Il controllo esterno sull’attività della società

Il Controllo contabile e la revisione legale dei conti

Con la riforma del 2003 si è completata la separazione tra controllo sull’amministrazione e controllo contabile, originariamente affidati entrambi al collegio sindacale. È svolto da un soggetto esterno, un revisore contabile o una società di revisione. Il controllo contabile è quindi esercitato

  • Per società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio società di revisione o revisore contabile. Il Controllo Contabile, disciplinato dal codice civile. Può essere attribuito eccezionalmente al collegio sindacale a certe condizioni:
    • Sistema tradizionale, società chiusa e non tenuta alla redazione del bilancio consolidato
    • Esplicitamente indicato dallo statuto
    • Tutti i sindaci iscritti all’albo dei revisori dei conti
    • La società non deve essere qualificata come “di interesse pubblico” (banche, assicurazioni, sicav, intermediari finanziari e società che svolgono altre attività particolare sottoposta a disciplina specifica).

L’ineleggibilità, se si tratta di una società di revisione, si verifica per tutti coloro che sono incaricati della revisione. Il controllo contabile è realizzato da un soggetto inizialmente nominato nell’atto costitutivo, successivamente nominato dall’assemblea, sentito il collegio sindacale. Sono ineleggibili i sindaci della stessa società o di società dello stesso gruppo, e coloro che hanno cause di ineleggibilità previste per i sindaci, cause di incompatibilità e assenza di requisiti ulteriori di professionalità. L’incarico decade automaticamente. La durata dell’incarico è di tre esercizi. L’incarico può infatti essere revocato dall’assemblea solo per giusta causa e sentito il parere del collegio sindacale. La revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l’interessato.

  • Per società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio società di revisione iscritta nell’albo speciale della Consob. il Controllo è infatti disciplinato dalla Consob. La revisione contabile invece è disciplinata dal Tuf in questo caso ed è obbligatoria per tutte le società quotate e per tutte le società facenti parte di un gruppo che comprende almeno una società quotata. La società scelta viene nominata dall’assemblea ordinaria in occasione dell’approvazione del bilancio su proposta motivata dall’organo di controllo. La deliberazione deve essere trasmessa alla Consob. Se la società non adotta tale delibera interviene la Consob di ufficio.

Ancora oggi stanno uscendo decreti attuativi in materia, dopo le modifiche introdotte nel 2010 Poteri, compiti e funzioni del revisore

  1. Controlla la regolare tenuta della contabilità dal punto di vista formale e sostanziale, almeno ogni 3 mesi
  2. Controllo sul bilancio: dovrà dare un giudizio sul bilancio, da allegare al progetto di bilancio, (il progetto è consegnato almeno 30 giorni prima dell’assemblea che approva il bilancio a sindaci e revisori per permettere loro di compilare la relazione e esprimere il giudizio da rendere disponibile ai soci 15 giorni prima dell’assemblea). Il giudizio può essere:
    1. Positivo senza rilievi: questo giudizio riduce le possibilità di impugnare il bilancio, solo i soci che possiedono più del 5% del CS e la Consob nelle società quotate possono
    2. Positivo con rilievi
    3. Negativo
    4. Impossibilità a esprimere un giudizio

Il giudizio da una spiegazione a tutte le operazioni realizzate che figurano come poste di bilancio Il revisore documenta la sua attività in un apposito libro. I revisori devono attenersi a una certa diligenza richiesta dalla natura dell’incarico: il revisore è quindi responsabile per un comportamento non diligente. Sarà inoltre responsabile per la verità delle sue attestazioni e per violazione del segreto professionale. È infine tenuto a conservare i documenti relativi al suo incarico. L’azione si prescrive in 5 anni dalla cessazione dell’incarico.

Il Controllo giudiziario

Il controllo giudiziario sulla gestione della società per azioni è una forma di intervento dell’autorità giudiziaria volta a ripristinare la legalità dell’amministrazione delle stesse: è attivabile qualora sussistano gravi e fondati sospetti di irregolarità nella gestione che possano arrecare danno alla società o a una o più società controllate o collegate. Si tratta di un controllo sulla regolarità della gestione, azionabile di fronte e gravi e potenzialmente dannose irregolarità messe in atto dagli amministratori. Chi può sollecitarlo?

