Crediti relativi all’azienda ceduta

Ai sensi dell’articolo 2559 codice civile la cessione dei crediti relativi all’azienda ceduta, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto nei confronti dei terzi fin dal momento dell’iscrizione del trasferimento nel registro delle imprese.

Tuttavia, il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

Per i crediti vantati dal cedente verso pubbliche amministrazioni, non determina differenza la circostanza che la cessione del credito abbia luogo o meno in un contesto di cessione d’azienda, restando comunque applicabile la particolare disciplina “formale” prevista dagli articoli 69 e 70 del R.D. numero 2440/1923, con eccezione dei seguenti casi:

  • Crediti verso l’Erario per Ires che vengono ceduti tra soggetti appartenenti ad un medesimo gruppo di imprese;
  • Crediti verso l’Erario per IVA relativi all’azienda oggetto di cessione.