); è necessario che i beni esclusi dal trasferimento non alterino l’unità economica e funzionale di quella data azienda, devono essere trasferiti tutti gli elementi determinanti.

Norme riguardanti il trasferimento d’azienda

  • Forma negoziale: il contratto di trasferimento d’azienda non richiede forme particolari per la validità del contratto: devono osservare le forme richieste per il trasferimento dei singoli beni componenti l’azienda (se comprende immobili è necessaria la forma scritta ad esempio) e eventualmente per il particolare tipo di negozio traslativo (il conferimento di un azienda in una società di capitali dovrà sempre avvenire per atto pubblico). Le regole antiriciclaggio impongono limiti diversi. Solo per le imprese soggette a registrazione nella sezione ordinaria del registro delle imprese è poi previsto che ogni atto di disposizione dell’azienda deve essere provato per iscritto: la forma è richiesta ai soli fini probatori. Sempre per la registrazione può essere richiesta una forma specifica (atto pubblico/scrittura privata autenticata) e deve essere depositato dal notaio entro 30 giorni per la trascrizione.
  • L’avviamento: il valore dell’azienda non è pari alla somma dei valori dei beni che la compongono esaminati singolarmente, ma superiore perché i beni sono già organizzati e coordinati in un apparato idoneo a produrre valore economico. Dipende sia da fattori soggettivi (capacità dell’imprenditore di coordinare nel modo più efficiente i beni, capacità dell’imprenditore di attrarre e fidelizzare i clienti) che oggettivi (sinergie positive ottenute combinando due beni, sono suscettibili di rimanere anche se muta il titolare in quanto insiti nel coordinamento funzionale dell’azienda)
    • Sull’alienante: divieto di concorrenza. In capo a chi trasferisce l’azienda è imposto un divieto di concorrenza: per 5 anni l’alienante deve astenersi per al massimo 5 anni (periodo riducibile dalle parti) dall’aprire un’attività che per oggetto e/o per luogo possa sviare la clientela dell’azienda alienata. Questo divieto è un tentativo di conciliare due interessi opposti: l’interesse dell’alienante a non vedere troppo limitata la sua libertà di iniziativa economica (ecco perché il limite non può essere aumentato) e l’interesse dell’acquirente di non subire uno sviamento della clientela involontario. Lo sviamento involontario della clientela comporta che il cliente continui erroneamente a intrattenere rapporti col precedente titolare dell’azienda pensando di aver a che fare con la stessa azienda che in realtà è stata alienata. Inoltre l’acquirente ha pagato l’avviamento per goderne, e lo sviamento pregiudicherebbe ciò in quanto non potrebbe godere del pacchetto clienti incluso nell’avviamento. Il divieto si applica sia alla vendita volontaria, sia alla vendita coattiva (vendita in blocco dell’impresa da parte degli organi fallimentari).
    • Sui debiti dell’azienda. A tutela della posizione dei terzi i debiti vengono sì trasferiti in modo automatico se risultano dalle scritture contabili ma l’alienante non è liberato salvo che il creditore non abbia acconsentito espressamente alla sua liberazione. Nel caso in cui i creditori non abbiano espressamente acconsentito a liberare l’alienante egli risponderà in solido all’acquirente inadempiente.
    • Sui crediti dell’azienda. Nel diritto privato la cessione deve essere notificata al debitore ceduto. In questa frangente il provvedimento di notifica è stato sostituito con l’iscrizione nel registro delle imprese come metodo di informazione. Se il debitore ceduto paga al vecchio titolare, il vecchio titolare egli deve pagare l’indebito al nuovo titolare.
    • Sui contratti in corso di esecuzione. In caso di contratti a prestazioni corrispettive in cui entrambe le parti non hanno terminato l’esecuzione (altrimenti sarebbe un credito/debito) stipulati dall’alienante per assicurarsi i fattori produttivi necessari all’organizzazione dell’impresa, allo svolgimento dei cicli produttivi, per dar sbocco ai suoi prodotti (esempio: contratto di lavoro, di fornitura, di trasporto, di somministrazione dei prodotti dell’impresa ai clienti). I manuali in questo caso distinguono spesso tra contratti di impresa, tutti gli atti necessari all’attività di impresa, e contratti aziendali per poter disporre dei beni dell’azienda. La distinzione è irrilevante ai fini della disciplina perché è uguale per le due categorie perché entrambi i contratti sono funzionali all’attività di impresa e quindi vengono trasferiti automaticamente all’acquirente dell’azienda, salvo il caso di contratti personali ovvero in cui l’identità di una delle parti è stata determinante nella conclusione del contratto perché la prestazione è legata all’abilità/capacità dell’esecutore. Queste regole sono derogabili dalle parti: alienante e acquirente possono stabilire quali contratti trasferire e quali no, la volontà delle parti è sovrana, la disciplina standard si applica se non si è disposto nulla. Nel trasferimento d’azienda, a differenza del diritto privato, non viene quindi richiesto il consenso della controparte ceduta, ma ella può recedere dal contratto entro 3 mesi dalla cessione per giusta causa. Regole specifiche sono previste per i contratti particolari come il contratto di lavoro. Per i contratti personali come già detto non vengono trasferiti automaticamente e, in caso le parti optino per trasferire il contratto serve il consenso del contraente ceduto, si torna alla disciplina di diritto comune riguardante la cessione del contratto.

Effetti dell’operazione

Usufrutto e affitto dell’azienda

Usufrutto: l’usufruttuario dell’azienda deve esercitarla sotto la ditta che la contraddistingue. L’usufruttuario deve disporre dell’azienda senza modificarne la destinazione economica e in modo da conservarne l’efficienza dell’organizzazione e degli impianti e le normali dotazioni di scorte. Può disporre dell’azienda nei limiti delle esigenze di gestione. Al termine dell’usufrutto l’azienda sarà mutata e risulterà composta da beni diversi: verranno redatti un inventario a inizio usufrutto e un inventario alla fine e la differenza verrà regolata in denaro. La stessa disciplina si applica anche all’affitto di azienda (da non confondere con la locazione di un immobile per l’attività di azienda). Si applicano alle stesse fattispecie il divieto di concorrenza e la successione nei contratti aziendali. Si applica all’usufrutto ma non all’affitto la disciplina dei crediti aziendali. Dei debiti aziendali anteriori alla concessione dell’usufrutto o dell’affitto risponderanno solo il nudo proprietario o il locatore salvo che per i debiti di lavoro espressamente accollati anche al titolare del diritto di godimento.