  • I soci: almeno 10% del capitale sociale, 5% in società aperte. Lo statuto può ridurre queste percentuali
  • Il collegio sindacale
  • La Consob nelle società quotate
  • Direttamente dal PM, che può decidere di agire su sollecitazione di un solo socio ma solo per società aperte
  • Commissario giudiziale o straordinario di una società in amministrazione controllata

 

Procedimento

1. Fase istruttoria: si verifica l’esistenza delle irregolarità. Il tribunale sente in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci (senza audizione il procedimento è nulla). Il tribunale può far eseguire l’ispezione dell’amministrazione della società da parte di un consulente designato dallo stesso tribunale. Si indaga a fondo. È possibile sospendere il procedimento se l’assemblea sostituisce amministratori e sindaci con soggetti che hanno un’adeguata professionalità idonea a bonificare le attività. I nuovi amministratori e sindaci accertano la violazione si attivano per eliminarla e riferiranno poi al tribunale.

2. I provvedimenti: il tribunale può disporre provvedimenti cautelari per evitare il ripetersi di irregolarità. Devono convocare l’assemblea affinché prenda le delibere necessarie (l’assemblea può prenderle come no). Nei casi più gravi il tribunale può revocare amministratori e sindaci e nominare un amministratore giudiziario: il tribunale definisce limiti, poteri e responsabilità col decreto di nomina. L’amministratore giudiziario può proporre l’azione di responsabilità contro amministratori e sindaci (la competenza è sottratta all’assemblea, che però può decidere di transare o rinunciare all’azione). Egli ha obblighi di diligenza (può essere revocato del tribunale se li viola e essere sottoposto a azione di responsabilità). L’amministratore giudiziario ha la qualifica di pubblico ufficiale per quanto attiene l’esercizio delle sue funzioni. Ha la rappresentanza della società per tutta la durata dell’incarico e può svolgere liberamente gli atti della gestione ordinaria (per quelli di gestione straordinaria serve l’autorizzazione del tribunale.). il compenso è stabilito dal tribunale a carico della società. Può essere revocato dal tribunale su richiesta dei soggetti legittimati a chiederne la nomina. Prima della sua scadenza, l’amministratore giudiziario può

  • Proporre la liquidazione della società
  • Proporre l’ingresso in una procedura concorsuale

3. Al termine del suo ufficio deve render conto al tribunale della propria gestione. Deve convocare l’assemblea per la nuova nomina di amministratori e sindaci. L’assemblea è libera di deliberare o meno nel senso proposto dall’amministratore giudiziario, purché non contrasti con le delibere del tribunale

La Consob

La Consob è un organo pubblico di vigilanza sul mercato dei capitali. La Consob svolge un ruolo centrale per assicurare un’adeguata e veritiera informazione del mercato mobiliare sugli eventi di rilievo che riguardano la vita della società che fanno appello al pubblico risparmio, in modo da consentire agli investitori scelte più consapevoli. Due sono i principi cardini dell’attuale disciplina dell’informazione societaria:

  1. tutte le società, quotate o non, con azioni e obbligazioni diffuse fra il pubblico devono tempestivamente informare il pubblico, secondo le modalità stabilite dalla Consob, di qualsiasi fatto la cui conoscenza può influire sensibilmente sul prezzo degli strumenti finanziari;
  2. la Consob può richiedere che siano resi pubblici le notizie e i documenti necessari per l’informare il pubblico sulla gestione aziendale. La Consob ha infatti prescritto che siano messi tempestivamente a disposizione del pubblico i documenti contabili periodici: il bilancio d’esercizio e relazione semestrale degli amministratori.

La Consob è poi investita di ampi poteri di indagine e di intervento al fine di vigilare sulla correttezza dell’informazione fornita.

Altri controlli esterni

Possono essere previsti specifici organi di sorveglianza per particolari attività