Stima peritale nelle SpA e nelle Sapa

RELAZIONE GIURATA E TRIBUNALE COMPETENTE.

L’art.2440 c.c., stabilisce che, nelle S.p.A., se l’aumento di capitale sociale avviene mediante conferimento di beni in natura o di crediti si applicano le disposizioni degli art.2342, co.3 e 5 e 2343 c.c. Questo vale anche nel caso di conferimento d’azienda, essendo assimilato ad un conferimento di beni (in quanto “complesso dei beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa“).

L’art.2343 c.c., prescrive che “chi conferisce beni in natura o crediti ” debba “presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società ” (conferitaria). In passato dottrina e giurisprudenza non erano concordi se si dovesse fare riferimento alla società conferente ovvero alla conferitaria; ora sembra pacifico che si debba fare riferimento alla società destinataria del conferimento .

Nel caso di S.p.A., è dunque il Tribunale a dover nominare l’esperto cui compete la redazione della relazione di stima.

In ambito di conferimenti non in denaro la valutazione degli stessi rappresenta un momento essenziale volto a stabilire le percentuali di riparto dei guadagni ovvero delle perdite, proporzionali ai conferimenti, relativi all’impresa.

La modalità con la quale si attribuisce il valore dei conferimenti è la valutazione peritale. Il consiglio di amministrazione della società conferente presenterà pertanto istanza al Tribunale competente (quello nel cui circondario ha sede la società, così come confermato dall’intervento della riforma societaria), il quale, in assenza di specifiche cause ostative, nominerà l’esperto cui compete la relazione di stima del conferimento d’azienda.

L’esperto, quale professionista esterno, svolge un ruolo di garanzia dato che attesterà la congruità del valore attribuito al complesso aziendale conferito o al ramo dello stesso. In tal modo si evitano distorsioni e più in particolare sopravalutazioni dei beni conferiti (e conseguente “annacquamento” del capitale sociale) nonché arbitraggi nella stima di detti valori, fatti che posso recare danno ai creditori sociali i quali possono escutere il loro credito solamente sul patrimonio sociale.

Il perito, infatti, deve attestare che il valore dei beni o dei crediti conferiti sia “almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sopraprezzo e i criteri di valutazione seguiti“.

La relazione oggetto di analisi andrà allegata all’atto costitutivo della società stessa. Fine ultimo è quindi quello di tutelare i terzi, che fanno affidamento sul capitale sociale, nonché dei soci. Va specificato cha anche se la norma prevede che la società ricorra ad un solo perito, invero, nulla osta l’intervento di altri collaboratori che affianchino detto esperto durante la perizia purché il perito resti l’unico responsabile della stima.

CONTENUTO DELLA STIMA.

L’art.2343 c.c., stabilisce il contenuto minimo della relazione di stima dei conferimenti. Con ciò si può desumere che la perizia debba necessariamente contenere alcuni elementi indefettibili quali:

  • Descrizione della società oggetto di conferimento o della società cui fa capo il ramo d’azienda conferito (compagine sociale; attività svolta; breve cronistoria);
  • Situazione produttiva e organizzativa della società conferente;
  • riscontro attendibilità delle scritture contabili (verifica presso terzi: fornitori, banche eccetera);
  • Indicazione dei criteri di valutazione;
  • Indicazione e descrizione analitica dei beni oggetto di trasferimento e l’attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, mentre non deve obbligatoriamente attestare il valore effettivo di quanto conferito;
  • Data di riferimento delle valutazioni (deve essere ovviamente anteriore alla data di perizia e il più aggiornata possibile e comunque non anteriore a quattro mesi rispetto all’atto);
  • Valorizzazione dei beni aziendali e determinazione del capitale netto di conferimento.

Quest’ultimo punto è sicuramente quello di maggiore interesse in quanto è fondamentale stabilire il capitale netto di conferimento per individuare l’incremento del capitale sociale della società conferitaria (o il capitale sociale nel caso di società neo-costituita).

Questo al fine di garantire i terzi e i soci futuri. Una differenza importante tra nuova e vecchia disciplina è sicuramente il riferirsi del nuovo testo normativo al valore attribuito ai beni ai fini della determinazione del capitale sociale nel suo complesso.

L’art.2346 co.5, c.c., stabilisce infatti che “in nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale“. Sostanzialmente il Legislatore ha voluto far sì che si possa attribuire al conferente una partecipazione più che proporzionale ovvero meno che proporzionale rispetto al valore del conferimento sempreché il valore effettivo dei beni conferiti non risulti inferiore a quello dell’aumento di capitale operato a fronte del conferimento stesso.

Questo perché se così non fosse il capitale ed il sopraprezzo non sarebbero intermente coperti ovvero sarebbero liberati senza però avere un corrispondente valore nell’attivo. L’iscrizione nel bilancio della conferitaria di valori inferiori a quelli risultanti dalla perizia non creerebbe pregiudizi per i terzi; diverso il discorso nel caso d’iscrizione di valori superiori a quelli emersi dalla perizia di stima (in tal caso il pregiudizio sarebbe evidente).

Ci si può chiedere se gli eventuali maggiori valori espressi dalla perizia rispetto ai valori contabili debbano essere obbligatoriamente recepiti dalla società conferitaria oppure no.

Da un punto di vista normativo e prettamente civilistico (escludendo pertanto considerazioni di tipo fiscale) tale fatto non è chiaro e per tale ragione vi sono tesi contrastanti anche se parrebbe opportuno recepire detti valori.

In ogni caso prima che tutto questo processo di assegnazione di valore termini, entra in gioco il perito che prende atto dell’accordo preventivo esistente tra conferente e conferitaria relativo all’entità di aumento del capitale sociale e, sulla base di ciò, rilascia un’attestazione richiesta dall’art.2343 c.c.

Oltremodo la nuova norma non prescrive più al perito di esplicitare il valore effettivo dei beni conferiti anche se individuare tali valori è utile per visualizzare il tetto massimo a cui i beni potranno essere eventualmente iscritti nello stato patrimoniale della società conferitaria.

CRITERI DI STIMA.

In ordine alla tipologia di valutazione che il perito deve porre in essere, vi sono diverse tesi. Si può distinguere tra valutazione di tipo analitico (si tratta di una valutazione dei singoli beni e l’analisi si basa principalmente sul calcolo) e sintetico (si basa sulla capitalizzazione dei redditi futuri).

Al fine di evitare la supervalutazione del capitale sociale la dottrina tende ad abbracciare il primo metodo, prevedendo anche dei criteri e principi guida atti ad evitare stime che prendano a base valutazioni soggettive ed arbitrarie e perseguendo, pertanto, la ratio dell’art.2343 c.c.

Resta salvo il fatto che sia possibile avvalersi di entrambi i metodi di valutazione e la scelta, in definitiva, spetta al perito stesso, a seconda della tipologia di azienda da valutare. Il risultato invece deve essere univoco e quindi il raggiungimento di un valore economico aziendale che rappresenti la realtà oggetto di stima e, per l’appunto, l’attestazione che quanto indicato dalle parti in termini di valore dei beni conferiti, sia almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sopraprezzo.

Va poi detto che la stima deve essere, per ovvie ragioni, il più aggiornata possibile e, secondo una massima del notariato di Milano sotto riportata, comunque riferita a data non anteriore di quattro mesi rispetto all’atto.