Conferimento di azienda e imposta sostitutiva

Come si è precisato, i conferimenti godono di una piena neutralità fiscale, ma la società conferita ria può optare per l’applicazione di tutto o in parte, sui maggiori valori attribuiti in bilancio agli elementi dell’attivo costituenti immobilizzazioni immateriali e materiali relativi all’azienda ricevuta, di un’imposta sostitutiva dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’Ires e dell’Irap, prevista dall’art.176, co.2-ter, TUIR, con le seguenti aliquote:

  • 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nei limite di 5 milioni di euro;
  • 14% sulla parte dei maggiori valori eccedenti i 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

L’effetto di tale imposta è quello di riconoscere fiscalmente i maggiori valori delle immobilizzazioni immateriali [1] e materiali, con la possibilità di calcolare maggiori ammortamenti deducibili dal periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione.

E’ possibile anche l’affrancamento parziale, purché per categorie omogenee d’immobilizzazioni (ad esempio per anno di acquisizione o coefficiente di ammortamento).

In caso di realizzo dei beni anteriormente al quarto periodo d’imposta successivo a quello dell’opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva e dell’eventuale maggiore ammortamento dedotto (viene meno il riconoscimento del maggior valore).

L’imposta sostitutiva è scomputata dalle imposte sui redditi e deve essere versata in tre rate annuali: la prima pari al 30%, la seconda al 40% e la terza al 30%. Sulla seconda e sulla terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 2,5%.

In deroga alle disposizioni del predetto art.176, co.2–ter, TUIR, il decreto anticrisi stabilisce che i contribuenti possono assoggettare i maggiori valori attribuiti in bilancio all’avviamento, ai marchi d’imposta sostituiva con l’aliquota del 16%, versando in unica soluzione l’importo dovuto entro il termine di versamento a saldo delle imposte relative all’esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2007.

I maggiori valori assoggettati a imposta sostitutiva si considerano riconosciuti fiscalmente a partire dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è versato il tributo.

La deduzione del maggior valore dell’avviamento e dei marchi d’impresa può essere effettuata in misura non superiore a un nono, a prescindere dall’imputazione a conto economico.

Le disposizioni del predetto co.2-ter valgono sia per i soggetti Ias che per quelli non Ias.



[1] È ricompresa nell’art.176 la possibilità di affrancare l’avviamento sebbene non espressamente citato, poiché esso è indubbiamente compreso tra le immobilizzazioni immateriali (documento Oic 24).