Consolidato fiscale, adempimenti dichiarativi

La disciplina del consolidato fiscale e quella dettata in materia di conferimenti interferiscono vicendevolmente in quanto, da una parte, il conferimento di aziende e partecipazioni può comportare l’interruzione dell’opzione per il consolidato.

A seguito delle modifiche introdotte con la Finanziaria 2008 non risulta più possibile a partire dal 01/01/2008, riorganizzare l’allocazione delle risorse produttive trasferendo all’interno del consolidato beni (aziende, partecipazioni prive dei requisiti per la participation exemption, eccetera) in neutralità di imposta, regime precedentemente previsto dall’art.123, Tuir.

INTERRUZIONE dell’OPZIONE per il CONSOLIDATO: al riguardo, l’ultimo comma dell’art.11 del D.M. 09/06/2004 dispone il principio generale secondo cui i conferimenti effettuati da soggetti partecipanti alla tassazione consolidata non la interrompono sempreché permangano i requisiti richiesti dall’art.117 del Tuir.

La regola espressa dalla richiamata norma non crea dubbi interpretativi, se si considera che al regime della tassazione consolidata aderiscono le società controllate e il conferimento, in quanto operazione sugli “oggetti” e non sui “soggetti”, non influisce sull’esistenza dei partecipanti, ma tutto al più può influire sull’esistenza dei presupposti richiesti per aderirvi, vale a dire l’esistenza di una partecipazione di controllo ai sensi del combinato disposto degli art.117 e 120 del Tuir, nonché il possesso di tale partecipazione sin dall’inizio del periodo di imposta.

A tale fine riteniamo utile distinguere a seconda che la beneficiaria del conferimento sia una società già aderente al consolidato ovvero sia una neo costituita.

SOCIETA’ BENEFICIARIA ESISTENTE: in mancanza di precisi chiarimenti ministeriali (C.M. 20/12/2004, n.53/E), si ritiene che il conferimento effettuato da una società partecipante alla tassazione consolidata ad un’altra società aderente a tale regime non dovrebbe, in linea di principio, causare l’interruzione dell’opzione per la tassazione di gruppo, salvo che la nuova configurazione di gruppo non comporti un effetto di demoltiplicazione tale da escludere la beneficiaria.

Resta inteso che se in capo alla conferente sussistevano i requisiti per accedere al regime del consolidato, l’operazione di conferimento non può determinare la perdita degli stessi e, quindi, l’esclusione dalla tassazione di gruppo.

SOCIETA’ BENEFICIARIA NEOCOSTITUITA: in caso di conferimento a favore di una società neo costituita occorre distinguere a seconda della data di costituzione. Uno dei requisiti per poter accedere al regime del consolidato fiscale, infatti, è l’identità dell’esercizio sociale delle società partecipanti (art.119 del TUIR, co.1, lett.a).

In presenza di operazioni di conferimento a favore di società conferitarie neo costituite tale requisito può venire a mancare. Tuttavia, la Relazione illustrativa al Decreto istitutivo dell’IRES ha chiarito che, per la verifica di tale presupposto, è sufficiente che vi sia l’identità di chiusura del periodo d’imposta tra le società interessate ad optare per il consolidato fiscale.

Ne consegue che, in tutti i casi in cui la newco conferitaria sia costituita successivamente al termine di scadenza per l’esercizio dell’opzione, quest’ultima non risulta immediatamente attivabile già nell’esercizio di effettuazione dell’operazione straordinaria stessa, ma occorrerà attendere l’esercizio successivo.

Nel caso in cui la costituzione della conferitaria avvenga prima della scadenza del termine per l’esercizio dell’opzione il regime del consolidato risulta fruibile già nell’esercizio di effettuazione dell’operazione, ferma restando la sussistenza degli altri requisiti richiesti.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI AI FINI IRES/IRPEF: diversamente rispetto ad altre operazioni straordinarie (fusione, scissione, trasformazione, eccetera) il conferimento (aziende, partecipazioni, altri beni) e lo scambio di partecipazioni non producono alcun effetto sulla continuità del periodo d’imposta che non risulta interrotto e, dunque, da scomporre ai fini dichiarativi.

Sia il cedente che il cessionario, dunque, presenteranno regolarmente la dichiarazione dei redditi (Ires ed Irpef) relativa al periodo, che conserva la sua unitarietà tributaria, in cui sono avvenute tali operazioni.

La presentazione della dichiarazione dei redditi, comunque, assume un grande rilievo per il cedente in quanto sarà in quella sede che dovrà essere evidenziata l’eventuale plusvalenza realizzata ed esercitata (o meno) l’opzione per la tassazione rateale.

PROSPETTO DI RICONCILIAZIONE: anche per la conferitaria sussistono particolari adempimenti dichiarativi nel caso di conferimenti di aziende o rami aziendali effettuati in base al regime di “doppia sospensione” di cui all’art.176 del Tuir.

La conferitaria avrà l’obbligo di compilare il quadro RV del Modello Unico per riconciliare i valori civilistici, iscritti in bilancio, con quelli fiscalmente riconosciuti dei medesimi beni. Si presenta un fenomeno di “doppio binario” tra valori contabili e quelli fiscalmente riconosciuti in quanto il comportamento contabile tenuto dalla conferitaria nella rappresentazione dell’azienda ricevuta non interferisce in alcun modo con il regime di neutralità dell’operazione.

La conferitaria potrà, infatti, fare emergere in bilancio il valore economico dell’azienda senza violare la neutralità . E’ evidente come l’Amministrazione finanziaria debba essere informata della discrasia esistente tra i due valori, in modo da poter accertare la corretta determinazione degli ammortamenti fiscalmente rilevanti e della eventuale plusvalenza/minusvalenza (sempre fiscalmente rilevante) realizzata al momento della dismissione del cespite.

La compilazione del quadro RV non presenta, in ogni caso, particolari complicazioni.

Le informazioni richieste al contribuente attengono dunque:

  • Alla tipologia di bene;
  • Al valore iniziale di bilancio dello stesso (quello, cioè, a cui il bene è iscritto in contabilità) nonché al suo valore fiscalmente riconosciuto;
  • Ad eventuali incrementi/decrementi (sia con riferimento al valore di bilancio sia con riferimento al valore fiscale) che intervengano nel corso degli esercizi successivi (evidentemente in virtù degli ammortamenti effettuati i quali, naturalmente, avranno una differente rilevanza civilistica e fiscale);
  • All’eventuale valore di realizzo (civilistico).

Ricordiamo infine che il quadro in esame deve essere compilato nella dichiarazione dei redditi relativa all’esercizio in cui è avvenuta l’operazione nonché in quelle relative agli esercizi successivi, con le variazioni intervenute in ciascun esercizio, finché il cespite non venga dismesso ovvero i due valori (civilistico e fiscale) non tornino a corrispondere perfettamente.

ADEMPIMENTI DICHIARATIVI ai FINI IRAP: analoga continuità ed unitarietà del periodo d’imposta si applica all’Irap per la quale la plusvalenza (e la minusvalenza) riveniente dal conferimento d’azienda risulta esclusa dal valore della produzione netta del venditore.