Interruzione della tassazione di gruppo

L’interruzione della tassazione di gruppo può avvenire:

  1. Prima del compimento di validità dell’opzione se viene a mancare il requisito soggettivo richiesto in capo alla società controllante;
  2. Limitatamente a una o più controllate non residenti.

Nell’ipotesi di cui al punto a) gli effetti dell’opzione esercitata cessano dal primo periodo d’imposta del soggetto controllante successivo a quello in corso al momento del venir meno della qualificazione soggettiva predetta.

Il gruppo continua se un nuovo soggetto controllante esercita l’opzione essendo in possesso di tutti i requisiti richiesti.

Le perdite del soggetto controllante non utilizzate alla fine del periodo d’imposta in cui viene meno la qualificazione soggettiva si riducono della misura corrispondente al rapporto tra le perdite prodotte nel periodo di validità dell’opzione da tutte le società non residenti il cui reddito ha concorso alla formazione dell’unico imponibile e quelle prodotte nello stesso periodo da tutte le società.

Nell’ipotesi di cui al punto b):

  1. Se il requisito del controllo viene meno relativamente a una o più società controllate non residenti, il reddito complessivo viene aumentato in misura corrispondente agli interessi passivi dedotti, per effetto della disposizione di cui all’art.97, co.2 (pro rata patrimoniale), nei due esercizi precedenti rientranti nel consolidato;
  2. Se il requisito del controllo viene meno relativamente ad oltre due terzi delle società controllate non residenti, oltre all’applicazione di quanto indicato nel punto 1), si devono ricalcolare le eventuali perdite pregresse (considerando le società uscite dal gruppo) in analogia a quanto descritto per l’interruzione della tassazione di gruppo prima del compimento di validità dell’opzione.