Conferimenti di partecipazioni

Ai sensi del co.1 dell’art.175 del TUIR, nel caso di conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento effettuati tra soggetti residenti in Italia nell’esercizio di imprese commerciale, la plusvalenza imponibile, salva l’applicazione della participation exemption, ove sussistano i necessari requisiti, si determina considerando quale valore di realizzo della partecipazione conferita il maggiore tra il valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio nelle scritture contabili del conferente e il valore attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture contabili del conferitario.

Tale disposizioni non si applicano e il valore di realizzo delle partecipazioni conferite è determinato sulla base del valore normale nel caso di:

  • Conferimento di partecipazioni di controllo o collegamento prive dei requisiti per l’applicazione della participation exemption;
  • Qualora le partecipazioni ricevute in cambio nella conferitaria non siano a loro volta prive dei predetti requisiti.

Il particolare regime fiscale di cui all’art.175 del TUIR può trovare applicazione:

  • Dal punto di vista soggettivo, quando conferente e conferitario siano soggetti residenti esercenti attività di impresa, a nulla rileva la natura giuridica:
  • Dal punto di vista oggettivo, quando la partecipazione conferita è relativa all’impresa esercitata dal conferente e ha natura di controllo e di collegamento, ivi compreso il caso in cui, pur non avendo di per se stessa natura, consenta al soggetto conferitario preesistente di acquisire detto rapporto di controllo o di colleganza.

Al riguardo, la circolare 320/E del 1997 stabilisce che non si può fare riferimento al controllo di tipo contrattuale, in quanto devono sussistere i seguenti requisiti:

  • Colui che effettua la cessione deve avere il controllo o il collegamento mediante il possesso di una partecipazione;
  • Il requisito del controllo o collegamento dev’essere esercitato interamente attraverso la partecipazione;
  • Il cessionario deve acquisire il controllo o il collegamento per effetto della cessione;
  • In conseguenza della cessione il cedente perde il controllo ma non necessariamente il collegamento;
  • Nell’ipotesi di partecipazione di controllo, la quota ceduta può anche non essere oggettivamente una quota di controllo purché questo sia acquisito dal cessionario;
  • Se la partecipazione è di collegamento, la quota ceduta deve essere anche oggettivamente il collegamento;
  • I predetti requisiti devono verificarsi singolarmente per ciascuna operazione.