Nozioni generali del conferimento

Il conferimento d’azienda si ha nel caso in cui, in cambio delle attività e delle passività costituenti l’azienda ricevuta, la società conferitaria aumenta il capitale sociale e dà alla conferente una partecipazione nella propria società.

In tal modo la società conferitaria aumenta il proprio capitale sociale incrementa il numero dei soci e riceve un’azienda in cambio delle azioni o quote emesse.

Si ha il conferimento quando, al momento della costituzione o successivamente in sede di aumento di capitale, un’azienda (o un ramo aziendale dotato di autonoma capacità di reddito) viene apportata a un ente giuridicamente diverso dal conferente.

In conseguenza dell’operazione il soggetto conferente riceve una partecipazione nella società (quote o azioni) e diventa socio della stessa.

Il conferimento può avvenire in società di persone o in società di capitali.

Tanto le une quanto le altre, se non esistono ancora, devono essere costituite nel rispetto delle norme civilistiche proprie del tipo di società prescelto.

Se si tratta di apporto in società preesistenti, occorre modificare l’atto costitutivo: la deliberazione, in caso di società per azioni, è di competenza dell’assemblea straordinaria.

Ai sensi dell’art.2420 del c.c. se l’aumento del capitale, come nel conferimento d’azienda, avviene mediante conferimento di beni in natura si applicano per le S.p.A. le disposizioni degli art.2342 (conferimenti) e 2343 (stima dei conferimenti di beni in natura e di crediti).

Per le S.r.l. le prescrizioni sono contenute nell’art.2465 c.c. Il conferimento d’azienda implica due processi valutativi, il primo dei quali riguarda il patrimonio netto della conferitaria per stabilire il valore delle azioni e l’eventuale sovrapprezzo, mentre il secondo riguarda la valutazione dell’azienda da conferire.

Per l’azienda conferente i motivi dell’operazione possono essere prevalentemente personali o strettamente economici: desiderio di dividere le proprie responsabilità di gestione, necessità di aumentare le dimensioni dell’azienda, esigenza di reperire soci che abbiano talento manageriale, bisogno di capitali freschi eccetera.

Viceversa, per chi investe il suo denaro in una società di nuova costituzione, l’apporto dell’azienda già operante significa fruire dell’avviamento acquisito dalla stessa; per la società già esistente l’ingresso del nuovo socio equivalente all’eliminazione di un concorrente eccetera.

Il conferimento comporta per il conferente il realizzo dell’avviamento e consente al conferitario di scriverlo in bilancio, se e nel limite in cui risulti da perizia fondata sui valori di mercato dei beni conferiti.

Relativamente alle imposte sul reddito, il conferimento in società rappresenta un atto assimilato alle cessioni a titolo oneroso, anche se caratterizzato dal fatto che il corrispettivo di cessione è rappresentato dall’attribuzione di azioni o quote della società conferitaria.

Tale assimilazione fiscale, tuttavia, non deve ravvisare nel conferimento un atto di tipo realizzativo.

Un’operazione di conferimento d’azienda può, infatti, essere attuata:

  • Con finalità di realizzo dei plusvalori insiti nel complesso aziendale conferito (conferimento modello cessione);
  • Con finalità di ristrutturazione degli assetti organizzativi, societari e proprietari, senza finalità di realizzo (conferimento modello trasformazione).

Le operazioni di conferimento che vengono effettuate con finalità di realizzo presentano maggiori punti di contatto con le operazioni di cessione, poiché ne condividono la sottostante finalità realizzativa del complesso aziendale.

Tale finalità può essere ravvisata, in linea generale, nei contesti operativi caratterizzati dalla presenza di altri soci nella compagine societaria della conferitaria e precisamente:

  • Altri soci conferenti, nel caso in cui l’operazione abbia luogo in sede di costituzione della società conferitaria;
  • Vecchi soci della conferitaria, nel caso in cui l’operazione abbia luogo in società preesistente al conferimento dell’azienda.

In particolare, la natura realizzativa dell’operazione appare evidente nel caso in cui, per effetto del conferimento, il conferente perde il controllo del complesso aziendale conferito.

Le operazioni di conferimento che risultano principalmente informate a una politica di ristrutturazione interna sono tipicamente i conferimenti effettuati in società interamente possedute dal conferente.

In questi casi, infatti, il conferente non realizza il valore dell’azienda conferita ma procede ad una trasformazione nel proprio stato patrimoniale dell’azienda (bene primario) in partecipazione totalitaria (bene secondario).

Seppure caratterizzato da una logica che non necessariamente coincide con quella propria della cessione, il conferimento di un complesso aziendale determina, al pari della cessione, il trasferimento a titolo definitivo dell’azienda ad un soggetto terzo. Per tale ragione, le disposizioni previste con riferimento alle operazioni di cessione d’azienda (in materia di trasferimento dei crediti, dei debiti, di successione nei contratti) trovano identica applicazione anche in relazione alle operazioni di conferimento d’azienda.